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Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, Sentenza 6 novembre 2007, n. 352/07

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Messaggio  Luca Ricci Sab Gen 05, 2013 10:29 pm


Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, Sentenza 6 novembre 2007, n. 352/07


Configuaribilità anche dopo la novella legislativa di cui alla l. 160/07 il reato di guida in stato di ebbrezza "sintomatico" (cioè in assenza di prova etilometrica).




TRIBUNALE DI ROVERETO
in composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice dott. Riccardo Dies all'udienza del 06.11.2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di: *** *** – domicilio dichiarato -.
LIBERO-CONTUMACE
Imputato:
del reato previsto e punito dall’art’art. 186 Dlvo 285/1992 per essere stato colto alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche.
Fatto commesso in Arco il 24/12/05.
Con l’intervento del (...). Le parti hanno concluso come segue:il PM chiede la condanna dell’imputato alla pena di mesi 1 di arresto ed €. 500,00 di ammenda; il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione, in subordine il minimo della pena con benefici di legge.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con decreto del Procuratore della Repubblica di Rovereto del 31.01.2007, regolarmente notificato all’imputato e al difensore, il nominato in oggetto era tratto a giudizio di questo Giudice per rispondere del reato in rubrica indicato. All’udienza del 06.11.2007, svoltasi nella contumacia dell’imputato, è stata esperita l'istruttoria dibattimentale, mediante acquisizione di prove documentali ed esame del teste *** e, all'esito, PM e difesa hanno concluso come da verbale.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Ritiene questo Giudice che accertata è la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, emergendo in modo inequivoco la prova della sussistenza del reato medesimo.
La prova si fonda sulle risultanze dell’esame dibattimentale del teste *** e dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada dd. 24.12.2005, dichiarati utilizzabili in sede dibattimentale quali atti irripetibili di PG o prove documentali.
In particolare, dalla deposizione testimoniale, precisa e circostanziata, resa da ***, appartenente ai Carabinieri di Trento, sulla cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare trattandosi di un ufficiale di PG che riferisce su fatti inerenti all'attività del proprio ufficio, emerge che: la sera del 24.12.2005, nel corso di un normale servizio di controllo della circolazione stradale in territorio del Comune di Arco, fu visto procedere una vettura contro mano in una strada a senso unico; fermato il veicolo e chiesti i documenti al conducente, identificato per l’odierno imputato, questi evidenziava evidenti segni di ebbrezza alcolica, quali alito alcolico, occhi lucidi e facendo fatica persino a reggersi in piedi; eseguito l’accertamento con l’etilometro questo ha dato esito positivo.
Va premesso che il teste non ricordava il fatto con precisione, in considerazione del tempo trascorso, tanto che la testimonianza è stata possibile solo a seguito della lettura degli atti a sua firma in aiuto della memoria. Ciò rende spiegazione del fatto dell’errore compiuto dal teste in ordine all’accertamento con l’etilometro, essendo certo dai verbali di contestazione al codice della strada che detto accertamento non venne compiuto per il netto rifiuto opposto dall’imputato.
Per il resto detti verbali confermano in tutto la versione resa dal teste, con particolare riferimento alle c.d. circostanze sintomatiche sopra indicate, alle quali deve essere aggiunta la pronuncia di frasi sconnesse.
Tali essendo le risultanze dell’istruttoria dibattimentale svolta e non emergendo alcun elemento a discarico, si deve ritenere accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, che effettivamente l’imputato si sia posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza per l’assunzione di bevande alcoliche, così venendo ad integrare il reato p. e p. dall’art. 186, comma 2 codice della strada. Lo stato di ebbrezza emerge in modo chiaro sia dai segni sintomatici evidenziati dal teste, particolarmente significativi (in particolare il teste ha riferito che l’imputato non era in grado di reggersi autonomamente in piedi) sia dalla condotta di guida del tutto anomala (contro mano in una strada a senso unico) sia, infine, dal netto rifiuto di sottoporsi alla prova con l’etilomentro.

Prima di procedere alla determinazione della pena, occorre porsi il problema della successione di norme penali nel tempo a seguito dell’art. 5 legge nr. 160 del 2007 (di conversione del d.l. nr. 117 del 2007) e ciò al fine sia della verifica della perdurante rilevanza penale del fatto accertato sia, una volta risolto in senso positivo la prima questione, dell’individuazione della disciplina più favorevole in successione nel tempo ai sensi dell’art. 2 c.p.


