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Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pavia, Ordinanza 5 luglio 2010

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Messaggio  Luca Ricci Sab Gen 05, 2013 10:08 pm


Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pavia, Ordinanza 5 luglio 2010


In caso di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 186, II comma, lett. c) del CdS, non può essere disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, stante la inervenuta pronuncia di incostituzionalità del medesimo articolo a seguito della sent. 26 maggio 2010 n. 196 della Corte Cost., rivestendo la confisca la natura di sanzione penale accessoria. Va altresì disposta la restituzione del veicolo medesimo in caso di intervenuta e precedente emssione di decreto penale di condanna ai danni del trasgressore, che preveda la confisca del mezzo sanzionato (massima a cura dell'avv. Marcello Bergonzi Perrone - Voghera)





Revoca della confisca del veicolo per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma

- artt. 673,676 c.p.p. -



II giudice per le indagini preliminari



letta l'istanza di restituzione depositata il 28.06.2010 e letto il parere negativo del pubblico ministero depositato in cancelleria il 02 c.m.



rilevato che con il seguente decreto penale di condanna nr. ***/10 del G. U.P. sede emesso il 06.03.2010

nei confronti di ***** **********, gen. in atti

per il reato di cui all'art. 187 comma 8 c.d.s.

è stata altresì disposta, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 23.05.08 or. 92, la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 240 secondo comma c.p.

osservato che la Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio 2010, n. 196 ha dichiarato ... l'illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240 secondo comma, del codice penale», dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dell'art. 4, comma l. lettera b), del decreto legge 23 maggio 200B. n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertizo, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008. n. 125 ...

rilevato che a seguito della abrogazione parziale dell'indicato testo di legge la misura della confisca obbligatoria prevista dalla indicata norma non può più essere intesa come misura di sicurezza ma come sanzione penale accessoria è ciò altresì in linea con la altrettanto recente sentenza SS UU di Cassazione~ emessa in data 25.2 con motivazioni depositate il la giugno 2010;

difatti se la Corte Costituzionale ha basato il proprio intervento sul presupposto della natura essenzialmenze sanzionatoria della confisca prevista dall'art. 186 c.d.s. le sezioni unite hanno espressamente qualificato detta misura quale sanzione penale accessoria;

pertanto osservato che sulla base della norma che deriva dall'intervento della corte costituzionale la confisca del veicolo non può più essere disposta in caso di emissione di decreto penale di condanna in quanto vi osta il disposto di cui al secondo comma dell'art. 460 c.p.p. che prevede la possibilità di ordinare la confisca nei soli casi previsti dall'art. 240 secondo comma c. p.

ritenuto pertanto che il decreto penale di condanna sopra menzionato debba essere revocato nella parte in cui dispone la confisca del veicolo condotto e di proprietà del condannato al momento dell'accertamento del fatto

osservato infine che l'art. 187 c.d.s. per ciò che attiene la confisca del mezzo utilizzato richiama espressamente la disciplina prevista dall'art. 186 c.d.s.

osservato che la restituzione del veicolo deve essere ordinata solo in caso di definizione del procedimento con decreto penale di condanna essendo stata mantenuta la previsione della confisca obbligatoria in caso di definizione con sentenza di condanna o di applicazione di pena

osservato infine che la senTenza cìtata dal pubblico ministero a sostegno del proprio negativo parme non si anaglia al caso in esame, facendo riferimento a un caso di confisca qua1e misura di sicurezza, mentre, per quanto sopra argomentato. la confisca ex art. 186 c.d.s. non può essere intesa come tale

PQM

visti gli artt. 460, 673 e 676 c.p.p.



REVOCA il sopra indicato decreto penale di condanna nella parte in cui ordina la confisca del veicolo

tg ********* [provvedimento esecutivo solo in caso di mancata opposizione a detto decreto penale]



DISPONE la restituzione del veicolo all'avente diritto.



SPESE eventualmente sostenute per il trasporto/custodia/restituzione del mezzo sequestrato a carico del condannato, ex art.. 204 d.l. vo 115/02



Pavia, lunedi 5 luglio 2010.



Il Giudice, Erminio Rizzi
Luca Ricci
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