Morto il gatto , l'indennizzo finisce in cassazione ....Cassazione civile , sez. III, sentenza 25.02.2009 n° 4493
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Morto il gatto , l'indennizzo finisce in cassazione ....Cassazione civile , sez. III, sentenza 25.02.2009 n° 4493
Morte del gatto, responsabilità, giudizio di equità Cassazione civile , sez. III, sentenza 25.02.2009 n° 4493
Morte del gatto – responsabilità – giudizio di equità – risarcimento per i soli casi previsti dalla legge – limitazione – insussistenza [art. 2059 c.c.]
Nel giudizio di equità del giudice di pace, venendo in rilievo l'equità cd. formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall'art. 2059 c.c., sia pure nell'interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Ne consegue che il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio d'equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito, essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell'illecito. (1-14)
Morte del gatto – responsabilità – giudizio di equità – risarcimento per i soli casi previsti dalla legge – limitazione – insussistenza [art. 2059 c.c.]
Nel giudizio di equità del giudice di pace, venendo in rilievo l'equità cd. formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall'art. 2059 c.c., sia pure nell'interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Ne consegue che il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio d'equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito, essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell'illecito. (1-14)
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