La norma citata ha profondamente modificato l’art. 186, comma 2 codice della strada sostituendo la fattispecie con tre distinte fattispecie punite con pene crescenti a seconda del tasso alcoolemico accertato: se il tasso alcoolemico si colloca nella fascia da 0,5 a 0,8 g/l la pena prevista è solo l’ammenda da € 500,00 ad € 2.000,00; se è superiore a 0,8 sino a 1,5 g/l la pena è congiunta con l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda da € 800,00 ad € 3.200; se si colloca nella terza fascia, oltre 1,5 g/l, la pena congiunta aumenta ulteriormente.
Seconda una prima interpretazione, in voga tra i difensori ma anche presso qualche ufficio giudiziario, poiché la nuova norma incriminatrice utilizza, per tutte e tre le fattispecie l’espressione “qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore…” ai livelli sopra indicati, ne dovrebbe conseguire la conclusione che lo stato di ebbrezza deve obbligatoriamente essere accertato coi mezzi previsti dal medesimo codice della strada, ossia con l’etilometro ovvero con mezzi ancora più precisi, come l’esame del sangue. In difetto, si dovrebbe assolvere per carenza di prova sull’elemento materiale del reato. Se fosse corretta questa interpretazione, poiché la vecchia norma incriminatrice era da tempo (precisamente a partire da Cass. Sez. Un. 27.09.1995, in Guida dir. 1996, 93 che ha risolto in questo senso il contrasto introdotto con gli unici precedenti contrari, rappresentati da Cass., 07.05.1993, nr. 9240 in Foro it.. 1994, II, 646 e Cass., 29.04.1994, nr. 6969; solo implicitamente Cass., 22.05.1991, nr. 11226) pacificamente interpretata nel senso che lo stato di ebbrezza potesse essere accertato anche a mezzo di elementi sintomatici riferiti dagli agenti operanti (cfr., da ultimo e per tutte Cass., 27.06.2006, nr. 38438), si dovrebbe concludere che la riforma ha comportato una sorta di parziale abolitio criminis per tutti i casi in cui l’accertamento coi mezzi previsti non sia compiuto.


Questa interpretazione ha trovato riscontro nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Aosta 25.10.2007 che nell’ambito di un patteggiamento relativo ad una pluralità di reati, ha assolto ai sensi dell’art. 129 c.p.p. l’imputato perché il fatto non costituisce più reato sulla base della seguente motivazione: “attesa la chiara attuale formulazione dell’art. 186 c.s., formulato in modo da presupporre l’accertamento dello stato di ebbrezza tramite l’alcoltest”).


La tesi, tuttavia, appare manifestamente infondata per dirimenti motivi testuali, sistematici e desumibili dalla ratio legis.


Sotto il primo profilo è agevole osservare come la norma incriminatrice, in quanto tale, ossia il cit. comma 2 dell’art. 186 codice della strada, se effettivamente fa riferimento all’accertamento del tasso alcolemico non indica, però, le modalità in cui questo debba avvenire e non è certo dubitabile che la prova indiziaria, purché rispondente ai requisiti di cui all’art. 192, comma 2 c.p.p., costituisca in tutto e per tutto un accertamento. Le modalità di accertamento sono indicate in norme ulteriori e, precisamente, nei commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 186 nonché nell’art. 379 reg.. cod. strada, con previsione dell’utilizzo dell’etilometro. Le norme in questione, tuttavia, da un lato non considerano dirimente neppure l’accertamento con l’etilometro, tanto da prevedere accertamenti scientificamente più attendibili, individuabili nell’esame del sangue ad opera delle strutture sanitarie di base, in particolare in caso di incidente (cfr. comma 5 art. 186) e, dall’altro, comunque, impongono agli agenti operatori di indicare “le circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e della condotta di guida” (cfr. art. 379, comma 2 reg.) e ciò, si badi bene, sia nel caso in cui si sia comunque proceduto all’accertamento con l’etilometro sia nel caso in cui l’interessato si sia rifiutato di sottoporsi alla prova. Questa norma, rimasta immutata a seguito della riforma, mostra come per il legislatore lo stato di ebbrezza possa essere accertato, anche in assenza di misurazione, appunto attraverso le c.d. circostanze sintomatiche.


