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Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sent. del 20 maggio 2011, n. 11185 - La notifica del verbale presupposto oltre i novanta giorni rende nulla la seconda contravvenzione

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Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sent. del 20 maggio 2011, n. 11185 - La notifica del verbale presupposto oltre i novanta giorni rende nulla la seconda contravvenzione  Empty Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sent. del 20 maggio 2011, n. 11185 - La notifica del verbale presupposto oltre i novanta giorni rende nulla la seconda contravvenzione

Messaggio  Luca Ricci Lun Giu 09, 2014 11:43 pm

La notifica del verbale presupposto oltre i novanta giorni rende nulla la seconda contravvenzione ex art. 126 bis c.p.c.
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sent. del 20 maggio 2011, n. 11185


Omissis

6) La questione giuridica occasionata dalla controversia in esame e qui riassunta sub 4) deve essere risolta nel senso che era postulato dal ricorso.
Va ricordato che l’art. 201 C.d.S. impone la notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada nel termine di centocinquanta giorni (oggi 90) dalla commessa violazione, con la conseguenza che la notifica tardiva rende illegittima la sanzione.
La peculiare sanzione prevista dall’art. 126 bis C.d.S., che deriva dalla omessa o negativa risposta all’invito dell’amministrazione a comunicare gli estremi del conducente del veicolo con cui sia stata commessa l’infrazione, pur venendo definita con verbale di accertamento separato, trae origine dalla prima contestazione.
Si pretende infatti che il proprietario del veicolo sia in grado di conoscere il nome del conducente, dovendo avere il controllo dell’uso del veicolo e consapevolezza mnemonica degli utilizzatori effettivi di esso.
Come ha osservato la memoria della ricorrente, questa pretesa dell’amministrazione non può però protrarsi per un tempo illimitato, tenendo obbligato il proprietario anche se l’invito gli venga inoltrato tardivamente. Il testo dell’art. 126 bis prevede che la comunicazione debba essere inoltrata entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione. Detta notifica può però avere effetto solo se ritualmente eseguita, cioè se pervenuta all’obbligato entro i 150 giorni dalla commessa violazione. Tale interpretazione si impone per coerenza logica con quanto previsto dall’art. 201 C.d.s. in ordine alla illegittimità della sanzione conseguente alla violazione principale.
Il legame tra le due violazioni è con tutta evidenza inscindibile.
Si badi che lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi, che sono dal legislatore previsti in relazione al fatto che la sanzione è – in questi casi necessariamente – irrogata in relazione a ipotesi in cui è mancata la contestazione immediata dell’infrazione (art. 201 C.d.S., comma 1 bis). Pertanto l’obbligo del proprietario (comunicazione entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione) può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale.
Va aggiunto che non rileva che il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione. La sanzione conseguente all’omessa comunicazione viene infatti accertata in un secondo momento, a seguito della verifica del mancato adempimento all’invito. Solo il verbale di sanzione ex art. 126 bis C.d.S. – se notificato – può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità ditale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione. Va pertanto affermato, nell’interesse della legge, il seguente principio di diritto:
“In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento”.
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