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Messaggio  Luca Ricci Lun Mar 07, 2016 10:10 pm

1) Strumentazione autovelox priva delle prescritte omologazioni CEE,  della marcatura supplementare “M”,  della taratura “verifica prima, sulla base delle prescrizioni di  “metrologia legale”.


Per sanzionare con apparecchiature all’uopo deputate, nel caso di specie “autovelox”, l’art. 142 comma 6 del C.d.S. così dispone: “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate", ovvero le apparecchiature debbono rispondere alle leggi…. “.
La metrologia è la scienza che si occupa della misurazione  e delle sue applicazioni in tutti i suoi aspetti, sia teorici che pratici, qualunque sia la loro incertezza ed in qualsiasi campo della scienza o della tecnologia siano effettuate.

La metrologia legale è la parte della metrologia che si occupa delle unità, dei metodi e degli strumenti di misura, relative alle esigenze tecniche e giuridiche dello Stato.

La metrologia legale serve a garantire la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali e, più in generale, a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico tra più parti, attraverso l’esattezza della misura.

L’articolo 11 del Testo Unico delle leggi metriche in merito è molto chiaro: “Ogni convenzione di quantità deve essere fatta con pesi e misure legali”.

La sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale, ha stabilito che gli apparati di rilevamento della velocità di cui al C.d.S. sono strumenti di misura, e come tali, soggetti alle normative in materia di metrologia legale, (i riferimenti sono il Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure n. 7088 del 1890 e Regolamento per la Fabbricazione dei pesi e delle misure n. 226 del 1902),

La verifica periodica con D.M. 28 marzo 2000 n. 182 è affidata dal MISE alle Camere di Commercio competenti per territorio, che a sua volta possono assicurare certezza e affidabilità dei sistemi di misura, avvalendosi dei propri Uffici Metrici, quali strutture tecniche pubbliche, in grado di  gestire tutte le procedure legislative e amministrative in materia di: realizzare direttamente collaudi, prove e verifiche, offrire servizi di controllo, certificazione e sorveglianza.

Inoltre le Camere di Commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme previste nel D.M. 28 marzo 1982 n. 182, presso gli utenti metrici,  ad intervalli casuali e senza preavviso, rendendo necessario che gli apparati siano approvati  ovvero registrati al Ministero, diversamente il controllo non potrebbe MAI avvenire.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con la circolare del 22 ottobre 2008 , n. 3620 ha interpretato le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,attuativo della direttiva 2004/22/CE (Measuring Instruments Directive, in sigla MID), ha introdotto nel panorama normativo nazionale disposizioni innovative e abrogative, nonché un definito periodo transitorio.

La circolare del MISE del 22 ottobre 2008, n. 3620 è finalizzata a fornire chiarimenti in merito alle questioni applicative delle anzidette disposizioni e a definire l'ambito del periodo transitorio, previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007.

In relazione a tale periodo transitorio è da rilevare che l'aggiornamento dei provvedimenti di ammissione alla verificazione metrica, rilasciati ai sensi della normativa in vigore antecedentemente alla data del 30 ottobre 2006, rimane di competenza del Ministero dello sviluppo economico e detta competenza, come peraltro ribadito anche dalla Commissione europea, non puo' essere attribuita agli organismi notificati.

Al riguardo si rileva che tutti gli aggiornamenti dei provvedimenti di ammissione alla verificazione metrica rilasciati dalle Autorità nazionali dei Paesi comunitari prima del 30 ottobre 2006, data di messa in esecuzione delle disposizioni della MID, sono di loro esclusiva responsabilità.


Inoltre, durante il periodo transitorio, che potrà durare al massimo fino al 30 ottobre 2016, gli strumenti qualora soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in vigore prima del 30 ottobre 2006 e che risultano muniti di provvedimento di ammissione alla verificazione metrica ai sensi della stessa normativa, possono continuare ad essere sottoposti alla verificazione prima nazionale o a quella CEE e, in caso di esito positivo, ad essere immessi sul mercato e/o in servizio fino al termine di validità del provvedimento di ammissione alla verificazione ovvero, in caso di validità indefinita, per un periodo di 10 anni a decorrere dal 30 ottobre 2006.