D’altra parte, la previsione di fattispecie di reato di gravità crescente a seconda delle fasce sopra indicate di tasso alcolemico non intacca in alcun modo la validità delle argomentazioni accolte dalle Sezioni Unite, nella sentenza sopra citata, a sostegno della possibilità di accertamento con qualsiasi mezzo dello stato di ebbrezza e sintetizzabili nel principio del libero convincimento del giudice, nell’assenza nell’ordinamento processuale penale di prove legali e nella necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà dell’interessato. Anzi, a seguito della riforma, quest’ultima indicazione appare addirittura rafforzata. Infatti, è noto che il comma 7 dell’art. 186 codice della strada, nell’originaria versione, puniva con la stessa pena prevista per la guida in stato di ebbrezza, la distinta contravvenzione del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti. Questa previsione poteva costituire un appiglio per chi volesse argomentare l’obbligatorietà dell’accertamento a mezzo dell’etilomentro, perché in caso di rifiuto il soggetto veniva comunque punito con una pena corrispondente alla guida in stato di ebbrezza. La riforma ha abrogato il reato di rifiuto a sottoporsi all’accertamento, trasformandolo in mero illecito amministrativo, sia pure punito con sanzioni piuttosto rigorose (cfr. nuovo comma 7 dell’art. 186). Ora, in un sistema siffatto, in caso di rifiuto dell’interessato di sottoporsi agli accertamenti, la tesi qui avversata comporterebbe la conseguenza che l’interessato rimarrebbe privo di qualsiasi sanzione penale con un evidente beneficio conseguente alla violazione di un obbligo, quello di sottoporsi agli accertamenti. Un simile paradosso di un sistema che incentiva la violazione degli obblighi che pone può essere ammesso solo in caso in cui non vi siano ipotesi interpretative alternative.


E’ noto, poi, che in caso di manifesta ubriachezza spesso il soggetto non è neppure fisicamente in grado di soffiare la quantità di aria sufficiente per la misurazione, sicché l’interpretazione qui avversata imporrebbe un ulteriore paradosso, perché proprio i casi più gravi di palese ubriachezza andrebbero esenti da qualsiasi sanzione: non quella penale per mancanza dell’accertamento richiesto e neppure quella amministrativa perché la fattispecie di rifiuto non può estendersi ai casi di incapacità alla misurazione con l’etilometro.


Precisato, pertanto, che non sussiste alcuna parziale abolitio criminis, occorre individuare la disciplina più favorevole in successione nel tempo. Il problema si pone perché la riforma, nella versione conseguente alla legge di conversione del decreto legge, prevede una pena esclusivamente pecuniaria per la fattispecie meno grave e, pertanto, è più favorevole rispetto alla vecchia disciplina che prevedeva sempre una pena congiunta, detentiva e pecuniaria.


Si deve, pertanto, chiarire a quale fascia deve riferirsi il caso in esame in relazione all’accertamento, sia pure sintomatico dello stato di ebbrezza compiuto nel caso in esame.


Non solo, ma occorre anche previamente chiarire se la nuova disciplina prevede tre autonome fattispecie di reato o un reato base, corrispondente alla lett. a) dell’art. 186, comma 2 codice della strada e di due ipotesi circostanziate, corrispondenti alle lett. b) e c) stessa norma. Infatti, anche in caso di accertamento di un tasso alcolemico corrispondente alle due fasce superiori, il riconoscimento di attenuanti anche solo equivalenti all’aggravante, imporrebbe l’applicazione della più mite pena prevista per l’ipotesi base (la sola ammenda da € 500,00 ad € 2.000,00) anche ai fatti pregressi come disciplina più favorevole.


Sennonché una simile interpretazione deve sicuramente escludersi per il rapporto di alternatività reciproca delle tre ipotesi che porta univocamente a considerarle tre autonome fattispecie di reato. Il fatto che le tre ipotesi si distinguano tra loro a seconda del tasso alcoolemico accertato alla stregua di tre distinte fasce, rende evidente che le ipotesi più gravi non contengono tutti gli elementi dell’ipotesi c.d. base oltre ulteriori elementi di specificazione tali da far ritenere più grave il fatto, come tipicamente accade nel caso di previsione di circostanze aggravanti, ma le tre ipotesi si rapportano secondo uno schema di alernatività reciproca, nel senso che integrata un’ipotesi si escludono per ciò stesso tutte le altre. Manca, pertanto, la stessa possibilità logica di individuare un reato base in riferimento al quale sia predicabile l’aggiungersi di una circostanza aggravante.


