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Corte di Cassazione Civile - Sezione III, Sentenza n. 24796 del 05/11/2013

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Corte di Cassazione Civile - Sezione III, Sentenza n. 24796 del 05/11/2013 Empty Corte di Cassazione Civile - Sezione III, Sentenza n. 24796 del 05/11/2013

Messaggio  Luca Ricci Sab Mag 03, 2014 12:55 am

Corte di Cassazione Civile - Sezione III, Sentenza n. 24796 del 05/11/2013
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Risarcimento - Fonti di prova - I fatti costitutivi ed i requisiti dell'azione devono essere provati dall'attore. Ne consegue che l'onere probatorio del convenuto di fatti impeditivi o estintivi di essi sorge in concreto solo quando l'attore abbia fornito la prova dei fatti posti a base della sua domanda, ne' il convenuto è mai tenuto alla prova negativa dei fatti posti a fondamento della domanda attrice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 marzo 2006 il Tribunale di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado rigettando la domanda attorea dopo aver premesso:
1) con citazione dell'ottobre 2001 F. L. aveva citato dinanzi al Giudice di Pace di (OMISSIS) N. G. e la s.p.a. M. Assicurazioni chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per esser stato investito il 6 aprile 2001 da un autocarro di proprietà del N., e dal medesimo guidato, che non si era fermato allo stop al termine della corsia di decelerazione dell'autostrada;
2) il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per carenza di prova sulla titolarità dell'autocarro e sul rapporto assicurativo.

Pertanto il Tribunale, ribadito che l'attore non aveva assolto all'onere di provare il fatto costitutivo non avendo la teste C., dal medesimo indotta, saputo riferire nè identità del conducente, nè sul tipo di veicolo, nè sulla dinamica del sinistro, ed affermato che la contumacia dei convenuti non significava ammissione delle circostanze dedotte dall'attore, ha confermato il rigetto della domanda.

Ricorre per cassazione F. L..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo il ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c.", e conclude con il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se la prova circa la proprietà del veicolo investitore investe la prova dell'an e del fatto illecito oppure essa va dimostrata in seguito all'eccezione di difetto della stessa da parte del convenuto costituito".

Il motivo è infondato.

Ed infatti i giudici di merito si sono conformati al fermissimo principio secondo il quale i fatti costitutivi ed i requisiti dell'azione devono essere provati dall'attore. Ne consegue che l'onere probatorio del convenuto di fatti impeditivi o estintivi di essi sorge in concreto solo quando l'attore abbia fornito la prova dei fatti posti a base della sua domanda, nè il convenuto è mai tenuto alla prova negativa dei fatti posti a fondamento della domanda attrice.

Pertanto il ricorso va respinto.

Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013.
Luca Ricci
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