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vigili di casorate sempione la sentenza della cassazione ....... ....

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Messaggio  Luca Ricci Lun Giu 09, 2014 11:21 pm

Un vigile urbano indagato per falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati od in attestati del contenuto di tali atti e truffa aggravata, in quanto avrebbe simulato il rilascio di copia conforme da notificare al trasgressore di 3.972 verbali di accertamento del codice della strada, inesistenti in quanto mai redatti in originale.

Martedì 27 Maggio 2014, 21.45

Corte di Cassazione  Sezione Quinta
sentenza 18 febbraio – 19 maggio 2014, n. 20560
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 19 settembre 2013 il Gip del Tribunale di Busto Arsizio disponeva la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio, per mesi due, nei confronti di R.L., agente di polizia locale del Comune di Casorate Sempione, in qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni
di organo accertatore delle violazioni del codice della strada, indagata ‐ in concorso con altri ‐ del reato di cui all'art. 478, commi 1 e 2, cod. pen. perché, supponendo l'esistenza dell'originale di verbali di accertamento del codice della strada indicati nel capo d'incolpazione, per complessivi 3.972 atti, in realtà mai redatti, simulavano il rilascio di copia legale conforme da notificare al trasgressore; in particolare, dopo
avere omesso di redigere l'originale dei suddetti verbali di accertamento dell'infrazione stradale, provvedevano all'inserimento dei dati nel sistema "Servizio Concilia" in uso al Comando in tal modo emettendo false copie conformi relative ad atti pubblici inesistenti, che venivano successivamente stampati e notificati, per il tramite della ditta "Maggioli S.p.A.", ai responsabili delle violazione del codice della strada; e del reato di cui agli artt. 640, commi 1 e 2, e 61 n. 9 cod. pen., perché con artifici e raggiri consistiti nel rilasciare copie conformi di verbali di accertamento inesistenti, nell'indicare, nelle suddette copie "autentiche" dei verbali, importi da versare ulteriori rispetto alla sanzione, a titolo di "spese di gestione" violando l'articolo 210, comma 4, del.lvo n. 285 del 1992, che prevede la possibilità di addebitare in capo al
trasgressore unicamente le spese di notifica ed accertamento; infine nell'addebitare al responsabile, in violazione della delibera comunale n. 7 del 2011, in presenza di una prima notifica non andata a buon fine per cause non imputabili ai destinatari (errore targa, omessa verifica della residenza del trasgressore), il raddoppio, la triplicazione e quadruplicazione delle spese di notifica di gestione, queste ultime riferite in
realtà ad attività inesistenti e mai effettuate; in tal modo, procuravano un ingiusto profitto con altrui danno quantificabile in complessivi € 88.699, consistiti nelle somme richieste al trasgressore in assenza di un valido titolo giustificativo.
Pronunciando sull'appello proposto dall'indagata, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice di appello de libertate, annullava l'impugnata ordinanza e, per effetto, revocava la misura interdittiva applicata alla stessa ricorrente, ritenendo insussistenti le fattispecie di reato oggetto d'incolpazione.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia, il P.m. di Milano ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 478 cod.pen., in relazione alla ritenuta insussistenza del reato di falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati od in attestati del contenuto di tali atti.
Con il secondo motivo si deduce identico vizio di legittimità e manifesta illogicità del provvedimento con riferimento all'art. 640 cod. pen., con riguardo alla ritenuta insussistenza degli artifici e raggiri richiesti per la configurazione del delitto di truffa.
Si contesta, in sostanza, l'esclusione dei gravi indizi in relazione alle ipotesi contestate di falsità materiale e truffa aggravata, delle quali erano, invece, ravvisabili tutti presupposti in rapporto alla fattispecie sostanziale in esame.
Considerato in diritto 1. Il ricorso si colloca alle soglie dell'inammissibilità, riproponendo pedissequamente questioni già delibate e definite dal giudice del riesame con una motivazione ampiamente esaustiva e giuridicamente corretta.
Le censure che lo sostanziano sono, comunque, destituite di fondamento. Ed invero, il giudice a quo ha diffusamente spiegato le ragioni della ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 478 cod. pen., mancando il presupposto fattuale della contestazione, ovverosia l'ipotizzata inesistenza dell'originale, ossia
dell'atto di accertamento, e la falsa predisposizione di copie autentiche. Infatti, gli atti di cui si assume l'insussistenza erano, invece, esistenti, siccome redatti in forma digitale ed automatizzata, così come consentito dall'art. 383 c.d.s. (dpr. 16 dicembre 1992, n. 495), mediante la creazione di fi/es immodificabili
inseriti nel sistema operativo della Comune di Casorate Sempione, recanti le indicazioni di cui all'art. 3 comma 2 d.lgs n. 39 del 1993, così come esattamente rilevato dal giudice del riesame. Si tratta, in particolare, di un sistema di redazione del verbale consentito dalla legge per i casi in cui pubblico ufficiale
non possa procedere alla contestazione immediata dell'addebito al trasgressore del codice della strada, in linea peraltro con il generale sistema di informatizzazione ed automatizzazione degli atti della pubblica amministrazione, previsto dagli artt. 20 e seguenti dei Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82).
Parimenti ineccepibile é la ritenuta insussistenza dei reato di truffa, sotto il duplice, motivato, profilo che l'aggravio delle "spese di gestione" era previsto da apposita delibera comunale e non era, dunque, imputabile agli agenti di polizia municipale, responsabili dell'accertamento, così come non erano loro
imputabili gli ulteriori costi di notifica, posto che la procedura notificatoria, demandata ad una società di riscossione, esulava dalla sfera delle relative attribuzioni.
2. Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.m.
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Messaggio  Luca Ricci Lun Giu 09, 2014 11:34 pm

leggete bene la sentenza in fondo, in sostanza la "lievitazione" delle spese non è da addebitare al vigile indagato
" Parimenti ineccepibile é la ritenuta insussistenza dei reato di truffa, sotto il duplice, motivato, profilo che l'aggravio delle "spese di gestione" era previsto da apposita delibera comunale e non era, dunque, imputabile agli agenti di polizia municipale, responsabili dell'accertamento, così come non erano loro
imputabili gli ulteriori costi di notifica, posto che la procedura notificatoria, demandata ad una società di riscossione, esulava dalla sfera delle relative attribuzioni. "

quindi i responsabili della lievitazione delle spese se affettivamente esistente l'ipotesi di reato è "demandata alla società di riscossione"
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