Né a diversi risultati è possibile giungere assumendo come ipotesi base il primo comma dell’art. 186 codice della strada che vieta, genericamente, la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. La norma, infatti, da un lato è priva di sanzione e, pertanto, non si comprenderebbe quale sia la pena prevista per il reato base e, dall’altro, deve escludersi che sussista un concetto di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcolica avulsa dall’accertamento del tasso alcoolemico, perché il comma 6 del medesimo art. 186 codice della strada, rimasto immutato, afferma espressamente che l’interessato “è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2” solo se il tasso alcoolemico è superiore a 0,5 g/l. Con ciò si intende dire che anche quando si procede all’accertamento c.d. sintomarico l’oggetto della prova non è costituito affatto da un generico stato di ebbrezza, penalmente irrilevante, ma da quello specifico stato di ebbrezza corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ed ora, anche, a 0,8 e 1,5 g/l. Come la più avvertita giurisprudenza della Cassazione non ha mancato di osservare occorre, cioè, che “gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, di un’assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l’esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo” (cfr. Cass., 13.07.2005, nr. 36922, con riferimento ad un caso in cui gli elementi sintomatici evidenziati dalla testimonianza dell’agente operante erano limitati, da un lato, al fatto che l’imputato “non sembrava molto in sé”, elemento questo non necessariamente riferibile all’uso di bevande alcoliche e, dall’altro, all’”alito vinoso”, elemento riconducibile all’uso di bevande alcoliche ma non necessariamente in quantità tali da consentire l’accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, del superamento della soglia penalmente rilevante, peraltro pari a 0,8 g/l in relazione al tempo del commesso reato).


Ulteriore argomento spendibile in favore dell’interpretazione proposta fa riferimento alla volontà storica del legislatore sicuramente volta ad un irrigidimento della risposta sanzionatoria, anche attraverso una limitazione degli spazi di discrezionalità attribuiti al Giudice, come è confermato dai lavori preparatori, dallo stesso, peraltro incongruo, uso della decretazione d’urgenza e del testo originario del decreto legge (che prevedeva anche per l’ipotesi più lieve un deciso aumento della pena pecuniaria, conservando la stessa pena detentiva). E’ vero che, poi, in sede di conversione del decreto legge questa volontà è stata in parte modificata, perché per l’ipotesi più lieve si è deciso di mitigare la risposta sanzionatoria, escludendo la pena detentiva, ma ciò non autorizza ad estendere questo così deciso cambiamento di rotta anche alle ipotesi più gravi, come avverrebbe se si aderisse all’interpretazione del reato circostanziato, in tutti i casi di semplice concessione di circostanze attenuanti anche solo equivalenti. Invero, la previsione di tre distinte pene in relazione alla collocazione del tasso alcoolemico accertato nelle tre distinte fasce previste, rispondeva proprio all’esigenza di limitare lo spazio di discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena, fornendo parametri tendenzialmente certi ed univoci ed assicurando livelli minimi nell’applicazione concreta delle pene. Se si consentisse di tornare alla pena esclusivamente pecuniaria, grazie al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, questo preciso intento legislativo verrebbe inevitabilmente frustrato in un gran numero di casi concreti.


L’avvenuto riconoscimento nella nuova disciplina di tre autonome fattispecie di reato impone di considerare il rapporto di successione nel tempo delle leggi penali, anche in ipotesi di concessione di circostanze attenuanti generiche, con riferimento all’ipotesi che viene di volta in considerazione, alla stregua della nuova disciplina, a seconda del concreto accertamento del tasso alcoolemico.


Il problema si pone in modo drammatico proprio nei casi in cui l’accertamento avviene in via sintomatica o, per meglio dire, in via indiziaria dalle circostanze sintomatiche riferite dai testi, perché in tal caso il Giudice non ha a disposizione una misurazione precisa del tasso alcolemico mediante la strumentazione tecnica.


Per risolvere il problema occorre, anzitutto, far riferimento ai principi fondamentali relativi all’accertamento del fatto in diritto penale, desumibili dalla presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2 Cost. ed al c.d. favor rei. Sul piano della legislazione ordinaria e noto che la penale responsabilità dell’imputato può essere dichiarata solo in presenza di prove che consentano di affermarla, oltre ogni ragionevole dubbio (cfr. art. 533, comma 1 c.p.p. come modificato dal’art. 5 legge nr. 46 del 2006), mentre in presenza di prove insufficienti o contraddittorie l’esito che si impone è l’assoluzione (art. 530, comma 2 c.p.p.). Ora, il ragionevole dubbio esplica i suoi effetti non solo per discriminare i fatti penalmente rilevanti da quelli leciti, ossia per orientare nella scelta tra condanna ed assoluzione, ma anche per selezionare il fatto provato tra più fatti, tutti penalmente rilevanti. Esemplificando nella materia che viene in considerazione nel caso di specie se il ragionevole dubbio, in riferimento alla scarsa pregnanza degli elementi sintomatici emergenti dalle prove in concreto assunte, attiene al superamento della soglia minima di 0,5 g/l, l’esito che si impone è l’assoluzione. Ma, se vi è certezza del superamento di quella soglia, ed il ragionevole dubbio attiene al superamento delle soglie superiori, l’imputato andrà si condannato ma, in omaggio al favor rei, considerando accertato il reato meno grave.


