PHOTORED F17A: SPETTA AI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE DELL’IDONEITÀ DELL’APPARECCHIATURA
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PHOTORED F17A: SPETTA AI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE DELL’IDONEITÀ DELL’APPARECCHIATURA
PHOTORED F17A: SPETTA AI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE DELL’IDONEITÀ DELL’APPARECCHIATURA
Superflua la verifica sperimentale dell’impianto semaforico.
di Geom. Aldo Indini Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi. 28/02/2009 www.Piemmenews.it
PHOTORED F17A: SPETTA AI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE DELL’IDONEITÀ DELL’APPARECCHIATURA
09/03/2009
Con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 1130 in data 18/03/2004, il documentatore fotografico “Photored F17A”, veniva confermato, in modalità automatica nella versione in postazione fissa, senza la presenza degli organi di polizia, quando ricorrono le condizioni, tra le altre, quelle riportate nell’art. 2 del decreto e precisamente:
- l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;
- è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;
- sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata;
- l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti;
- in ogni fonogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione data e l’ora;
- l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo il tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso”
Poichè iniziava un continuo contenzioso, data l’automazione dell’impianti non aggiornata la modalità automatica, e privi della presenza dell’agente accertatore, con nota in data 16/10/2005, chiedevo al Ministero dei Trasporti il riconoscimento della conformità dei Decreti Ministeriali che, trattandosi di un’opera pubblica, faccia seguito la verifica sperimentale per accertare l’idoneità dell’uso, mediante collaudo dell’impianto semaforico nella sua interezza.
Nel riscontro al quesito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n.3093/2005 del 23/01/2006 avente per oggetto: “Semaforo rosso. Rispetto delle condizioni di omologazione”; ritiene” « In caso di ricorso dovrà essere acquisita presso i Comandi di Polizia Municipale la prova dell’idoneità delle apparecchiature all’accertamento in modalità automatica, desumibile dall’anno di acquisizione dell’apparecchiatura, dal decreto di approvazione e dall’eventuale prova dell’aggiornamento secondo la nuova modalità.
L’esibizione di tale documentazione rende superflua la verifica sperimentale dell’idoneità dell’apparecchiatura, resta inteso che i Comandi devono esibire integralmente la documentazione richiesta. … Ne consegue che, se le apparecchiature sono utilizzate in difformità delle prescrizioni contenute nei decreti di approvazione, viene invalidato il sistema sansonatorio introdotto con la modifica dell’art. 202 ». In breve, è il Comandante della Polizia Municipale con la documentazione in suo possesso, attesta l’efficienza dell’impianto rendendo superfluo il collaudo.
Alcuni accertamenti di violazione, nelle foto del rilevamento automatico in posizione fissa, non sono conformi all’art. 2 del decreto. 1130/2004, in particolare, perchè l’orario del secondo scatto è individuato simile al primo, quindi privo dell’intervallo “temporale” tra i due scatti che determinano la “velocità” del veicolo nelle “dimensioni” dell’intersezione semaforica. Intervallo temporale indispensabile per verificare il comportamento del conducente, che data la mancanza dell’accertamento, nei ricorsi al Giudice di Pace attesta il previsto del Codice della Strada D.L.vo 30 /04/ 1992, n. 285, art. 41 (Segnali luminosi), comma 10) “non potendosi più arrestare in condizione di sufficiente sicurezza onde evitare pericolo per la propria ed altrui incolumità.”
Non condividendo alcuni comuni nel Salento simili comportamenti il Comune di ….. ha impugnato, alla Corte di Cassazione, la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, depositata il 23/03/2005, a seguito di violazione dell’art 146 c. 3 accertata dalla Polizia Municipale, “per aver l’auto dell’opponente attraversato un incrocio nonostante il semaforo proiettasse la luce rossa”.
La Corte di Cassazione Civile Sezione II, con sentenza n. 558 de 11/01/2008, ha rigettato il ricorso, e segue la condanna delle spese in quanto “ le amministrazioni comunali hanno anche l’obbligo di rispettare le, dettate dal ministero infrastrutture e dei trasporti, necessarie a garantire l’esatto funzionamento; ed, in particolare quelle, contenute nell’art. 2 del decreto ministeriale 1130/04, relative alla sistemazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche ritenute nella specie violate ….”.
L’uso di apparecchiature non conformi ai decreti di approvazione, è sanzionabile, ove il fatto non costituisca reato, in base all’art. 45 cc. 7 e 9, del C.d.S. e applicata la sanzione accessorie della confisca delle cose oggetto della violazione, inoltre potrebbe configurarsi l’ipotesi di omissione di atti d’ufficio.in relazione a violazioni rilevate ma non sanzionate.
