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Tribunale di Reggio Emilia, Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza 4 dicembre 2008

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Tribunale di Reggio Emilia, Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza 4 dicembre 2008 Empty Tribunale di Reggio Emilia, Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza 4 dicembre 2008

Messaggio  Luca Ricci Sab Gen 05, 2013 10:25 pm


Tribunale di Reggio Emilia, Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza 4 dicembre 2008



Guida in stato di ebbrezza da alcolici ex art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.: confiscabile il mezzo utilizzato per commettere il reato anche a fronte di decreto penale di condanna





Tribunale di Reggio Emilia
- Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari -




Proc. pen. N. 5092/08 R.G. /Notizie di reato
N. 4709/08 R.G. /GIP

Ordinanza


Il Giudice per le indagini preliminari Dott.Andrea Santucci,

vista la richiesta avanzata in udienza nell’interesse di G. I., di dissequestro e restituzione alla medesima dell’autovettura Fiat Punto tg.xxxxxxx, sentito il Pubblico Ministero e sciogliendo la riserva assunta in merito;

o s s e r v a



1 - Nei confronti di G. I. è stato emesso decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, essendo stato accertato nei suoi confronti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, integrando dunque la previsione di cui all’art.186 comma 2° lett. c) D.Lvo 285/92, così come da ultimo modificato ex art.5 D.L.3.8.2007 n.117, convertito da L.2.10.2007 n.160, e poi ex art.4 D.L.23.5.2008 n.92, convertito con modifiche da L.24.7.2008 n.125.


2 - Avverso tale decreto è stata proposta tempestiva opposizione, chiedendo il difensore, munito di procura speciale, l’applicazione della pena a norma dell’art.444 c.p.p. All’odierna udienza fissata per la decisione, non avendo ancora il pubblico ministero prestato consenso (non essendo stato fissato un termine al riguardo), l’imputata ha invece revocato la richiesta e quindi ha rinunciato all’opposizione, onde questo giudice ha dichiarato l’esecutività dell’impugnato decreto penale di condanna.


3 - Il difensore ha però fatto istanza di restituzione dell’autovettura di proprietà dell’imputata, già sottoposta a sequestro preventivo nella fase dell’indagine con decreto emesso ai sensi dell’art.321 comma 2° c.p.p., finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo.


4 - Come noto, infatti, il citato art.4 comma 1° lett.b) del D.L. n.92/08 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.5.08 ed in vigore dal giorno successivo) ha introdotto, con riferimento alla fattispecie di cui all’art.186 comma 2° lett.c) C.d.S. (al terzo e ultimo periodo) la seguente disposizione: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis».


5 - Sostiene il difensore che, ai sensi di tale disposizione, la confisca consegua obbligatoriamente alla sentenza di condanna o a quella emessa a norma dell’art.444 c.p.p., mentre nulla è disposto nell’ipotesi in cui il procedimento venga definito con l’emissione di decreto penale di condanna; che, nel caso del veicolo condotto da chi guida in stato di ebbrezza, la confisca sarebbe facoltativa ai sensi dell’art.240 c.p., quale cosa che servì o fu destinata a commettere il reato; che, tra gli effetti premiali del decreto penale di condanna, l’art.460 comma 2° c.p.p. prevede l’esclusione della confisca facoltativa di cui all’art.240 comma 1° c.p. e la conseguente restituzione delle cose sequestrate. Conclude pertanto che, non rientrando il veicolo (di chi guida in stato di ebbrezza) nella categoria dei beni suscettibili di confisca con decreto penale di condanna e non essendo menzionato tale provvedimento, tra quelli che rendono obbligatoria la confisca, nella disposizione speciale di cui al novellato art.186 comma 2° lett.c) C.d.S., quest’ultima non può essere interpretata se non nel senso dell’esclusione della misura di sicurezza patrimoniale nell’ipotesi di definizione con procedimento monitorio.


