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Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 16 settembre 2008 (dep. 23 ottobre 2008), n. 39858 (Pres. Morgigni, Rel. Campanato)

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Messaggio  Luca Ricci Sab Gen 05, 2013 10:25 pm


Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 16 settembre 2008 (dep. 23 ottobre 2008), n. 39858 (Pres. Morgigni, Rel. Campanato)



Guida in stato di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanza stupefacente (art.187 C.d.s.): non consentita la condanna sulla scorta di soli dati sintomatici





FATTO E DIRITTO

Tizio, imputato dei reati di guida di autovettura in stato di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanza stupefacente e dei reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti disposti dall'organo di Polizia Stradale per verificare detto stato (in XXXXXX Varese - il 17.4.2006) veniva assolto dal secondo reato, depenalizzato a violazione amministrativa e veniva condannato per il primo alla sanzione pecuniaria di euro 350 con la sospensione della patente di guida per un mese con sentenza pronunciata in data 2.2.2008 dal Giudice di Pace di Varese.

Avverso detta decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, sia sotto il profilo della competenza penale, spettante al tribunale in forza della modifica legislativa intervenuta con la legge 1.8.2003, sia sotto il profilo della erronea applicazione della legge, vale a dire dell'art. 187 commi 2 e 3 c,d.s., interpretati nel senso che lo stato di alterazione possa essere desunto da indizi sintomatici e non debba, invece, come affermato ripetutamente in giurisprudenza essere accertato strumentalmente.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, mancando ogni prova in ordine alla sussistenza del reato.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è ammissibile perché quantomeno in ordine al primo motivo di doglianza l'imputato ha dedotto una censura fondata: in considerazione della data del commesso reato, esso era di competenza del tribunale di Varese e non del giudice dipace .

Il contrasto di giurisprudenza nella interpretazione della nuova normativa che riconosceva espressamente da una parte tale competenza per il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica e ne inaspriva le pene e dall'altra richiamava il trattamento sanzionatorio previsto per tale reato anche alla fattispecie di cui all'art. 187 del codice della strada è stato superato a favore dell'estensione di tale trattamento anche alla competenza dalla sentenza della Corte Costituzionale n.133/2007.



Il giudice delle leggi ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità incostituzionale della normativa interpretata nel senso di escludere la competenza del tribunale e di conseguenza di applicare il trattamento sanzionatorio previsto dal regime del giudice di pace, invitando il giudice ad interpretare in modo più ragionevole la modifica intervenuta che sarebbe risultata schizofrenica se da una parte avesse aumentato le pene equiparandole al reato di cui all'art. 186 comma 2 c.d.s. e dall'altra non avesse inteso equiparare anche la competenza, relegando la fattispecie al giudice di pace e dunque azzerando la modifica sanzionatorio.

La fondatezza di tale motivo di ricorso comporterebbe l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente, se non si dovesse prendere atto che risulta in modo palese l'insussistenza del reato contestato.

Come più volte affermato da questa Corte lo stato di alterazione collegata all'uso di sostanza stupefacente va provato con accertamenti strumentali. I sintomi dai quali si può ipotizzare tale assunzione giustificano la richiesta di accompagnamento dei conducente presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni biologici, necessari per accertare la presenza di detta sostanza.

Il rifiuto di sottoporsi a tale accertamento non può, sia pure assieme alla constatazione di sintomi particolari sullo stato di alterazione psicofisica fondare la prova della sussistenza del reato. L'art. 129 c.p.p. impone al giudice di dichiarare anche d'ufficio le cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo. Tale obbligo non incontra limiti nemmeno in sede di legittimità quando il ricorso non é viziato da inammissibilità originaria (Sezioni Unite I l gennaio 2002, n. 1021, Cremonese), mentre l'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di rilevare le cause di estinzione del reato non essendosi formato un valido rapporto processuale (Sezioni Unite 22 giugno 2005, n.23428, Braacale ).

Nel caso in esame non sussistono ragioni di inammissibilità del ricorso che ha proposto doglianze in buona parte fondate, per cui l'insussistenza del reato può esser dichiarata in questa sede.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Luca Ricci
Luca Ricci
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