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Corte di Cassazione Penale - Sezione IV, Sentenza n. 44760 del 06/11/2013

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Corte di Cassazione Penale - Sezione IV, Sentenza n. 44760 del 06/11/2013 Empty Corte di Cassazione Penale - Sezione IV, Sentenza n. 44760 del 06/11/2013

Messaggio  Luca Ricci Sab Mag 03, 2014 12:56 am

Corte di Cassazione Penale - Sezione IV, Sentenza n. 44760 del 06/11/2013
Circolazione Stradale - Artt. 193 e 221 del Codice della Strada - Constatazione dell'estinzione del reato per prescrizione o amnistia in presenza di risarcimento civile - Solo in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dal giudice d'appello, ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, deve interamente verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunciata dal primo giudice (o dal giudice di appello nel caso in cui l'estinzione del reato venga pronunziata dalla Corte di cassazione).

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brescia condannava C.D., imputato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) commesso il (OMISSIS), alla pena di mesi due di arresto, sostituita con la sanzione di Euro 2.880,00 di ammenda, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per mesi due.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha confermato la descritta decisione, rigettando l'appello che censurava il giudizio di attribuzione del fatto all'imputato nonchè le modalità di accertamento della condizione di ebbrezza alcolica.

3. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia avv. Paolo Macchion che deduce:

a) violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 601 c.p.p., per essere il decreto di citazione emesso dalla Corte di Appello invalido perchè reca erronea indicazione del provvedimento impugnato;

b) inosservanza del termine a comparire nel giudizio di appello;

e) vizio motivazionale circa le modalità di identificazione del soggetto che trovavasi alla guida del veicolo e circa le modalità operative sull'uso dell'apparecchio di misurazione del tasso alcolico; si lamenta il giudizio espresso dalla Corte di Appello circa la inutilità dell'assunzione di testimonianze sul tema.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. In via preliminare va rilevato come il reato per cui si procede risulta estinto per prescrizione. Commesso il (OMISSIS), esso conosce un termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque, decorso con il trascorrere del 24.2.2013.

4.1. Dall'estinzione del reato discende la necessità di disporre l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata. Invero, il ricorso non risulta manifestamente infondato, tale da imporre una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza del mancato incardinarsi del rapporto processuale. Come affermato ancor di recente, "conclusosi il giudizio di merito, il successivo spirare del tempo necessario per determinare (in astratto) la prescrizione del reato può non aver rilievo, se l'imputato non è in grado di sottoporre al giudice di legittimità una impugnazione che sia tale da "mantenere in vita" il rapporto processuale. In tal caso, l'atto di ricognizione riguarda, appunto, la "morte" di tale rapporto (e dunque la inoperatività della prescrizione), non la "morte" del reato (per prescrizione), che, per quel che si è detto, essendo sopraggiunta dopo la fase di merito, non può aver rilievo" (Sez. 5, n. 47024 del 11/07/2011, Varane, Rv. 251209).

Allo stesso tempo, non emerge neppure l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, sì da doversi pronunciare il proscioglimento del medesimo, ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

A fronte della constatazione dell'estinzione del reato (come, nella specie, la prescrizione), il giudice deve pronunciare l'assoluzione nel merito solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ciò in quanto il concetto di "evidenza", richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale (ex pluribus, Cass., Sez. 5, 11 novembre 2003, Marcenaro; Sez. 3, 30 aprile 2003, proc. gen. App. Bari in proc. Mascolo).

Tanto vale anche per il giudice di legittimità, giacchè "in presenza di una causa di estinzione del reato l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto alla evidenza delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacchè l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129 c.p.p., comma 1, e art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a)" (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008 - dep. 29/01/2009, Mazzamuto, Rv. 242959).

Solo in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice (o dal giudice d'appello) ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art. 578 c.p.p., tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, ad esaminare il fondamento della medesima azione. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve interamente verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunciata dal primo giudice (o dal giudice di appello nel caso in cui l'estinzione del reato venga pronunziata dalla Corte di cassazione).

4.2. Nel caso di specie, va escluso che dagli elementi probatori indicati dalla Corte di Appello emerga l'innocenza del C. con evidenza tale da ridurre l'attività giudiziale a mera constatazione, avendo il giudice di secondo grado reso una motivazione pertinente e congrua con la quale ha esplicato che l'identificazione del C. come conducente del veicolo venne fatta mediante la patente di guida dello stesso. Che ciò nonostante l'imputato non fosse colui che era alla guida è evenienza che neppure il ricorrente afferma con nettezza, limitandosi a formulare mere ipotesi, senza peraltro indicare quali elementi processuali rendano le stesse verosimili.

4.3. Quanto al secondo profilo, va esplicato che il primo motivo risulta manifestamente infondato, perchè l'indicazione del provvedimento impugnato è solo uno degli elementi che permettono di identificare il procedimento al quale si riferisce il decreto e la circostanza che il decreto di citazione a giudizio recasse un errato numero di registrazione della sentenza impugnata non vale a configurare alcuna ipotesi di nullità (che risulterebbe - in applicazione del principio generale della sanatoria delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni di cui all'art. 184 c.p.p. - sanata, posto che l'atto in questione raggiunse lo scopo per il quale era stato emanato e cioè di chiamare a giudizio le parti, senza alcuna compromissione dei diritti della difesa).

4.4. Non altrettanto può ritenersi quanto al secondo motivo che risulta infondato. In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire, stabilito in venti giorni dall'art. 601 c.p.p., comma 3, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 4, n. 40897 del 28/09/2012 - dep. 18/10/2012, Migliorino, Rv. 255005), che deve essere dedotta nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 5, n. 35883 del 17/07/2009 - dep. 16/09/2009, Santagata, Rv. 245101). Nel caso che occupa, all'udienza dell'8.6.2012, contumace l'imputato, la difesa non propose alcuna eccezione, pur essendo stato notificato il decreto di citazione all'imputato il 29.5.2012, quindi senza il rispetto del termine.

5. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

[La Corte] Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, perchè il reato addebitato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013.
Luca Ricci
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