6 - Tema del decidere, dunque, è quello del potere del giudice delle indagini preliminari, richiesto di emettere decreto penale di condanna, di disporre la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato di cui all’art.186 comma 2° lett.c) C.d.S.


7 - Al riguardo è necessario procedere dalla doverosa premessa per cui le misure di sicurezza patrimoniale previste come obbligatorie da leggi speciali, nel caso di condanna dell’imputato, non sono equiparabili a quella di cui all’art.240 comma 2° c.p. - che ha da oggetto le cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato – cosicché, laddove il bene non abbia quelle peculiari caratteristiche di intrinseca pericolosità, la previsione generale codicistica non è estensibile ad altre ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, al di fuori dei casi in cui la stessa norma particolare la consenta.


8 - Tale conclusione, che qui si condivide, è peraltro fatta propria da risalente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale. Così, vigendo la disposizione dell’art.445 comma 1° c.p.p. per cui la sentenza di patteggiamento non comportava l’applicazione di misure di sicurezza ad eccezione della confisca di cui all’art.240 comma 2° c.p. (prima della modifica ex L. n.134/03), si è affermato che il giudice, con quel tipo di decisione assunta per il reato di cui all’art.720 c.p., non poteva ordinare la confisca della somma di denaro già sequestrata in quanto esposta nel gioco d’azzardo (cfr., Cass., Sez.Un., 15.12.1992, Bissoli, in Cass.pen., 1993, n.807). Ciò perché – premessa la natura speciale della norma di cui all’art.722 c.p., che dispone la confiscabilità obbligatoria del denaro, che certo non è il «prezzo» di quel tipo di reato (ma neppure il «provento») – il richiamo testuale dell’allora vigente art.445 comma 1° c.p.p. «ai casi previsti dall’art.240 comma 2° c.p.» doveva ritenersi riferito in modo inequivoco, non ad una generale indicazione del carattere obbligatorio della confisca, ma, appunto, solo alle ipotesi previste dal capoverso dell’art.240 c.p. Argomento testuale insuperabile che trova conforto, in primo luogo, nella considerazione per cui l’interpretazione delle norme non può qui essere estensiva per la natura di sanzione criminale che la misura reale riveste a carico dell’imputato e per l’afflittività che connota l’ablazione dei beni in connessione con il reato. In secondo luogo perché, in base all’esame sistematico, l’art.445 comma 1° c.p.p. (allora vigente), nel momento in cui prevede(va) l’applicazione della confisca solo nei casi di cui all’art.240 comma 2° c.p., si caratterizza quale norma assolutamente eccezionale, inserendosi in disposizioni (riduzione della pena, impossibilità di decidere sulla domanda civile, inefficacia nei giudizi civili e amministrativi, divieto di condanna alle spese e di comminazione di pene accessorie e di altre misure di sicurezza, successiva estinzione del reato) di natura «premiale», intese a favorire la diffusione del rito alternativo.


9 - Venendo al procedimento monitorio, che qui occupa, identiche conclusioni non possono allora che valere con riguardo all’art.460 comma 2° c.p. - norma anch’essa collocata tra gli effetti premiali dell’opzione per l’accettazione di quel rito speciale (riduzione della pena pecuniaria sino alla metà, pure in sostituzione di quella detentiva, omessa condanna alle spese e alle pene accessorie, estinzione del reato) - la quale (come allora l’art.445 comma 1° c.p.p.) prevede che, con il decreto penale di condanna, il giudice debba ordinare la confisca solo «nei casi previsti dall’art.240, secondo comma, del codice penale».


10 - Dunque, applicando le considerazioni sopra svolte, laddove una legge speciale preveda l’obbligatorietà della confisca per cosa che, pur avendo connessione con il reato dalla stessa tipizzato, non possieda però una delle caratteristiche di intrinseca pericolosità che la farebbero rientrare nei casi di cui al capoverso dell’art.240 c.p., al giudice sarebbe inibita la confisca, all’esito del procedimento monitorio, ostandovi il tassativo disposto dell’art.460 comma 2° c.p.p., se la norma speciale non attribuisca espressamente il potere-dovere di confiscare anche in caso di emissione di decreto penale oppure contenga formula espressamente derogatoria di quella limitazione premiale.


