Il Gdp “straccia” il verbale: vigili non legittimati, il Comune non riesce a provare la sua potestà sul tratto che ricade nel suo territorio
AutoMoto Club Romagna :: Generale Informazioni :: Sentenze penali e civili per infrazioni al Codice della Strada
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Il Gdp “straccia” il verbale: vigili non legittimati, il Comune non riesce a provare la sua potestà sul tratto che ricade nel suo territorio
Il Gdp “straccia” il verbale: vigili non legittimati, il Comune non riesce a provare la sua potestà sul tratto che ricade nel suo territorio
Verbale annullato, alla faccia dell'autovelox. Niente multa per l'eccesso di velocità sulla superstrada se a rilevare l'infrazione è la polizia municipale: i vigili urbani non sono la polizia di Stato, che è in servizio permanente sul tutto il territorio nazionale e, dunque, non risultano legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui avviene la violazione del codice della strada ricade entro il territorio del Comune cui afferisce la polizia. Per evitare l'annullamento del verbale, allora, l'amministrazione locale avrebbe dovuto dimostrare la propria potestà giuridica sul tracciato "incriminato". Non ci riesce e, dunque, dovrà rinunciare all'introito legato alla sanzione. Lo stabilisce la sentenza 842/12, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Camerino. Accolto il ricorso del trasgressore difeso dall'avvocato Francesca Viti: cancellata la multa ex articolo 142 comma 8 del codice della strada. È vero, l'automobilista andava a 110 chilometri l'ora contro i 90 consentiti. Ma la superstrada dove avviene l'infrazione, osserva il magistrato onorario, è gestita dall'Anas anche se il tratto in cui transita l'automobilista all'atto della condotta multata rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che eleva la contravvenzione. Il punto, secondo il gdp, è che si tratta di una zona extraurbana. E qui la sentenza cita la giurisprudenza di legittimità: i vigili urbani hanno competenza sul territorio del Comune ex articolo 65/1986 ma non sulle autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali che in base agli articoli 175 e 176 Cds risultano equipollenti alle prime (Cassazione 23813/09). Insomma: l'amministrazione locale che non è né ente proprietario né gestore della superstrada non soltanto non ha titolo per svolgervi servizio di polizia stradale, ma non può piazzarci né segnaletica né autovelox; almeno stando al giudice di pace, che firma una sentenza che farà discutere. Spese compensate.
Dario Ferrara CASSAZIONE.NET (1)
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 10-11-2009, n. 23813
Il giudice di pace di San Beverino Marche con sentenza del 6 giugno 20 05 accoglieva l'opposizione proposta da F.P. avverso il comune di Serrapetrona, per l'annullamento del verbale di contestazione n. 426/04, relativo a violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata dalla locale polizia municipale.
Riteneva fondata l'eccezione di "incompetenza territoriale della polizia municipale", assumendo che sulle strade di tipo A e B ex art. 2 C.d.S., quali autostrade e strade extraurbane principali la polizia municipale non aveva titolo per intervenire, essendo affidato alla sola Polizia stradale il compito di accertare le infrazioni.
Il comune di Serrapetrona ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 luglio 2006. L'opponente è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Il ricorso lamenta violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S., della L. n. 65 del 1986, art. 5, dell'art. 372 del regolamento del C.d.S. e vizi di motivazione. Il Comune, premesso che, come risulta dalla sentenza impugnata, l'infrazione venne accertata sulla SS (OMISSIS), tratto di strada extraurbana, osserva che l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 spetta ai copi ed ai servizi di polizia municipale su tutto il territorio comunale.
Il motivo è fondato.
Questa corte ha già più volte avuto modo di chiarire che gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie,. in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dei centri abitati. Gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, inlnfluenti su detta competenza.(Cass 22366/06; 5199/07 e, in motivazione, 14179/07). Ed infatti l'art. 11, terzo comma, cod. str.
- che demanda al Ministero dell'interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati - attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonchè1 al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, che è regolata dagli artt. 3, 4, primo comma, n. 3, e 5 della legge 3 luglio 1986, n. 65 con riferimento all'intero territorio dell'ente di appartenenza (Cass. 23019/02).
Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'intimato alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, anche con riferimento al primo grado di giudizio, in cui il Comune era rappresentato e difeso dall'avv. Gamberoni.
Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè il giudice di merito ha già scrutinato e respinto gli altri motivi di opposizione, senza che sul punto sia stato proposto ricorso incidentale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 600,00, per onorari e Euro 100,00, per esborsi quanto al giudizio di primo grado; Euro 400,00, per onorari e Euro 200,00, per esborsi quanto al giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2009
http://polizialocale-mase.blogspot.it/2012/05/eccesso-di-velocita-nulla-la-multa-per.html
Verbale annullato, alla faccia dell'autovelox. Niente multa per l'eccesso di velocità sulla superstrada se a rilevare l'infrazione è la polizia municipale: i vigili urbani non sono la polizia di Stato, che è in servizio permanente sul tutto il territorio nazionale e, dunque, non risultano legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui avviene la violazione del codice della strada ricade entro il territorio del Comune cui afferisce la polizia. Per evitare l'annullamento del verbale, allora, l'amministrazione locale avrebbe dovuto dimostrare la propria potestà giuridica sul tracciato "incriminato". Non ci riesce e, dunque, dovrà rinunciare all'introito legato alla sanzione. Lo stabilisce la sentenza 842/12, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Camerino. Accolto il ricorso del trasgressore difeso dall'avvocato Francesca Viti: cancellata la multa ex articolo 142 comma 8 del codice della strada. È vero, l'automobilista andava a 110 chilometri l'ora contro i 90 consentiti. Ma la superstrada dove avviene l'infrazione, osserva il magistrato onorario, è gestita dall'Anas anche se il tratto in cui transita l'automobilista all'atto della condotta multata rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che eleva la contravvenzione. Il punto, secondo il gdp, è che si tratta di una zona extraurbana. E qui la sentenza cita la giurisprudenza di legittimità: i vigili urbani hanno competenza sul territorio del Comune ex articolo 65/1986 ma non sulle autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali che in base agli articoli 175 e 176 Cds risultano equipollenti alle prime (Cassazione 23813/09). Insomma: l'amministrazione locale che non è né ente proprietario né gestore della superstrada non soltanto non ha titolo per svolgervi servizio di polizia stradale, ma non può piazzarci né segnaletica né autovelox; almeno stando al giudice di pace, che firma una sentenza che farà discutere. Spese compensate.
Dario Ferrara CASSAZIONE.NET (1)
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 10-11-2009, n. 23813
Il giudice di pace di San Beverino Marche con sentenza del 6 giugno 20 05 accoglieva l'opposizione proposta da F.P. avverso il comune di Serrapetrona, per l'annullamento del verbale di contestazione n. 426/04, relativo a violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata dalla locale polizia municipale.
Riteneva fondata l'eccezione di "incompetenza territoriale della polizia municipale", assumendo che sulle strade di tipo A e B ex art. 2 C.d.S., quali autostrade e strade extraurbane principali la polizia municipale non aveva titolo per intervenire, essendo affidato alla sola Polizia stradale il compito di accertare le infrazioni.
Il comune di Serrapetrona ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 luglio 2006. L'opponente è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Il ricorso lamenta violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S., della L. n. 65 del 1986, art. 5, dell'art. 372 del regolamento del C.d.S. e vizi di motivazione. Il Comune, premesso che, come risulta dalla sentenza impugnata, l'infrazione venne accertata sulla SS (OMISSIS), tratto di strada extraurbana, osserva che l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 spetta ai copi ed ai servizi di polizia municipale su tutto il territorio comunale.
Il motivo è fondato.
Questa corte ha già più volte avuto modo di chiarire che gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie,. in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dei centri abitati. Gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, inlnfluenti su detta competenza.(Cass 22366/06; 5199/07 e, in motivazione, 14179/07). Ed infatti l'art. 11, terzo comma, cod. str.
- che demanda al Ministero dell'interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati - attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonchè1 al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, che è regolata dagli artt. 3, 4, primo comma, n. 3, e 5 della legge 3 luglio 1986, n. 65 con riferimento all'intero territorio dell'ente di appartenenza (Cass. 23019/02).
Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'intimato alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, anche con riferimento al primo grado di giudizio, in cui il Comune era rappresentato e difeso dall'avv. Gamberoni.
Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè il giudice di merito ha già scrutinato e respinto gli altri motivi di opposizione, senza che sul punto sia stato proposto ricorso incidentale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 600,00, per onorari e Euro 100,00, per esborsi quanto al giudizio di primo grado; Euro 400,00, per onorari e Euro 200,00, per esborsi quanto al giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2009
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Re: Il Gdp “straccia” il verbale: vigili non legittimati, il Comune non riesce a provare la sua potestà sul tratto che ricade nel suo territorio
Incompetenza della polizia municipale sulle strade extraurbane secondarie
Sulla sussistenza dell’incompetenza territoriale della polizia municipale sulle arterie primarie della rete stradale nazionale e/o extraurbane secondarie.