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/2007, e quindi dal 18 marzo 2007, la normativa comunitaria in esso recepita è divenuta, a tutti gli effetti, legge dello Stato italiano obbligando, quindi, alla sua osservanza tutti coloro ai quali si rivolge, in quanto soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella commercializzazione, messa in servizio, controllo e ogni altra attività inerente la fabbricazione, l'impiego e la sorveglianza sugli strumenti di misura.

Si evidenzia che il mantenimento e/o l'adozione di eventuali prassi amministrative o, comunque, comportamenti incompatibili con la sopra citata normativa di matrice comunitaria, possono dare luogo, da parte della Commissione Europea, all'attivazione della procedura di infrazione di cui all'art. 226 del Trattato, nei confronti dello Stato membro che ha messo in atto la violazione, se denunciati e ove ne sussistano i presupposti.

Ogni strumento di misura deve essere dotato fin dalla messa in commercio dei prescritti sigilli di marcature nell’involucro esterno e interno se richiesto (etichette piombi che consentono di verificare se lo strumento è stato aperto o manomesso) e' da precisare che si ha la «messa in servizio» dopo una prima regolare utilizzazione dello strumento ancorché effettuata nell'ambito di eventuali operazioni di taratura.

Pertanto nei casi in cui ad uno strumento di misura, immesso in commercio con le marcature e i sigilli prescritti, vengano rimossi parte o tutti i predetti sigilli, dopo una sua prima regolare utilizzazione, ancorché nell'ambito delle operazioni di taratura, tale rimozione deve intendersi effettuata dopo la sua messa in servizio, e deve essere operata in conformità alle norme applicabili.

Ne consegue che per gli strumenti in questione, trova applicazione l'art. 6 del decreto ministeriale n. 182/2000, concernente, fra l'altro, gli strumenti riparati.

I fabbricanti di strumenti MID possono commercializzare i propri prodotti, come prescritto e puntualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 22/2007, il quale, a tale proposito, stabilisce che:
la valutazione della conformità degli strumenti di misura alle disposizioni del decreto e' affidata ad «organismi notificati», chiamati a svolgere tale accertamento sulla base delle procedure descritte decreto medesimo.

La marcatura CE e quella metrologica supplementare «M», applicate su uno strumento di misura, attestano, ai sensi e per gli effetti del decreto, la sua conformità alle disposizioni del decreto medesimo, l'apposizione sugli strumenti di misura delle predette marcature - che presuppone lo svolgimento, con esito positivo, della procedura di accertamento della conformità - è l'unica condizione richiesta ai fini della «commercializzazione» e «messa in servizio» degli strumenti di misura.

Per gli strumenti MID e' necessaria, e al contempo sufficiente, per la messa in servizio la sola conformità alla normativa del decreto legislativo n. 22/2007, attestata dalla presenza della marcatura CE e della marcatura supplementare «M».

Il decreto legislativo n. 22/2007 ha, peraltro, previsto – con l'evidente finalità di coordinare la disciplina in esame con quella previgente - l'abrogazione delle disposizioni, di cui al regio decreto n. 7088/1890 («testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure») e successive modifiche, contrastanti o, comunque, incompatibili con il decreto legislativo n. 22/2007 stesso.

Il Ministero dello sviluppo economico ha individuato i soggetti cui e' affidato lo svolgimento della vigilanza sul mercato la protezione da alterazioni - marchi e sigilli di protezione, attribuendo tale compito alle Camere di commercio come prescritto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 22/2007, con decreto ministeriale del 29 agosto 2007.