11 - Infatti tale è stata la soluzione coerentemente adottata da recente giurisprudenza (Cass, Sez. III, 2.7.2008, M.G.M., n.26548), con riguardo a decreto penale di condanna emesso per il reato (oggi) previsto dall’art.256 comma 3° D.Lgs. n.152/06 di realizzazione o gestione di discarica di rifiuti non autorizzata, norma che prevede che «alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva». Richiamando il citato consolidato indirizzo interpretativo, procedendo cioè dalla non equiparabilità delle misure di sicurezza patrimoniale previste come obbligatorie da leggi speciali a quella contemplata dall’art.240 comma 2° c.p., si è affermato che - poiché l’art.256 comma 3° D.Lgs. cit. non menziona il decreto penale di condanna tra i provvedimenti cui consegue la confisca obbligatoria dell’area adibita a discarica, poiché quest’ultima non rientra certamente tra le ipotesi del capoverso dell’art.240 comma 2° c.p. e poiché il disposto di cui all’art.460 comma 2° c.p.p. ha la stessa valenza tassativa di quello di cui all’art.445 comma 1° c.p.p. (prima della riforma) - va esclusa l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria allorché il procedimento per il reato ex art.156 comma 3° D.Lgs. cit. venga definito mediante decreto penale di condanna.


12 - Invero va segnalato che, neppure un anno prima, la stessa Sezione della Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sez.III, 4.12.2007, P.A.P. e F.A., n.4545) ha adottato soluzione opposta con riguardo a caso del tutto analogo, e cioè a decreto penale di condanna emesso per il reato, previsto dall’art.256 comma 1° lett.a) D.Lgs. n.152/06, di trasporto senza autorizzazione di rifiuti pericolosi, per il quale il successivo art.259 comma 2° dispone che «alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale… consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto». Pur dichiarando inammissibile per altra causa il ricorso (che censurava la mancata applicazione della misura di sicurezza patrimoniale con il decreto di condanna), si afferma incidentalmente in tale decisione che, in base ad interpretazione teleologica e sistematica del combinato disposto dell’art.460 comma 2° c.p.p e dell’art.259 comma 2° D.Lgs. n.152/06, appare fondata la conclusione per cui «anche nel rito monitorio il giudice ha il dovere di disporre la confisca ogni volta che sia obbligatoria o ai sensi dell’art.240, comma 2, c.p. o ai sensi delle leggi speciali». Tale interpretazione viene spiegata, in primo luogo, con la ratio del citato art.259 comma 2°, che sarebbe quella di imporre la confisca in esito ad ogni pronuncia di condanna, sia essa intervenuta con sentenza o con decreto, o ad essa equiparabile, come la sentenza di applicazione della pena, giusto il disposto di cui all’art.445 comma 1°-bis, ultimo periodo, c.p.p.; in secondo luogo, osservandosi che l’art.240 comma 1° c.p., nel condizionare la confisca alla condanna, non fa distinzione tra sentenza e decreto. Argomenti, però, che non convincono nella misura in cui non si spiegherebbe il richiamo alla sentenza di cui all’art.444 c.p.p., ove bastasse l’equiparazione già sancita nel citato art.445 comma 1°-bis, che anzi quel riferimento vale a selezionare in dettaglio la tipologia dei provvedimenti definitori, rendendo ancor più difficile l’assimilazione del «decreto» alla «sentenza» di condanna; osservandosi ancora che, secondo corretta applicazione dei criteri di interpretazione (ex art.12 prel.), la ratio incriminatrice della legge speciale non può da sola prevalere sull’evidente significato del testo dell’articolo (mancata menzione del decreto penale di condanna), in specie ove si tratti di norma eccezionale che impone sanzione a carico dell’imputato; che, infine, il fatto che la norma generale di cui all’art.240 comma 1° c.p. indichi la mera «condanna», senza distinguere tra sentenza e decreto, quale presupposto per la confisca facoltativa, non prova alcunché, perché questa è espressamente esclusa in caso di emissione del decreto penale di condanna dall’art.460 comma 2° c.p.p.