La Polizia municipale non ha competenza ad elevare contravvenzioni sulle strade statali servizio questo destinato alle autorità statali individuate. Infatti la competenza e la giurisdizione della municipalizzata rientra all’interno del territorio comunale di riferimento sulle strade urbane e rurali escluse le gradi arterie nazionali, quali le strade statali e le autostrade. Nota questione portata l’attenzione della Suprema Corte la quale ha ribadito che la polizia municipalizzata non ha competenza sulle grandi arterie e non può elevare contravvenzioni esulando questo dalla competenza assegnatele dalla legge. Infatti la polizia municipale ai sensi del codice della strada può espletare servizio di polizia stradale esclusivamente nell’ambito del proprio territorio di competenza, e non già fuori. Ed anche la Suprema Corte di cassazione ha affermato che l’esercizio delle funzioni di polizia stradale della polizia municipale possono essere legittimamente esercitate nel territorio comunale. Dove per territorio di competenza si intende il territorio di appartenenza dell’ente municipale, tale elemento è richiamato anche dall’art.22, co.3, reg. c.s. nella parte in cui afferma che i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art 12. co. 1 e 2, del c.s. in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse. Da cui la polizia municipale ha competenza a svolgere il servizio di polizia stradale all’interno del territorio comunale ( strade urbane e rurali) e non già, come affermato in precedenza, sulle grandi arterie statali dove la competenza è ai sensi dell’art 12 c.s. in via principale della Polizia di Stato, e di seguito all’arma dei Carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, e su cui l’ente territoriale locale non ha competenza alcuna .
E ben vero gli ormai noti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno chiaramente affermato il principio che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali “nel territorio di competenza”. Questo è determinato dai regolamenti comunali nel senso che l’ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell’ente di appartenenza. Da ciò deriva che la strada statale non rientra nella competenza né tanto meno nel territorio dell’Ente comunale, atteso che quest’ultimo non può sulle strade extraurbane e statali adottare alcun provvedimento di carattere amministrativo, essendo tra l’altro il territorio su cui insistono le arterie stradali e ferrate di carattere nazionale sottratte anche agli interventi di Piano Regolatore Generale e di Piani di Attuazione che sono gli strumenti giuridici tramite cui l’Ente locale interviene nella gestione del proprio territorio. La prova provata della carenza di potere della municipalizzata ad eseguire attività di polizia stradale sulla Strada Statale viene solitamente data dalla stessa P.A. la quale non cita nel verbale di contestazione alcun decreto di autorizzazione della stessa ad effettuare tale attività.
Infatti il comma 3 dell’art. 11, CDS, che in materia di servizi di polizia stradale li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per quanto riguarda i centri abitati, la direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi. La norma va infatti interpretata in connessione sistematica con l’art.1 della legge n.65 del 1986, che in via generale attribuisce ai comuni le funzioni di polizia locale ed al sindaco o all’assessore da lui delegato la direzione del servizio, cosicché rileva la sua ratio nel limitare tale funzione direttiva all’espletamento del servizio nei centri abitati, attribuendola fuori di essi, ancorché nel territorio comunale, al Ministro dell’Interno, al quale spetta in ogni caso la funzione di coordinamento dei servizi.
Da ciò deriva che il territorio di competenza della municipalizzata è quello che deriva dai regolamenti comunali afferenti l’organizzazione del territorio, per cui le arterie stradali, ferroviarie ecc. ecc. non rientrano nelle competenze dell’Ente locale. Ed infatti la S.S. è di proprietà di altro Ente pubblico / Azienda Autonoma per cui il mero fatto che la S.S. attraversi il territorio comunale non determina su questa alcuna competenza dell’Ente locale.
Ma vi è di più.
