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Con il fermo auto posso circolare o vendere l’auto?

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Messaggio  Luca Ricci Sab Feb 14, 2015 7:49 pm

Con il fermo auto posso circolare o vendere l’auto?

Ho subito il fermo amministrativo dell’automobile: ora mi è precluso solo circolare ma posso comunque vendere il veicolo?

Il fermo amministrativo (anche detto “ganasce fiscali”) viene emesso a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale inviata da Equitalia entro i termini di legge (60 giorni) e ha ad oggetto i veicoli iscritti nei pubblici registri.

Decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, il concessionario della riscossione può disporre il fermo del veicolo chiedendone l’iscrizione al PRA.

Dopo aver emesso il provvedimento di fermo, prima di chiederne l’iscrizione al PRA, il concessionario della riscossione deve inviare al contribuente una comunicazione con la quale lo invita a versare l’importo dovuto entro il termine di 20 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine il concessionario procede all’iscrizione al PRA.

L’iscrizione del fermo amministrativo fa sorgere un vincolo all’utilizzo del veicolo, dal momento che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare e l’eventuale circolazione abusiva determina l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

Se a seguito del fermo il debito non viene estinto, il concessionario potrà procedere al pignoramento del bene e alla conseguente vendita forzata.

Il fatto che sul mezzo sia presente un fermo non vuol dire che esso non possa essere venduto. Al contrario, l’automobile potrà essere oggetto di compravendita, ma l’acquirente acquisterà il mezzo con tutto il fermo e, quindi, non solo il divieto di utilizzarla, ma anche il rischio di una espropriazione forzata qualora il debitore principale (sul quale rimane il debito con l’erario) non paghi la cartella esattoriale.

Infatti, come specificato dall’ACI, dopo l’iscrizione del fermo, è possibile trascrivere al PRA il trasferimento di proprietà dell’auto, fermo restando che l’atto di vendita successivamente trascritto non sarà opponibile dal nuovo acquirente al concessionario che potrà procedere alla vendita forzata del veicolo qualora non venga effettuato il pagamento dovuto.

Gli atti di disposizione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo sono, dunque, inefficaci solo nei confronti del concessionario [1].

Se il debitore effettua il pagamento integrale delle somme dovute (tributo, sanzioni, interessi e relative spese di notifica), il concessionario emette il provvedimento di revoca del fermo e lo invia al contribuente.

Il contribuente con il provvedimento di revoca può chiedere al PRA la formalità di cancellazione del fermo.

La formalità di cancellazione è completamente esente da emolumenti in quanto in base alla nuova tariffa PRA non sono più dovuti neanche gli emolumenti per l’iscrizione che, come noto, venivano versati dalla parte in sede di cancellazione del fermo.

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Luca Ricci
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