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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / speed check n. 3157 del 20/03/2013

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Messaggio  Luca Ricci Mar Set 03, 2013 9:31 pm

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

23 aprile 2013

Prot. nr. 2318

Oggetto: Richiesta parere in merito al posizionamento di box speed check. Rif. prot. n. 3157 del 20.03.2013.




Con riferimento ai quesiti proposti con la nota in riscontro, si precisa quanto segue.

1) I manufatti in questione non sono inquadrabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (DPR n. 495/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati.

Ciò ne comporta il divieto d'uso ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice (DLgs n. 285/1992), salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitore di dispositivi misuratori della velocità, debitamente approvati, senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi.

Alle condizioni sopra previste, ne è possibile l'installazione in pianta stabile, purchè sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorchè saltuaria.

2) Trattandosi di postazione fissa su strada extraurbana, la presegnalazione può essere effettuata mediante segnaletica permanente, posta a non più di 4 km dalla postazione e senza intersezioni intermedie, e comunque installata con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante; se il rilevamento è effettuato in automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, tra la postazione e il segnale di limite di velocità deve intercorrere una distanza non inferiore ad 1 km.

3) Se il dispositivo misuratore è approvato per funzionare senza la presenza degli organi di polizia stradale, ed è installato su strada extraurbana, individuata con decreto prefettizio, non è necessario che la postazione sia presidiata; la contestazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi dell'art. 201, c. 1-bis, lett. f), del Codice.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr.lng. Francesco MAZZIOTTA)
Luca Ricci
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