La competenza sulle strade nazionali data dalla Legge n.2248, allegato F, del 20 marzo 1865, art. 1 che recita: << sono nelle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici: a) le strade nazionali così ordinarie come ferrate, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia.>> da cui deriva che il servizio di polizia sulle strada nazionali è di competenza dello Stato centrale e non dell’Ente locale per specifica attribuzione di legge. Ne tanto meno le strade nazionali entrano nel territorio dell’Ente locale ma ne sono sottratte atteso che l’Ente locale non può disporne, ossia non può estendere la sua volontà su un bene che non è di sua competenza, infatti l’art. 55 L.n.2248/1865 impone un divieto assoluto di disposizione delle strade ordinarie senza mandato o licenza dell’amministrazione che nello specifico è il Ministero dei lavori pubblici: << Nessuno può, senza mandato o licenza dell’amministrazione, fare opere e depositi anche temporanei sulle strade, né alterarne la forma od invadere il suolo>> .
Orbene come sulle strade ferrate organo di competenza per chiara delega istituzionale è la polfer e la polizia municipalizzata non ha alcuna competenza, par chiaro che sulle strade di interesse nazionale dove ex lege l’attività di polizia è data all’amministrazione centrale nella figura del Ministero dei Lavori pubblici che si avvale della polizia stradale alla dipendenza del Ministero degli interni, anch’esso organo centrale, ovvero parte di uno stesso organo. Tale competenza è ancora oggi in vigore, atteso che le strade nazionali sono ex se patrimonio del Ministero dei Lavori pubblici e detenute oggi attraverso l’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, addetta alla gestione delle strade statali ed è proposta a tutti i servizi riguardanti la polizia stradale). Infatti solitamente nel decreto prefettizio che deposita il Comune concernente il tratto stradale interessato viene indicato come unico proprietario l’ANAS S.p.A. e non già il Comune.
Da cui deriva che l'Ente comunale che eleva contravvenzioni a mezzo autovelox sulle strade statali è totalmente in difetto e violazione di legge, abusando di una posizione che non ha.
Vanno tra l'altro censurate alcune indicazioni della Suprema Corte di cassazione nel momento in cui pone a base del ragionamento giuridico la componente relativa all'ambito territoriale di appartenenza per poi negare l'incipit logico indicando la possibilità di leceità dell'operato delle municipalizzate, segnando tale comportamento come possibile in relazione alla qualifica di polizia giudiziaria della stessa; atteso che l'espletamento dell'attività di elevazione delle contravvenzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradali, in particolr modo quelle elevate con il sistema di autovelox, non rientrano nell'attività di p.g. ma bensì in quella di polizia amministrativa, anche perché con l'autovelox non è possibile rilevare le infrazioni al codice della strada che costituiscono reato.
Sulla sussistenza dell’incompetenza territoriale della polizia municipale sulle arterie primarie della rete stradale nazionale e/o extraurbane secondarie.
La Polizia municipale non ha competenza ad elevare contravvenzioni sulle strade statali servizio questo destinato alle autorità statali individuate. Infatti la competenza e la giurisdizione della municipalizzata rientra all’interno del territorio comunale di riferimento sulle strade urbane e rurali escluse le gradi arterie nazionali, quali le strade statali e le autostrade. Nota questione portata l’attenzione della Suprema Corte la quale ha ribadito che la polizia municipalizzata non ha competenza sulle grandi arterie e non può elevare contravvenzioni esulando questo dalla competenza assegnatele dalla legge. Infatti la polizia municipale ai sensi del codice della strada può espletare servizio di polizia stradale esclusivamente nell’ambito del proprio territorio di competenza, e non già fuori. Ed anche la Suprema Corte di cassazione ha affermato che l’esercizio delle funzioni di polizia stradale della polizia municipale possono essere legittimamente esercitate nel territorio comunale. Dove per territorio di competenza si intende il territorio di appartenenza dell’ente municipale, tale elemento è richiamato anche dall’art.22, co.3, reg. c.s. nella parte in cui afferma che i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art 12. co. 1 e 2, del c.s. in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse. Da cui la polizia municipale ha competenza a svolgere il servizio di polizia stradale all’interno del territorio comunale ( strade urbane e rurali) e non già, come affermato in precedenza, sulle grandi arterie statali dove la competenza è ai sensi dell’art 12 c.s. in via principale della Polizia di Stato, e di seguito all’arma dei Carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, e su cui l’ente territoriale locale non ha competenza alcuna .
