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Stop all’utilizzo degli autovelox nelle strade secondarie - Cassazione civile , sez. II, sentenza 15.11.2011 n° 23882

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Messaggio  Luca Ricci Ven Gen 23, 2015 2:22 pm

Stop all’utilizzo degli autovelox nelle strade secondarie
Cassazione civile , sez. II, sentenza 15.11.2011 n° 23882 (Manuela Rinaldi)



Cassazione vs Autovelox: uno a zero. La Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox nelle strade c.d. minori, in cui, invece, è vigente l’obbligo della contestazione immediata.

Così la Cassazione civile, nella seconda sezione, con la sentenza 15 novembre 2011, n. 23882.

La vicenda oggetto di controversia concerneva l’infrazione del limite di velocità (infrazione avvenuta all’interno di un territorio comunale) per cui era stato proposto ricorso.

In primo grado il giudice aveva bocciato il verbale per eccesso di velocità a causa delle modalità di rilevamento utilizzate.

Tale decisione venne confermata successivamente anche in appello ove i giudici avevano ribadito il concetto in base al quale “non possono essere installati apparecchi elettronici di rilevazione della velocità su di una strada extraurbana secondaria” (come nel caso di specie).

Anche i giudici di legittimità, dinanzi al quale si era spostata la questione, sposano la tesi sopra enunciata, in base a cui la legge demanda al prefetto l’individuazione delle strade (o comunque singoli tratti delle strade stesse) differenti dalle autostrade o anche dalle strade extraurbane principali, in cui non vi è possibilità di fermare un veicolo, ai fini della immediata contestazione delle infrazioni.

La ratio sottesa a ciò è quella di ammettere il controllo elettronico solamente nelle ipotesi in cui risulti essere difficoltoso fermare l’automobilista.

La normativa di riferimento, il D.L. n. 121 del 2002, prevede che sulle strade extraurbane principali nonché sulle autostrade, gli agenti di polizia seguendo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno abbiano la possibilità di installare dispositivi di controllo del traffico (gli automobilisti devono essere messi a conoscenza di ciò) al fine di rilevare a distanza le violazioni al codice della strada.

Sulle strade extraurbane secondarie nonché sulle strade urbane di scorrimento, invece, l’installazione di tali dispositivi può essere possibile solamente quando le stesse vengano individuate mediante idoneo decreto del prefetto.

Nella stessa decisione che qui si annota si può, infatti, testualmente leggere che “...Trattasi di ipotesi interpretativa manifestamente contraria alla normativa vigente in tema di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, la quale prevede appunto al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) che sia demandata al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”.


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Messaggio  Luca Ricci Ven Gen 23, 2015 2:24 pm

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato la sentenza del Tribunale - di accoglimento del ricorso - che si fondava su doppia articolazione della ratio decidendi costituita dalla affermazione sia della necessità della contestazione immediata qualora gli strumenti di rilevamento a distanza della velocità vengano utilizzati sulle strade non ricomprese nell’elenco di legge o in un decreto prefettizio, sia dalla errata qualificazione della strada de qua, non avente le caratteristiche per essere considerata una strada urbana di scorrimento (Cass. II sez.15.11.2011, n.23882).



CORTE DI CASSAZIONE



SECONDA SEZIONE CIVILE



SENTENZA N° 23882 DEL 15.11.2011



FATTO E DIRITTO



Il giudice di pace di Castrovillari il 7 febbraio 2007 annullava il verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 del CdS a carico di , relativo a infrazione stradale rilevata il 19 luglio 2006 con apparecchiatura elettronica L’appello proposto dal comune di veniva rigettato dal Tribunale di Castrovillari con sentenza 23 luglio 2008.



Il tribunale affermava che infondatamente il comune sosteneva che ai fini della omessa contestazione dell’infrazione erano irrilevanti le caratteristiche della strada in cui era avvenuto il rilevamento, non potendo essere installati gli apparecchi elettronici di rilevazione su una strada extraurbana secondaria quale quella percorsa da .



