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Fermo amministrativo: ricorso, prescrizione e cancellazione

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Messaggio  Luca Ricci Mer Apr 29, 2015 9:30 pm

Fermo amministrativo: ricorso, prescrizione e cancellazione

Multa e fermo amministrativo auto

Avete dimenticato di pagare una multa da Codice della strada o una tassa dell'immondizia, e ora scatta il fermo amministrativo dell'auto: possibile? Certo.

COS'È IL FERMO AMMINISTRATIVO - È un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, "bloccano" il vostro veicolo che quidni deve restare immobile, nel box o in strada, sino a quando non salderete i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc...) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada. Per la cancellazione del fermo occorre saldare il debito e poi (con la ricevuta di pagamento) presentare al Pubblico registro automobilistico (Pra):
il provvedimento di revoca in originale contenente i dati del veicolo, del debitore e l'importo del credito di cui si chiede la cancellazione
il certificato di proprietà (CdP), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare
il modello NP-3 (se non si utilizza il CdP come nota di richiesta)

Gli importi da versare al PRA per la cancellazione sono i seguenti:
emolumenti PRA: euro 20,92 (dovuti per l'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo, mentre l'importo per la cancellazione non è più dovuto a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 106/2011)
imposta di bollo: euro 29,24 (se si utilizza il retro del CdP come nota di richiesta) oppure euro 43,86 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta)

A seguito dell'esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato un nuovo certificato di proprietà. Tuttavia durante tutto il periodo dell'iscrizione del fermo, la disponibilità del veicolo è limitata (cioè resta in mano vostra ma non potete usarlo) fino a quando non saldate il debito e non provvedete a far cancellare l'iscrizione dal Pra: il mezzo non solo non può circolare, ma non può essere radiato dal Pra, né venire demolito o esportato (se venduto, con atto di data certa successiva all'iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato).

COME CONTESTARLO - E se il debitore non paga? Il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo entro il quinquennio dalla data in cui in verbale diventa inopponibile. Comunque, ci sono tre modi per contestare il fermo (anche se le probabilità di avere successo davanti al Giudice di pace variano in base a mille fattori).

BUONA FEDE - Esistono numerosi automobilisti in buona fede, che non hanno mai ricevuto la cartella esattoriale. Generalmente, ancor prima del fermo, viene notificato il preavviso di fermo amministrativo, che potrebbe risultarvi del tutto inatteso. Ma uscire da quest'incubo (comunicato dal concessionario Equitalia o altra concessionaria della riscossione autorizzata dall'amministrazione pubblica) si può. Per cominciare, la piena legittimità dell'impugnabilità di un preavviso di fermo amministrativo è stata statuita dalla decisione 679/2010 della Cassazione a sezioni unite, dalla stessa Cassazione mediante la sentenza 10672/2009; e in precedenza da altre sentenze della Corte suprema, nonché dalla decisione del Giudice di pace di Pisa 339/2008. Contraria invece la Cassazione nel 2008 (20301).

DAL GIUDICE DI PACE - Arrivato il preavviso di fermo o il fermo amministrativo, è possibile ricorrere al Giudice di pace competente presso il luogo dove sono state emesse le originarie infrazioni, ai sensi della Legge 689/1981, lamentando vizi di notifica degli originari verbali oppure della successiva cartella.

IN CHE MODO CONTESTARE? - Sosterrete di non ricordare di avere ricevuto la notifica della cartella o dei verbali e chiederete una verifica della regolarità di tali notifiche. Regolarità che ovviamente dovrà comprendere il perfezionamento dell'atto a mani dell'interessato o a eventuale coobbligato, in conformità ai dettami di cui all'articolo 25 del Decreto del presidente della Repubblica 602/1973. La regolarità della notifica dovrà comprendere l'eventuale invio di una seconda raccomandata (se l'interessato non sia stato rinvenuto all'interno della propria abitazione in fase di primo accesso): lo sancisce la sentenza 346 della Corte costituzionale del 23 settembre 1998 (oltreché la decisione 7815 della Cassazione del 4 aprile 2006). È ovvio che, qualora l'eventuale seconda raccomandata non sia stata inoltrata da parte del soggetto verbalizzante, l'attuale preavviso di fermo dovrà essere sicuramente affetto da un vizio di legittimità per altrettanto evidente violazione di legge, comportando l'inesistenza giuridica dell'atto. Il Giudice dovrà emettere la sua decisione entro il termine di prescrizione quinquennale.