Alla stregua del criterio appena esposto potrebbe sembrare, a prima vista, che in tutti i casi di mancato accertamento con la strumentazione tecnica prevista (etilometro) dello stato di ebbrezza si potrebbe condannare solo per l’ipotesi meno grave, quella prevista dall’art. 186, comma 2 lett. a) codice della strada, non essendovi certezza, oltre ogni ragionevole dubbio del superamento delle soglie superiori. Tuttavia, un più approfondito esame della questione non solo consiglia di non ritenere obbligata questa conclusione ma porta alla conclusione opposta di ritenere l’ipotesi meno grave sostanzialmente come residuale e ritenere, invece l’ipotesi che viene generalmente in considerazione, quella mediana.


La letteratura scientifica (medicina legale e tossicologia forense) in materia, infatti, pur evidenziando la variabilità individuale dovuta a molteplici fattori (tolleranza, età, condizioni fisiche, uso cronico, ecc..), è solita ricollegare specifici effetti a varie soglie di concentrazioni ematiche di alcool etilico e, precisamente: a 0,2 g/l si ha socievolezza ed espansività; a 0,5 g/l diminuzione dei freni inibitori per azione sulla corteccia cerebrale, disinibizione, euforia, apparenza normale; a 0,8 – 1,2 g/l azione depressiva sui centri motori, perdita di autocontrollo e disturbi dell’equilibrio; oltre 1,5 g/l vera e propria ubriachezza. In sostanza lo stato di ebbrezza sino al tasso alcolemico di 0,8 g/l è sostanzialmente asintomatico, perché il soggetto manifesta un’apparenza normale, sicché appare contraddittorio con le risultanze scientifiche affermare che possa essere accertata in via sintomatica, salvo forse casi simili, di circostanze sintomatiche non particolarmente evidenti che, tuttavia, consentano di escludere il ragionevole dubbio sul mancato superamento della soglia di 0,5 g/l (si pensi all’ipotesi in cui si abbia prova certa sulla quantità di alcol ingerito, si sia effettuato una sola prova con l’etilometro, con esito positivo entro la prima fascia, ecc…). Si deve, però, convenire che si tratta di ipotesi limite, perché in caso di scarsa pregnanza delle circostanze sintomatiche, l’esito che si impone nella generalità dei casi è l’assoluzione.


Quando, invece, le circostanze sintomatiche sono pregnanti ed univoche si dovrebbe ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia di 0,8 g/l e, pertanto, l’alternativa che si pone riguarda i due reati più gravi, a maggior ragione se dette circostanze sono corroborate da ulteriori prove indiziarie, quali condotte di guida assolutamente anomale ed il netto rifiuto di sottoporsi alla prova con l’etilometro. Del resto, la giurisprudenza sull’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza si è sviluppata in prevalenza quando il tasso soglia per la rilevanza penale dello stato di ebbrezza era, appunto, di 0,8 g/l. La scelta di abbassare il tasso alcolemico a 0,5 g/l è avvenuta solo con legge nr. 168/2002, per adeguare la nostra legislazione agli obblighi comunitari e risponde alla doverosa presa d’atto che i pericoli connessi all’abuso di bevande alcoliche sono conseguenza non solo di una minore abilità nella guida, per un rallentamento dei riflessi, quanto piuttosto nella tendenza a guidare più velocemente associata ad una maggiore irresponsabilità, effetti che si verificano anche a bassi tassi alcolemici ed in assenza di segni clinici evidenti.