13 - Alla luce di tutte le considerazioni svolte, si tratta allora di analizzare la disposizione speciale del novellato art.186 comma 2° lett.c) C.d.S., nella parte in cui prevede obbligatoriamente la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) e sempre che tale bene non appartenga a persona estranea al reato.


14 - È pacifico, innanzitutto, che il veicolo sul quale il soggetto abbia guidato in stato di ebbrezza non sia una delle cose indicate nei numeri.1 e 2 del capoverso dell’art.240 c.p., né in re ipsa pericolosa, al più essendo cosa che servì o fu destinata a commettere il reato e dunque suscettibile di confisca facoltativa ai sensi dell’art.240 comma 1° c.p.


15 - Pertanto, applicando l’orientamento qui condiviso, laddove – si noti - la norma speciale dell’art.186 comma 2° lett.c) C.d.S. si limitasse (ma non è così, come si vedrà appena sotto) a prevedere come obbligatoria la misura di sicurezza patrimoniale nei casi di sentenza di condanna e di applicazione della pena, quella misura dovrebbe essere invece esclusa quando il procedimento venga definito con l’emissione di decreto penale di condanna, ostandovi la necessaria interpretazione restrittiva dell’art.460 comma 2° c.p.p. Del resto quella era stata la soluzione adottata nella vigenza del codice stradale di cui al D.P.R. 15.6.1959 n.393, con riguardo al reato di guida senza patente allora previsto dall’art.80, in relazione al quale il successivo art.80-bis disponeva che «con la sentenza di condanna…il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato». In tal caso, perfettamente identico sotto il profilo della facoltatività della confisca del veicolo, si era affermato che quest’ultima non poteva essere ordinata in caso di sentenza emessa a seguito di patteggiamento (vigendo il vecchio disposto dell’art.445 c.p.p.), «a nulla rilevando le deduzioni relative alla natura giuridica delle sentenza in questione (equiparata ad una pronuncia di condanna) o al carattere obbligatorio delle confisca prevista dall’art.80-bis c.strad.» (cfr., Cass., Sez.IV, 2.4.1990, Linari, in Giust.pen., 1990, III, c.533, m.117).


16 - Sennonché, anche se sia consentito dire che la tecnica legislativa non appare la più felice, il novellato testo dell’art.186 comma 2° lett.c) C.d.S. contiene elemento – e qui, a parere di chi scrive, sta il punto della questione – che la differenzia dalle altre disposizioni speciali sopra rassegnate (art.722 c.p., art.256 comma 3° D.Lgs. n.152/06, art.259 comma 2° D.Lgs. n.152/06, art.80-bis D.P.R. 15.6.1959 n.393, ma se ne potrebbero indicare altre ancora). Recita infatti la norma che «è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale». Ebbene, il riferimento a tale ultima disposizione non può avere altro significato se non quello di parificare espressamente, sotto tutti gli effetti applicativi, l’ipotesi dell’ablazione del veicolo (di chi lo guidi in stato di ebbrezza) ad ogni altro caso previsto dal capoverso dell’art.240 c.p. Interpretazione più riduttiva di quel richiamo non avrebbe infatti alcun senso perché, in primo luogo, il carattere obbligatorio della misura di sicurezza patrimoniale è già chiaramente esplicitato dalla locuzione «è sempre disposta la confisca»; in secondo luogo perché, sia con riguardo alla sentenza di condanna sia a quella di applicazione della pena, il citato riferimento non servirebbe a nulla, entrambe consentendo sia la confisca facoltativa sia quella obbligatoria ai sensi dell’art.240 c.p. (in particolare visto l’attuale disposto dell’art.445, ultimo parte, c.p.p.). Se dunque la norma speciale dell’art.186 comma 2° lett.c) C.d.S. include, quanto agli effetti che ne discendono, la confisca del veicolo tra le ipotesi di cui al comma 2° dell’art.240 c.p., alla stessa si applicherà allora l’art.460 comma 2° c.p.p., che a quei casi espressamente si riferisce. Così, per concludere, con l’emissione del decreto penale di condanna il giudice dovrà disporre la confisca del veicolo di proprietà di chi abbia guidato in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l).