Superflua la verifica sperimentale dell’impianto semaforico.
di Geom. Aldo Indini Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi. 28/02/2009 www.Piemmenews.it
PHOTORED F17A: SPETTA AI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE DELL’IDONEITÀ DELL’APPARECCHIATURA
09/03/2009
Con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 1130 in data 18/03/2004, il documentatore fotografico “Photored F17A”, veniva confermato, in modalità automatica nella versione in postazione fissa, senza la presenza degli organi di polizia, quando ricorrono le condizioni, tra le altre, quelle riportate nell’art. 2 del decreto e precisamente:
- l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;
- è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;
- sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata;
- l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti;
- in ogni fonogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione data e l’ora;
- l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo il tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso”
Poichè iniziava un continuo contenzioso, data l’automazione dell’impianti non aggiornata la modalità automatica, e privi della presenza dell’agente accertatore, con nota in data 16/10/2005, chiedevo al Ministero dei Trasporti il riconoscimento della conformità dei Decreti Ministeriali che, trattandosi di un’opera pubblica, faccia seguito la verifica sperimentale per accertare l’idoneità dell’uso, mediante collaudo dell’impianto semaforico nella sua interezza.
Nel riscontro al quesito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n.3093/2005 del 23/01/2006 avente per oggetto: “Semaforo rosso. Rispetto delle condizioni di omologazione”; ritiene” « In caso di ricorso dovrà essere acquisita presso i Comandi di Polizia Municipale la prova dell’idoneità delle apparecchiature all’accertamento in modalità automatica, desumibile dall’anno di acquisizione dell’apparecchiatura, dal decreto di approvazione e dall’eventuale prova dell’aggiornamento secondo la nuova modalità.
L’esibizione di tale documentazione rende superflua la verifica sperimentale dell’idoneità dell’apparecchiatura, resta inteso che i Comandi devono esibire integralmente la documentazione richiesta. … Ne consegue che, se le apparecchiature sono utilizzate in difformità delle prescrizioni contenute nei decreti di approvazione, viene invalidato il sistema sansonatorio introdotto con la modifica dell’art. 202 ». In breve, è il Comandante della Polizia Municipale con la documentazione in suo possesso, attesta l’efficienza dell’impianto rendendo superfluo il collaudo.
Alcuni accertamenti di violazione, nelle foto del rilevamento automatico in posizione fissa, non sono conformi all’art. 2 del decreto. 1130/2004, in particolare, perchè l’orario del secondo scatto è individuato simile al primo, quindi privo dell’intervallo “temporale” tra i due scatti che determinano la “velocità” del veicolo nelle “dimensioni” dell’intersezione semaforica. Intervallo temporale indispensabile per verificare il comportamento del conducente, che data la mancanza dell’accertamento, nei ricorsi al Giudice di Pace attesta il previsto del Codice della Strada D.L.vo 30 /04/ 1992, n. 285, art. 41 (Segnali luminosi), comma 10) “non potendosi più arrestare in condizione di sufficiente sicurezza onde evitare pericolo per la propria ed altrui incolumità.”
Non condividendo alcuni comuni nel Salento simili comportamenti il Comune di ….. ha impugnato, alla Corte di Cassazione, la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, depositata il 23/03/2005, a seguito di violazione dell’art 146 c. 3 accertata dalla Polizia Municipale, “per aver l’auto dell’opponente attraversato un incrocio nonostante il semaforo proiettasse la luce rossa”.
La Corte di Cassazione Civile Sezione II, con sentenza n. 558 de 11/01/2008, ha rigettato il ricorso, e segue la condanna delle spese in quanto “ le amministrazioni comunali hanno anche l’obbligo di rispettare le, dettate dal ministero infrastrutture e dei trasporti, necessarie a garantire l’esatto funzionamento; ed, in particolare quelle, contenute nell’art. 2 del decreto ministeriale 1130/04, relative alla sistemazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche ritenute nella specie violate ….”.
L’uso di apparecchiature non conformi ai decreti di approvazione, è sanzionabile, ove il fatto non costituisca reato, in base all’art. 45 cc. 7 e 9, del C.d.S. e applicata la sanzione accessorie della confisca delle cose oggetto della violazione, inoltre potrebbe configurarsi l’ipotesi di omissione di atti d’ufficio.in relazione a violazioni rilevate ma non sanzionate.
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