Multa per ticket scaduto sulle strisce blu: ecco come contestarla
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Multa per ticket scaduto sulle strisce blu: ecco come contestarla
Multa per ticket scaduto sulle strisce blu: ecco come contestarla
Se il verbale contesta il mancato pagamento e l’articolo del codice della strada da citare è uno diverso.
Si fa un gran parlare, di questi tempi, di multe sulle strisce blu. E questo perché, con una netta presa di posizione, il ministero dei trasporti l’anno scorso aveva sostenuto che le sanzioni per “grattino” scaduto sarebbero tutte nulle per assenza di una norma ad hoc che ne preveda la relativa punizione (leggi “Divieto di sosta: per il Ministero la multa per tagliando scaduto non esiste”).
È di questi giorni, invece, una sentenza altrettanto interessante che merita di essere citata perché potrebbe essere alla base di numerosi ricorsi. Ne è artefice il tribunale di Verona [1].
Nella pronuncia in commento si fa notare come nella gran parte dei verbali della polizia, con cui viene elevata la contravvenzione per ticket scaduto sulle strisce blu, venga riportata la violazione di un articolo di legge sbagliato. In pratica, ad essere violato non è l’articolo 157 del codice della strada (“Arresto, fermata e sosta dei veicoli) ai commi 6 e 8, bensì l’articolo 7 (“Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”) al comma 15.
Vediamo meglio di cosa si tratta.
La sentenza
Secondo il Tribunale di Verona è nulla la multa all’automobilista che sosta nelle strisce blu oltre l’orario massimo riportato dal ticket se il verbale gli contesta la violazione dell’articolo 157, commi 6 e 8 del codice della strada: la norma applicabile in tal caso è l’articolo 7, comma 15: la prima, infatti, si riferisce soltanto alla mancata attivazione del parcometro. Dunque bisogna fare riferimento alla seconda per sanzionare l’infrazione alle regole del parcheggio a pagamento.
ARTICOLO 157
Questo articolo del codice della strada stabilisce che (commi 6 e :
“Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.
“…chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168”.
ARTICOLO 7
Invece, l’articolo 7 del codice della strada stabilisce che (comma 15):
“Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione”.
Controlla la multa che ti è stata notificata
In definitiva, l’automobilista cui sia stata notificata la multa per sosta oltre orario sulle strisce blu farà bene a controllare innanzitutto il verbale e l’articolo del codice della strada la cui violazione gli viene contestata (elemento che la multa deve obbligatoriamente indicare). Infatti, è sufficiente la semplice errata indicazione della norma violata per rendere nulla la multa e, quindi, non dovuto il pagamento.
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[1] Trib. Verona, sent. n. 298/15.
Se il verbale contesta il mancato pagamento e l’articolo del codice della strada da citare è uno diverso.
Si fa un gran parlare, di questi tempi, di multe sulle strisce blu. E questo perché, con una netta presa di posizione, il ministero dei trasporti l’anno scorso aveva sostenuto che le sanzioni per “grattino” scaduto sarebbero tutte nulle per assenza di una norma ad hoc che ne preveda la relativa punizione (leggi “Divieto di sosta: per il Ministero la multa per tagliando scaduto non esiste”).
È di questi giorni, invece, una sentenza altrettanto interessante che merita di essere citata perché potrebbe essere alla base di numerosi ricorsi. Ne è artefice il tribunale di Verona [1].
Nella pronuncia in commento si fa notare come nella gran parte dei verbali della polizia, con cui viene elevata la contravvenzione per ticket scaduto sulle strisce blu, venga riportata la violazione di un articolo di legge sbagliato. In pratica, ad essere violato non è l’articolo 157 del codice della strada (“Arresto, fermata e sosta dei veicoli) ai commi 6 e 8, bensì l’articolo 7 (“Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”) al comma 15.
Vediamo meglio di cosa si tratta.
La sentenza
Secondo il Tribunale di Verona è nulla la multa all’automobilista che sosta nelle strisce blu oltre l’orario massimo riportato dal ticket se il verbale gli contesta la violazione dell’articolo 157, commi 6 e 8 del codice della strada: la norma applicabile in tal caso è l’articolo 7, comma 15: la prima, infatti, si riferisce soltanto alla mancata attivazione del parcometro. Dunque bisogna fare riferimento alla seconda per sanzionare l’infrazione alle regole del parcheggio a pagamento.
ARTICOLO 157
Questo articolo del codice della strada stabilisce che (commi 6 e :
“Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.
“…chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168”.
ARTICOLO 7
Invece, l’articolo 7 del codice della strada stabilisce che (comma 15):
“Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione”.
Controlla la multa che ti è stata notificata
In definitiva, l’automobilista cui sia stata notificata la multa per sosta oltre orario sulle strisce blu farà bene a controllare innanzitutto il verbale e l’articolo del codice della strada la cui violazione gli viene contestata (elemento che la multa deve obbligatoriamente indicare). Infatti, è sufficiente la semplice errata indicazione della norma violata per rendere nulla la multa e, quindi, non dovuto il pagamento.
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[1] Trib. Verona, sent. n. 298/15.
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