SE HA RITIRATO IL CONVIVENTE - Supponiamo che, alla notifica della cartella esattoriale, presso la residenza dell'interessato sia stato rinvenuto altro soggetto convivente (come il coniuge). A tal proposito, la Legge 31 del 28 febbraio 2008 ha modificato la Legge 890/1982 recante disposizioni circa la "notificazione di atti a mezzo del servizio postale e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", aggiungendo un ulteriore comma: viene previsto anche in tal caso l'obbligo di invio di una seconda raccomandata qualora il piego non sia stato ritirato direttamente dall'interessato. Pertanto, se il soggetto sanzionato è sicuro che il coniuge abbia ricevuto la cartella (ma a tale notifica non abbia fatto seguito l'invio della seconda raccomandata), avrete la sicurezza di vincere il ricorso contro un preavviso di fermo o fermo. Analoga soluzione se il precedente atto connesso è stato notificato al portiere dello stabile, e non c'è la successiva seconda raccomandata con il quale l'interessato viene avvisato.

ALTRE ECCEZIONI - Qualora invece vogliate eccepire altre eccezioni (e non solo il fatto che la cartella contenga un vizio di notifica), non dovrete limitarvi a presentare un ricorso in opposizione in tal senso adendo il Giudice di pace del luogo dove appartiene l'originario corpo di polizia verbalizzante ma dovrete adire quello del luogo dove risiedete instaurando una causa di opposizione alla esecuzione in base all'articolo 615 del Codice di procedura civile. Tutto ciò chiamando in causa il concessionario e l'ente originariamente verbalizzante oppure solo uno di questi enti. Generalmente viene citato solo il concessionario, il quale poi per difendersi dovrà chiamare in causa a sua volta l'ente originariamente verbalizzante.

PRESCRIZIONE DOPO DUE ANNI - Le altre eccezioni possono essere rappresentate dalla avvenuta decadenza della pretesa creditoria. Se ad esempio una cartella di pagamento non risulta notificata entro due anni dalla consegna del ruolo (da quando cioè un verbale ormai definitivo è stato reso esecutivo), la conseguente pretesa creditoria risulterà così inesigibile per avvenuta decadenza.

E LA FIRMA? - Un'eccezione può essere rappresentata dalla omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario responsabile (del concessionario) o del preavviso di fermo o del fermo stesso: a tal proposito vi è il precedente del Giudice di pace di Taranto del 12 dicembre 2006, il quale afferma che un simile atto rappresentando un atto immediatamente antecedente all'inizio della esecuzione e pertanto la eventuale assenza di sottoscrizione da parte del responsabile comporterà la nullità dell'atto notificato. Interessante appare poi la sentenza della commissione tributaria di Roma rubricata al 224/21/10, la quale afferma che il concessionario è un ente privato e pertanto i documenti dal medesimo prodotti non hanno valore di fede privilegiata. Ecco l'eccezione: la cartella impugnata non riporta la sottoscrizione in autografo da parte del funzionario responsabile.

OCCHIO AL PIGNORAMENTO - Oltre al fermo amministrativo, spesso il concessionario provvede a pignorare le somme dovute dal sanzionato all'ente impositore presso istituti bancari e anche a iscrivere ipoteca sui beni immobili dello stesso. Però parte della giurisprudenza ritiene che, per valori inferiori a 8.000 euro, sia possibile detta iscrizione ma non la successiva esecuzione immobiliare: così l'ordinanza 1262/07 Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia. Di senso opposto invece (sulla illegittimità anche della iscrizione ipotecaria per valori inferiori agli 8.000 euro) la Cassazione a Sezioni Unite (4077/2010) e il Giudice di pace di Roma dell'8.11.2007.

COME FARE UNA VISURA DEL FERMO - Dopo aver risolto tutti i problemi con il vostro ferrmo amministrativi potrete richiedere una visura della targa del veicolo all'ufficio provinciale (PRA), al costo di € 2,84, tramite il servizio online dell'ACI, presso una delegazione ACI o uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto). Se ci si rivolge ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto), oltre ai costi previsti per legge vanno naturalmente aggiunti i costi per il servizio di intermediazione offerto in regime di libero mercato. La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.
Luca Ricci
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