Riteneva inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale dell’opponente, che il provvedimento sanzionatorio fosse viziato, perché la SS. 105, assoggettata a diversa denominazione (S.P. 263) , non era stata inclusa, con opportune modifiche o integrazioni, nell’elenco di strade già individuate dal decreto prefettizio n. 46/027/PAT prot del 5 febbraio 2003.





Il Comune di ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 ottobre 2009.





E’ stata disposta la redazione di sentenza in forma semplificata.





Il ricorso espone due motivi: con il primo il Comune lamenta violazione dell’art. 201 comma 1 bis lett. f) CdS e sostiene che l’uso dei meccanismi di rilevazione a distanza della velocità rende legittimo l’accertamento.



Con il secondo motivo il Comune denuncia violazione dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 285 del 1992, dell’articolo 4 L. n. 121 del 2002, dell’articolo 5 L. n. 2248 all. E del 1965, relativo alla pretesa disapplicazione del decreto prefettizio. Questo secondo motivo si conclude con il seguente quesito: “quali sono i limiti entro i quali è consentito al giudice ordinario disapplicare un atto amministrativo?”



Il quesito viene posto specificando, al termine del motivo, che la censura va nel senso dell’integrale riforma della sentenza, avendo il giudice ordinario inteso disapplicare l’atto amministrativo sotto il profilo del merito e non della legittimità, violando i limiti di cui all’articolo 5 L. n. 2248 all. E del 1965.



Conviene soffermarsi inizialmente su questo motivo, potendosi immediatamente rilevare che esso è inammissibile a causa della erronea formulazione del, quesito di diritto.



Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. n. 19769/08). Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico - giuridica della questione così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris" da applicare nel caso concreto (Cass 9477/09; Su 7433/09).





Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto prescinda del tutto dalla fattispecie concreta rilevante nella controversia, sì da non porre il giudice di legittimità in condizione di comprendere, in base alla sola sua lettura, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” (SU 7433/09).





Nel caso di specie manca ogni riferimento alla fattispecie, né è possibile comprendere come il quesito possa assumere rilevanza ai fini della decisione e chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (SU 7197/09).



L’inammissibilità del secondo motivo comporta l’inammissibilità del ricorso.



Va infatti osservato che la decisione del tribunale si fonda su doppia articolazione della ratio decidendi, costituita dalla affermazione sia della necessità della contestazione immediata, qualora gli strumenti di rilevamento a distanza della velocità vengano utilizzati sulle strade non ricomprese nell’elenco di legge o in un decreto prefettizio, sia dalla errata qualificazione della strada de qua, non avente le le caratteristiche per essere considerata una strada urbana di scorrimento.



In tal modo la decisione del tribunale, che rilevava, peraltro, una illegittima determinazione dell’elenco stradale, in quanto non conforme alle previsioni normative relative alle strade assoggettate controlli elettronici, resta intangibile.



Questa ratio della sentenza, non idoneamente criticata, è infatti sufficiente a reggere la decisione.



Va aggiunto, a corollario, che la stessa proposizione di questo secondo motivo rende ragione (per la sostanziale inconciliabilità delle due censure della palese infondatezza del primo motivo, ove esaminabile, se interpretato nel senso che mirava ad affermare, in ogni caso, la validità del rilevamento a distanza nel quale venga omessa la contestazione immediata e dunque la superfluità della classificazione delle strade a questo fine.



Trattasi di ipotesi interpretativa manifestamente contraria alla normativa vigente in tema di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, la quale prevede appunto all’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n, 168, che sia demandata al prefetto l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non e’ possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione delle immediata infrazioni.



La sentenza del tribunale di Castrovillari, che a pag. 4 della sentenza ha espresso sostanzialmente questi precetti, va dunque confermata.



In mancanza di costituzione dell’ intimato non v’è luogo a procedere per la liquidazione delle spese di lite.



P.Q.M.



La Corte dichiara inammissibile il ricorso.





Depositata in Cancelleria il 15.11.2011.
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