Quanto allo scioglimento dell’alternativa tra le due ipotesi più gravi di reati, in omaggio al favor rei, l’ipotesi da privilegiare nella generalità dei casi è quella meno grave, corrispondente alla fascia intermedia, salvi casi eclatanti in cui sia possibile affermare addirittura la prova di una manifesta ubriachezza che, non a caso, i testi scientifici identificano con il superamento della soglia di 1,5 g/l. Non solo, ma la tossicologia forense insegna che la percentuale di soggetti che manifestano sintomi clinici evidenti ed inconfondibili è solo il 10% al tasso di 0,8 g/l, il 30% al tasso di 1,0 g/l, 55% a quello di 1,3 g/l, 66% al tasso di 1,6 g/l, l’80% al tasso di 1,8 g/l e raggiungono il 100% solo oltre il tasso di 2 g/l. Alla luce di questi dati e dell’elaborazione giurisprudenziale sulla contravvenzione di cui all’art. 688 c.p., divenuta mero illecito amministrativo ad opera dell’art. 54 d.lvo nr. 507 del 1999, si deve in conclusione ritenere che l’ipotesi più grave sia applicabile solo in presenza di circostanze sintomatiche eclatanti (ad es. il soggetto non solo barcolla ma non è in grado letteralmente di reggersi da solo in piedi, si è addormentato sul volante, necessita di cure mediche per l’intossiccazione da alcoll, ecc…).


L’interpretazione sopra proposta risulta accolta dalle prime pronunce intervenute nel Distretto (cfr. Trib. Trento 17.09.2007, El Anaoui, che, essendo stata pronunciata durante la vigenza del decreto legge, ha giustamente omesso di individuare a quale delle nuove fattispecie fosse sussumibile il fatto, perché comunque la disciplina più favorevole è quella vigente al momento del commesso reato; Trib. Trento, 13 novembre 2007, Olaru e, soprattutto, Corte App. Trento 03.10.2007, Mouaouia, che hanno entrambe riferito il fatto all’art. 186, comma 2 lett. b) codice della strada).

Nella specie, si è visto che le circostanze sintomatiche sono univoche e pregnanti, ma non eclatanti e sono corroborate sia da una condotta di guida del tutto anomala, procedendo l’imputato contro mano in una strada a senso unico, sia dal netto rifiuto di sottoporsi alla prova con l’etilometro che, in assenza di una spiegazione alternativa prospettata dalla difesa, trova razionale spiegazione nella consapevolezza di essere abbondantemente in stato di ebbrezza. In applicazione dei criteri sopra precisati si deve, pertanto, ritenere integrato il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b) codice della strada nella disciplina vigente e, pertanto, applicare la vecchia norma quale disciplina più favorevole in successione nel tempo. D’altra parte, poiché la considerazione del fatto alla stregua della disciplina sopravvenuta è stata fatta solo ai fini dell’art. 2 c.p., anche fosse il fatto riconducibile al più grave reato di cui all’attuale art. 186, comma 2 lett. c) cod. str., troverebbe applicazione la medesima disciplina.

Quanto alla determinazione concreta della pena, valutati tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., stimasi equa la pena di mesi 1 di arresto ed € 600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. La pena, prossima al massimo edittale, si giustifica pienamente alla luce dell’assoluta gravità oggettiva del reato posto in essere, in relazione sia alla pregnanza delle circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza evidenziate dal teste, sia alla condotta di guida, del tutto anomala, tenuta dall’imputato, che ha necessariamente comportato un grave pericolo alla sicurezza del traffico stradale. I gravi e reiterati precedenti anche specifici, oltre alla gravità obiettiva del reato, escludono alla radice la possibilità stessa della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Va anche disposta la sospensione della patente di guida dell’imputato per mesi 3, ossia nella misura massima consentita, come è giustificato dai numerosi precedenti specifici (ben 3 negli ultimi 2 anni)
Sussistendo i presupposti di legge (il reato è stato commesso prima del 02.05.2006 e non rientra nelle esclusioni oggettive) e non emergendo dal certificato penale in atti cause ostative all’applicazione del provvedimento di clemenza, la pena va dichiarata interamente estinta per effetto dell’indulto di cui all’art. 1 legge nr. 241 del 2006.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;
dichiara l’imputato *** colpevole del reato ascrittogli lo condanna alla pena di mesi 1 di arresto ed € 600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Dispone la sospensione della patente di guida dell’imputato per mesi 3.
Dichiara la pena interamente estinta per effetto dell’indulto di cui all’art. 1 legge n. 241 del 2006.
Rovereto, 6 novembre 2007.
IL GIUDICE
(dr. Riccardo Dies)

(sul tema, si veda la nota critica di Nicola Canestrini e Giovanni Guarini http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=510)
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