E ben vero gli ormai noti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno chiaramente affermato il principio che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali “nel territorio di competenza”. Questo è determinato dai regolamenti comunali nel senso che l’ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell’ente di appartenenza. Da ciò deriva che la strada statale non rientra nella competenza né tanto meno nel territorio dell’Ente comunale, atteso che quest’ultimo non può sulle strade extraurbane e statali adottare alcun provvedimento di carattere amministrativo, essendo tra l’altro il territorio su cui insistono le arterie stradali e ferrate di carattere nazionale sottratte anche agli interventi di Piano Regolatore Generale e di Piani di Attuazione che sono gli strumenti giuridici tramite cui l’Ente locale interviene nella gestione del proprio territorio. La prova provata della carenza di potere della municipalizzata ad eseguire attività di polizia stradale sulla Strada Statale viene solitamente data dalla stessa P.A. la quale non cita nel verbale di contestazione alcun decreto di autorizzazione della stessa ad effettuare tale attività.
Infatti il comma 3 dell’art. 11, CDS, che in materia di servizi di polizia stradale li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per quanto riguarda i centri abitati, la direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi. La norma va infatti interpretata in connessione sistematica con l’art.1 della legge n.65 del 1986, che in via generale attribuisce ai comuni le funzioni di polizia locale ed al sindaco o all’assessore da lui delegato la direzione del servizio, cosicché rileva la sua ratio nel limitare tale funzione direttiva all’espletamento del servizio nei centri abitati, attribuendola fuori di essi, ancorché nel territorio comunale, al Ministro dell’Interno, al quale spetta in ogni caso la funzione di coordinamento dei servizi.
Da ciò deriva che il territorio di competenza della municipalizzata è quello che deriva dai regolamenti comunali afferenti l’organizzazione del territorio, per cui le arterie stradali, ferroviarie ecc. ecc. non rientrano nelle competenze dell’Ente locale. Ed infatti la S.S. è di proprietà di altro Ente pubblico / Azienda Autonoma per cui il mero fatto che la S.S. attraversi il territorio comunale non determina su questa alcuna competenza dell’Ente locale.
Ma vi è di più.
La competenza sulle strade nazionali data dalla Legge n.2248, allegato F, del 20 marzo 1865, art. 1 che recita: << sono nelle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici: a) le strade nazionali così ordinarie come ferrate, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia.>> da cui deriva che il servizio di polizia sulle strada nazionali è di competenza dello Stato centrale e non dell’Ente locale per specifica attribuzione di legge. Ne tanto meno le strade nazionali entrano nel territorio dell’Ente locale ma ne sono sottratte atteso che l’Ente locale non può disporne, ossia non può estendere la sua volontà su un bene che non è di sua competenza, infatti l’art. 55 L.n.2248/1865 impone un divieto assoluto di disposizione delle strade ordinarie senza mandato o licenza dell’amministrazione che nello specifico è il Ministero dei lavori pubblici: << Nessuno può, senza mandato o licenza dell’amministrazione, fare opere e depositi anche temporanei sulle strade, né alterarne la forma od invadere il suolo>> .
Orbene come sulle strade ferrate organo di competenza per chiara delega istituzionale è la polfer e la polizia municipalizzata non ha alcuna competenza, par chiaro che sulle strade di interesse nazionale dove ex lege l’attività di polizia è data all’amministrazione centrale nella figura del Ministero dei Lavori pubblici che si avvale della polizia stradale alla dipendenza del Ministero degli interni, anch’esso organo centrale, ovvero parte di uno stesso organo. Tale competenza è ancora oggi in vigore, atteso che le strade nazionali sono ex se patrimonio del Ministero dei Lavori pubblici e detenute oggi attraverso l’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, addetta alla gestione delle strade statali ed è proposta a tutti i servizi riguardanti la polizia stradale). Infatti solitamente nel decreto prefettizio che deposita il Comune concernente il tratto stradale interessato viene indicato come unico proprietario l’ANAS S.p.A. e non già il Comune.
Da cui deriva che l'Ente comunale che eleva contravvenzioni a mezzo autovelox sulle strade statali è totalmente in difetto e violazione di legge, abusando di una posizione che non ha.
Vanno tra l'altro censurate alcune indicazioni della Suprema Corte di cassazione nel momento in cui pone a base del ragionamento giuridico la componente relativa all'ambito territoriale di appartenenza per poi negare l'incipit logico indicando la possibilità di leceità dell'operato delle municipalizzate, segnando tale comportamento come possibile in relazione alla qualifica di polizia giudiziaria della stessa; atteso che l'espletamento dell'attività di elevazione delle contravvenzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradali, in particolr modo quelle elevate con il sistema di autovelox, non rientrano nell'attività di p.g. ma bensì in quella di polizia amministrativa, anche perché con l'autovelox non è possibile rilevare le infrazioni al codice della strada che costituiscono reato.
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