Il decreto ministeriale prevede che, laddove detti soggetti riscontrino strumenti indebitamente muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o che, comunque, non soddisfino i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo, debbano limitarsi ad informare la Direzione generale competente per la metrologia legale presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'applicazione di cui agli articoli 16 e 17 del medesimo decreto legislativo.

L'art. 16 prevede che il Ministero dello sviluppo economico può vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura munito della marcatura CE e della marcatura supplementare, qualora non soddisfi i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche di cui al presente decreto, anche se correttamente installato, adottando tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato.

Il successivo art. 17 stabilisce che, qualora il Ministero accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare M siano state apposte indebitamente, debba assegnare al fabbricante (o al suo mandatario) un termine per rendere lo strumento, indebitamente marcato, conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/2007, decorso il quale, in caso di persistenza della rilevata non conformità, debba adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento o per assicurarne il ritiro dal mercato, ovvero vietare o limitare la sua utilizzazione ulteriore.

Gli strumenti di misura conformi al decreto legislativo n. 22/2007 recano la marcatura CE, la marcatura supplementare «M» ed ancora, a protezione da alterazioni, i sigilli indicati dal corrispondente attestato o certificato di conformità ed apposti, secondo i casi, da organismo notificato o dal relativo fabbricante, la direttiva MID non specifica le caratteristiche delle impronte relative a detti sigilli ma ne descrive il fine cioè la presenza serve per verificare l’integrità della strumentazione e l’eventuale rimozione deve inevitabilmente portare alla distruzione del sigillo al fine di poter accertare anche in tempi successivi la manomissione.

Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2007, rivolti alla determinazione dei criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sugli strumenti di misura MID, nei confronti di detti strumenti, qualora appartenenti alle categorie definite all'art. 1 del decreto ministeriale n. 182/2000 sulla verificazione periodica, ed utilizzati negli impieghi specificati nel medesimo articolo, sono operative le disposizioni e le istruzioni, in quanto applicabili, di cui al citato decreto ministeriale n. 182/2000, alle circolari e alle direttive ministeriali  correlate, ivi compresa la direttiva ministeriale 30 luglio 2004 sui sigilli di garanzia.

In sede di verificazione periodica di strumenti MID si effettuano, sempre in quanto applicabili, i seguenti controlli:
a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrità delle
marcature CE, delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli e di altri
eventuali elementi di protezione;
b) prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il
rispetto degli errori massimi tollerati.

Si fa presente, infine, che per gli strumenti MID difettosi o riparati si applica l'art. 6 del decreto ministeriale n. 182/2000.

Pertanto, nelle ipotesi relativamente a strumenti messi in servizio nel rispetto delle prescrizioni applicabili e successivamente privati dei sigilli di protezione, sia le Camere di commercio sia i laboratori, riconosciuti idonei ai sensi del citato decreto ministeriale n. 182/2000, danno seguito alle richieste di verificazione periodica di detti strumenti, in conformità alle procedure e alle modalità previste per gli strumenti riparati.

Il decreto legislativo n. 22/2007 stabilisce le caratteristiche che devono possedere i documenti da allegare alle domande presentate dai fabbricanti all'organismo notificato scelto per l'accesso alla procedura di valutazione della conformità cui e' interessato per i propri strumenti di misura.

Lo stesso decreto specifica inoltre, al punto 9.3. del suo allegato I, le informazioni di cui devono essere corredati, a cura del fabbricante, gli strumenti di misura immessi in commercio. Tali informazioni, che gli utenti metrici hanno l'obbligo di conservare ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 182/2000, devono essere messe a disposizione degli incaricati della sorveglianza o dei controlli metrologici.

Sono definite “Sottounita” le apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di misura, le quali sono da considerarsi compatibili con la disciplina della MID strumenti di misura collegati tra di loro, anche in rete, in parte sottoposti alla marcatura nazionale vigente al 30 ottobre 2006 e per la restante parte alle nuove marcature previste dalla MID.

