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Tribunale di Bologna, Sentenza 7 gennaio 2010 (dep. 7 gennaio 2010), n. 26

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Tribunale di Bologna, Sentenza 7 gennaio 2010 (dep. 7 gennaio 2010), n. 26 Empty Tribunale di Bologna, Sentenza 7 gennaio 2010 (dep. 7 gennaio 2010), n. 26

Messaggio  Luca Ricci Sab Gen 05, 2013 10:10 pm


Tribunale di Bologna, Sentenza 7 gennaio 2010 (dep. 7 gennaio 2010), n. 26


La positività urinaria a benzodiazepine ed oppiacei, come per altre sostanze stupefacenti, non permette di documentare l'attualità d'uso delle stesse e pertanto un'alterazione psicofisica da loro assunzione, cui scaturisce la riduzione della performance alla guida, che costituisce il fatto illecito che il legislatore ha voluto sanzionare attraverso l'art 187 C.d.S. Analogamente, in un traumatizzato importante, lo stato generale può portare ad alterazione dei valori rilevati tramite esame urinario, a causa di tossine che entrano in circolazione: non sussiste, dunque, il reato di cui all'art. 186 C.d.S.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE PENALE



Il Giudice dott.ssa Lisa Guarnieri, all'udienza dibattimentale del 07/01/10,



con l'intervento del P.M. Dott. VPO L.G.



e con l'assistenza del cancelliere S.G.



ha pronunciato e pubblicato mediante lettura dei dispositivo e della motivazione la seguente



SENTENZA



Nei confronti di:

X.Y., nata a [...] con domicilio eletto presso la residenza ad [...] (BO) via [...], presente, imputata



dei reati p. p. dall'art. 81 c.p., art. 187 comma 1 e 1 bis ed art. 186 - commi 2 lett. c), 2 bis, 3, 4 e 6 D.Lgs 30/04/1992 n. 285 - come modificato dal D.L. 23/05/2008_ convertito in legge 24/07/2008 n. 125, perché, con una sola azione, veniva colta alla guida del veicolo [...] targato [...], con il quale provocava un incidente, in stato di alterazione psicofisica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti (Oppiacei/Benzodiazepine), accertato tramite prelievo urinario effettuato presso l'Ospedale M. di Bologna ed in stato di ebbrezza alcolica accertandosi tramite prelievo ematico effettuato presso l'Ospedale M. di Bologna un tasso alcolemico pari a 1,99 gr./lt.



MOTIVAZIONE



X.Y. veniva tratta a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe con decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 464 c.p.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.



In merito alla contestazione di cui all'art. 187 C.d.S., l'accusa si fonda su un esame delle urine eseguito sull'imputata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale M. ove l'imputata fu condotta dopo essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale mentre era alla guida del veicolo [...] tg. [...].



Detto esame risultò positivo alla presenza di oppiacei, senza specificarne la quantità.



Il consulente tecnico della difesa dell'imputata - Dr. L.M. - ha riferito con argomentazioni precise e convincenti come già espresso dalla scienza farmacologica, che, al di là di un problema di c.d. falsi positivi che può presentare il tipo di esame cui l'imputata è stata sottoposta, la positività urinaria a benzodiazepine ed oppiacei, come per altre sostanze stupefacenti, non permette di documentare l'attualità d'uso delle stesse e pertanto un'alterazione psicofisica da loro assunzione cui scaturisce la riduzione della performance alla guida che costituisce il fatto illecito che il legislatore ha voluto sanzionare.



Tali tipi di indagine, effettuabili in tempi brevi, sono da considerarsi "rilevatore preliminare", ma per fini medico - legali non si può prescindere dalle procedure indispensabili per validare il risultato, in particolare l'esame del sangue.



A ciò si aggiunge che come documentato nel caso di cui ci si occupa la X.Y., all'epoca del sinistro stradale, assumeva due farmaci su prescrizione medica - M. con principio attivo L. e C. contenente codeina - in dosi terapeutiche che verosimilmente hanno portato alla positività emersa, ma la cui assunzione, continua il Dr. M., non influisce di per sé sulla capacità di attendere alle ordinarie occupazioni.



Tali argomentazioni conducono, come richiesto dalle parti, ad un assoluzione della prevenuta con la formula di cui al dispositivo.



A stessa conclusione si deve pervenire quanto alla contestazione di cui all'art. 186 C.d.S. E' agli atti il referto del prelievo ematico volto a stabilire il tasso alcolimetrico con esito positivo: 1,99 g/l.



Il consulente tecnico escusso ha riferito che in un traumatizzato importante, come nel caso della M. successivamente all'incidente stradale del quale è rimasta vittima, lo stato generale può portare ad alterazione dei valori a causa di tossine che entrano in circolazione.



P.Q.M.



Visto l'art. 530 c.p.p. assolve l'imputata dai reati a lei ascritti perché il fatto non sussiste.



Così deciso in Bologna il 7 gennaio 2010.



Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2010.
Luca Ricci
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