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Pista ciclabile. Richiesta parere in merito all'art. 146 del Regolamento (DPR n. 495/1992). Rif. prot. n. 94001 2009.VI/7/6.4 del 29.05.2009

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Pista ciclabile. Richiesta parere in merito all'art. 146 del Regolamento (DPR n. 495/1992). Rif. prot. n. 94001 2009.VI/7/6.4 del 29.05.2009  Empty Pista ciclabile. Richiesta parere in merito all'art. 146 del Regolamento (DPR n. 495/1992). Rif. prot. n. 94001 2009.VI/7/6.4 del 29.05.2009

Messaggio  Luca Ricci Mar Set 03, 2013 9:26 pm

Con riferimento alla richiesta di parere qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette quanto segue.

Secondo la definizione di cui all’art. 3 c. 1 n. 39) del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992), la pista ciclabile è da intendersi come corsia riservata alla circolazione dei velocipedi, e pertanto su di essa non è ammessa la circolazione dei pedoni.

In caso di pista ciclabile di cui all’art. 122 c. 9 lett. b), illustrata dalla Fig. II.90, ovvero di pista ciclabile contigua al marciapiede, di cui all’art. 122 c. 9 lett. c) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), illustrata dalla Fig. II.92a), essa deve intendersi comunque come riservata alla circolazione dei soli velocipedi.

Diversamente, la Fig. II.92b) illustra il percorso pedonale e ciclabile, da intendersi come itinerario promiscuo ciclo-pedonale, riservato alla circolazione promiscua di pedoni e velocipedi.

Ciò premesso, l’attraversamento ciclabile deve essere tracciato solo in presenza di pista ciclabile, e non in presenza di percorso promiscuo pedonale e ciclabile, per il quale è invece sufficiente il normale attraversamento pedonale.

In tal caso i velocipedi possono usufruire del medesimo attraversamento pedonale, facente comunque parte dell’itinerario promiscuo che si svolge con continuità, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 182 c. 4 del Codice.

Per quanto riguarda gli eventuali impianti semaforici, questi devono essere corredati di lanterne per velocipedi solo in presenza di piste ciclabili, ai sensi dell’art. 163 c. 4 del Regolamento; nel caso di percorsi promiscui pedonali e ciclabili devono essere invece adottate le normali lanterne pedonali, e i conducenti devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.

Per quanto riguarda il comportamento dei ciclisti, essi devono rispettare le indicazioni delle eventuali lanterne semaforiche, specifiche per velocipedi ovvero per pedoni, in tale ultimo caso con le precauzioni di cui al già citato art. 182 c. 4 del Codice.

A tale riguardo si osserva che i percorsi promiscui pedonali e ciclabili devono comunque rispondere al disposto di cui all’art. 4 c. 5 del DM n. 557/1999, ossia essere realizzati all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, ovvero su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni.

In assenza di impianto semaforico, l’art. 40 c. 11 del Codice impone ai conducenti dei veicoli di dare la precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali e ai ciclisti sugli attraversamenti ciclabili; tuttavia i ciclisti devono attenersi alle disposizioni di cui all’art. 377 cc. 2 e 7 del Regolamento.

In presenza di percorsi promiscui pedonali e ciclabili, per i quali non ricorre la realizzazione di attraversamenti ciclabili, a parere di questo Ufficio, è comunque opportuno proteggere gli attraversamenti pedonali con appositi impianti semaforici, qualora le condizioni del traffico lo richiedano.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Luca Ricci
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