Ai fini della definizione dell'ambito della anzidetta disposizione transitoria e' da rilevare che un provvedimento d'approvazione di varianti ad un modello già ammesso a verificazione metrica nazionale o CEE, qualora le varianti non comportino modifiche alla concezione progettuale del modello dello strumento interessato, costituisce un semplice atto aggiuntivo al provvedimento originario.

Ne consegue, che nella predetta ipotesi, il modello di strumento recante varianti deve considerarsi ammesso alla verificazione metrica con riferimento alla data del provvedimento originario, ogni variazione deve necessariamente essere sottoposta a verificazione, come ad esempio la sostituzione on integrazione al sistema di un dispositivo visualizzatore o ripetitore dei segnali o dei risultati della misura o di stampante, non intelligenti o che comunque ricevono dati metrologici digitali anche se non effettuano alcuna elaborazione metrologica, la riorganizzazione del software o del firmware o di entrambi, dovuto al progresso tecnologico obsolescenza e/o all'utilizzo di nuovi strumenti di sviluppo, senza alterazione della struttura dello strumento come l'adozione e relativo adattamento a nuovi sistemi operativi.

Per cui gli apparati adibiti al controllo della velocità a fini sanzionatori  debbono assolutamente soddisfare la “debita omologazione” di cui all’art 142 comma 6 del C.d.S. che  in assenza  di un modello omologato di riferimento, mancandone quindi i parametri da impartire da parte del Ministero, non può essere sottoposto a taratura.

L’omologazione di uno strumento di misura è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (non dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, già LL.PP., il cui criterio di competenza è sancito dal Codice Civile, dalla Costituzione e ribadito dal DLGs 112 del 31/03/1998 entrato in vigore dal 06/05/1998) successivamente alla domanda del fabbricante. Quest’ultimo, con propria inerzia omettendo la domanda d’omologazione al Ministero, negligendo e contravvenendo agli obblighi metrici non può licenziare sul mercato,  uno strumento di misura, quindi  ammetterebbe  che automaticamente, immetterebbe  in commercio apparati privi di approvazione, in quanto mai stata richiesta da alcun fabbricante, così come riportato dal Tribunale  di Torino sentenza Proc. n. 4021/15 R.G. N.R. Mod. 44 -- Proc. n. 6170/15 R.G. G.I.P., immettendo quindi  in commercio strumenti di misura illegali, sia per il produttore  che  per i soggetti che se ne avvalgono, allo scopo di quantificare i beni e/o le energie da scambiarsi contro un prezzo, anteponendo interessi ed ambizioni.
 
La verifica periodica con D.M. 28 marzo 2000 n. 182 è affidata dal MISE alle Camere di Commercio competenti per territorio, che a sua volta possono assicurare certezza e affidabilità dei sistemi di misura, avvalendosi dei propri Uffici metrici, quali strutture tecniche pubbliche, in grado di  gestire tutte le procedure legislative e amministrative in materia di: realizzare direttamente collaudi, prove e verifiche, offrire servizi di controllo, certificazione e sorveglianza.

Inoltre le Camere di Commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme previste nel D.M. 28 marzo 1982 n. 182, presso gli utenti metrici,  ad intervalli casuali e senza preavviso, rendendo necessario che gli apparati siano approvati  ovvero registrati al Ministero, diversamente il controllo non potrebbe MAI avvenire.

La legislazione vigente, nazionale e comunitaria, vieta l’immissione sul mercato e l’utilizzo a fini commerciali di strumenti di misura illegali e/o non conformi alla direttiva, per cui nel caso di apparati misuratori di velocità destinati al rilevamento di cui all’art. 142 commi 7-8-9 e 9bis è rilevabile l’art. 45 comma 9 del C.d.S. “Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

E’ nullo l’atto per mancata “debita omologazione” del modello, così come richiesto dalla legge speciale quale è il Codice della Strada, ed al suo interno da una norma specifica quale l’art 142 comma 6, che prevale appunto su quella generica di cui all’art 45 comma 6 del C.d.S. che oltremodo si riferisce genericamente a “i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione”.