17 - L’interpretazione adottata, che si traduce nell’attribuzione dell’unico senso fatto palese nel testo dell’articolo dalla locuzione «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale», è per tale motivo corretta anche se si verte in caso di norma deteriore per l’imputato. E’ quindi rispettosa del prevalente orientamento qui condiviso (Cass., Sez.Un., 15.12.1992, Bissoli, e Cass, Sez. III, 2.7.2008, M.G.M. sopra citate), in base al quale, come si è detto, la previsione generale dell’art.240 c.p. non è estensibile ad altre ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, al di fuori dei casi in cui la stessa norma particolare – come qui - la preveda espressamente.


18 - La conclusione, poi, trova conferma (forse) in altro argomento di carattere sistematico. Il comma 7° dell’art.186 C.d.S. (così come da ultimo novellato dal D.L.23.5.2008 n.92, convertito dalla L.24.7.2008 n.125) punisce come reato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici. Dispone di seguito che «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione». Volendo ammettere che la confisca qui disciplinata sia anch’essa misura di sicurezza penale (lo confermerebbe il riferimento alle modalità e alle procedure per l’ablazione prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza; qualche perplessità, invece, è suscitata dalla grammatica, laddove la preposizione «della» che accompagna il sostantivo «confisca» fa capo alla «sanzione amministrativa accessoria»), essa è qui prevista, come obbligatoria, in ogni caso di condanna e dunque anche nel caso di procedimento definito con decreto penale. Se così, risulterebbe allora irragionevole l’esclusione di identico potere del giudice di disporla con quel tipo di provvedimento nel caso di reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, laddove, essendo stato accertata la maggiore pericolosità della condotta, più significativo e intenso appare il vincolo tra bene e illecito.


19 - Infine, la tesi non è certo contraddetta, ma sostenuta dalla ratio legis. A tutto voler concedere, se è infatti vero che l’intento del legislatore del 2007 e del 2008 è stato quello, da un lato, di assicurare il principio di certezza del diritto e tassatività articolando il reato di guida in stato di ebbrezza in varie fattispecie, differenziante ma tutte ancorate al tasso alcolemico riscontrato (così spiegandosi il trattamento sanzionatorio più mite previsto per quella di cui alla lett.a, rispetto alla pena stabilita dal previgente e unitario reato), è però sicuro, dall’altro, che l’obiettivo sia stato anche quello di inasprire la configurazione dell’apparato sanzionatorio per il reato in questione, nel quadro di una politica legislativa di elevazione del grado di tutela della sicurezza degli utenti della strada.


20 - Ritenuto quindi, per quanto sopra motivato, il potere del giudice delle indagini preliminari, richiesto di emettere decreto penale di condanna, di disporre la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato di cui all’art.186 comma 2° lett.c) C.d.S., la richiesta deve essere rigettata.

P. Q. M.



Rigetta l’istanza.


Si comunichi al Pubblico Ministero e si notifichi a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione (imputato istante e suo difensore).


Reggio Emilia, lì 4 dicembre 2008

Il Giudice per le Indagini Preliminari
(Dr. Andrea Santucci)
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