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Sinistro stradale: la CTU prevale sulla constatazione amichevole - Cassazione civile , sez. III, sentenza 12.03.2014 n° 5641

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Sinistro stradale: la CTU prevale sulla constatazione amichevole - Cassazione civile , sez. III, sentenza 12.03.2014 n° 5641  Empty Sinistro stradale: la CTU prevale sulla constatazione amichevole - Cassazione civile , sez. III, sentenza 12.03.2014 n° 5641

Messaggio  Luca Ricci Sab Mag 03, 2014 12:48 am

Sinistro stradale: la CTU prevale sulla constatazione amichevole
Cassazione civile , sez. III, sentenza 12.03.2014 n° 5641
(di Filippo Di Camillo)



Il ricorrente, vittorioso nel primo grado di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno subito in occasione di un sinistro stradale, rimaneva soccombente all’esito della fase di gravame.

Il giudice di secondo grado, infatti, ribaltava la decisione resa in prime cure, osservando che la deposizione dell’unico teste, terzo trasportato a bordo della vettura dell’attore ed amico del medesimo, aveva riferito di danni alla vettura che non avevano trovato riscontro nell’elaborato peritale depositato dal consulente tecnico d’ufficio. Quest’ultimo aveva infatti rilevato che sul luogo del presunto incidente non vi era alcuna traccia di un qualche intervento riparatore del guard-rail e che la vettura del ricorrente risultava aver riportato danni tali da impedire con certezza la ripresa della marcia dopo il fatto. Tuttavia, dai riscontri effettuati, non vi era traccia né di intervento del soccorso stradale né di un qualche traino della vettura incidentata. Tali elementi inducevano a ritenere non raggiunta la prova del fatto costitutivo della domanda.

I limiti del controllo di legittimità ed i poteri riservati al giudice di merito

Il ricorrente muoveva alla sentenza di secondo grado diverse censure: lamentava, in primis, che la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto del complesso delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, in particolare del contenuto della CID, della testimonianza e delle fatture prodotte attestanti i danni subiti dalla vettura incidentata. Inoltre si doleva dell’irragionevolezza della impugnata pronuncia per il fatto che essa basasse le sue conclusioni su di una c.t.u. svolta circa due anni dopo il sinistro. Infine, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice del gravame non avrebbe valutato la mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del conducente del mezzo antagonista.

Orbene, circa la portata processuale dei motivi di ricorso formulati, la Corte di Cassazione sancisce che essi, criticando la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e sollecitandone una diversa considerazione, si risolvono nel tentativo di ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione delle prove, non consentita dal codice di rito in quanto riservata in via esclusiva al giudice di merito.

A tal proposito gli ermellini riaffermano il consolidato principio alla stregua del quale “il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge”.

Sinistro stradale e valutazione fattuale nelle fasi processuali di merito: i rapporti tra le risultanze della C.T.U. e le deposizioni testimoniali

Pur non entrando nel merito della valutazione delle circostanze di fatto effettuata dal giudice di merito alla luce delle prove raccolte, la Corte di Cassazione ritiene ben argomentata la ricostruzione fattuale elaborata dalla pronuncia di secondo grado, che ha ritenuto condivisibili le risultanze della c.t.u. rispetto all’unica deposizione testimoniale resa, della quale ha invece motivato la scarsa attendibilità.

Circa la discrezionalità del giudice di merito nella selezione delle risultanze probatorie da porre a fondamento della decisione la Suprema Corte ha in più di un’occasione precisato che “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. civ. sez. lav., 5 ottobre 2006, n. 21412; conf. Cass. civ. sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 42).

In particolare, nella decisione in commento viene evidenziata la ragionevolezza di una decisione di merito nella quale il giudice fondi il suo convincimento sulla maggiore attendibilità delle risultanze della c.t.u. rispetto alle deposizioni testimoniali rese. E’ tuttavia da sottolineare che anche nell’ipotesi in cui la c.t.u. fosse stata, nel caso di specie, favorevole all’attore, non sarebbe stata da sola sufficiente a provare i fatti costitutivi della domanda. Difatti, secondo un consolidato insegnamento nomofilattico, “la consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c.” (Cass. civ. sez. lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
Luca Ricci
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