La presunta omologazione è, di fatto, una Determinazione Dirigenziale (non un Decreto, come erroneamente riportato sul sito MIT del Governo Italiano),  con la quale si tende a voler attribuire all’apparato, quella validità che solo il “Decreto Ministeriale di omologazione” può concedere,  come  condizione derivata e rilevabile dall’art 192 comma 7 del reg. di esec. e di attuazione in rif. all’art 45 del C.d.S. : “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”.  

Nel caso di specie, contrariamente da quanto affermato dall’agente di Polizia Municipale di Cervia nel verbale e dalle documentazioni strumentali divulgate dalla Polizia Municipale di Cervia tramite il proprio sito internet, si rileva che per  il modello AUTOVELOX TRAFFIPHOT IIISR-Photor&V non è stato rilasciato Decreto Ministeriale di Omologazione bensì un semplice Decreto (Determinazione) Dirigenziale di approvazione.

Si rappresenta che la procedura di omologazione in ogni caso non sarebbe stata potuta svolgere dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti già di competenza del Min LL.PP. in quanto le competenze di omologazione sono prettamente del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico):
Competenze
• Attività tecnico - amministrativa relativa ai procedimenti di accertamento della conformità di strumenti metrici secondo la normativa nazionale e europea
• Attività relative al Sistema Internazionale di misura ed al Sistema Nazionale di Taratura
• Conservazione dei campioni prototipi d'unità di misura nazionali
Occorre altresì ricordare e lamentare che ogni strumento di misura, software, campione di misura, materiale di riferimento o apparato ausiliario, ovvero un’opportuna combinazione di questi, necessari per realizzare un processo di misurazione deve essere munito di approvazione CEE del modello.
Procedura nell'ambito del controllo CEE che consiste nell'esame di un modello di strumento e volta ad accertare che lo strumento stesso sia conforme alle prescrizioni fissate dai provvedimenti che lo riguardano.
L'approvazione CEE del modello è effettuata dall'Ufficio Centrale Metrico del Ministero dello Sviluppo Economico che in caso di esito positivo rilascia il Certificato di approvazione CEE del modello notificandolo al richiedente.
L'approvazione CEE del modello è valida per dieci anni ed è prorogabile per successivi periodi di dieci anni, gli strumenti conformi al modello approvato possono essere realizzati in numero illimitato; detta approvazione può essere revocata nel caso non vengano osservate le prescrizioni fissate nelle direttive.
Vedi D.P.R. 12/08/1982 n.798 Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.
Quindi anche l’autovelox come per ogni strumentazione elettronica per essere venduta e/o messa in funzione e/o installata sul territorio italiano e/o in tutto il territorio della Comunità Europea, deve essere sottoposto alle prove e verifiche funzionali in rispetto delle normative CEE ed essere in possesso della relativa “omologazione CEE” rilasciata dagli appositi centri sottoponendo lo strumento alle prove tecniche necessarie, essendo l’installatore diverso dal produttore come del rivenditore.
Al ricorrente non risulta che la strumentazione autovelox utilizzata per rilevare l’infrazione sia dotata di omologazione CEE, nemmeno della supplementare marchiatura metrologica “M”, sprovvisto  di regolare “verifica prima” e successive tarature periodiche rilasciate dagli organi preposti ( MISE o Union Camere o Uffici Metrici).
E’ pertanto nullo privo di effetti qualsiasi accertamento e successivo verbale di infrazione al Codice della Strada, considerato  che la strumentazione autovelox utilizzata è totalmente priva o anche solo in parte sprovvista dei basilari necessari requisititi di legge di omologazione marchiatura e taratura metrologica legale di misura.
Luca Ricci
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