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ricorso fotored accolto , strumento installato fuori dalle strade in deroga alla contestazione immediata

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Messaggio  Luca Ricci Mar Set 08, 2015 3:32 pm

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CARINOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, in persona del’l avv. Pietro Tudino,all’udienza del 18-2-05, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto “OPPOSIZIONE ex artt.22, 23 l.689/81”
TRA
MARTINO ELISA N.31.3.46 OPPONENTE -

E
COMUNE DI MONDRAGONE in p. del Sindaco p.t. – amministrazione OPPOSTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato presso questa cancelleria l’opponente ricorreva , ex artt.22., 23 l.689/81 , con atto a firma propria , avverso il verbale di contravvenzione Notificato il giorno 15-10-04 (elevato in data 14.9.04) quanto alla violazione dell’art.41 in rel. All’art. 146 comma terzo c.d.s. (transito con semaforo rosso) eccependo violazioni formali e sostanziali delle norme regolatrici della procedura in materia.
All’udienza del 18.2.05 questo Giudice, verificata la regolarità dell’instaurazione del presente giudizio, stante la compiuta notificazione dell’avviso alle parti, verificato che dagli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio vi fossero sufficienti elementi per giungere ad una decisione di merito, assegnava la causa a sentenza, pronunciandosi a mezzo di separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non deve procedersi a declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto esso risulta ritualmente depositato, nei termini di legge (60 gg), a firma dell’opponente, presso la cancelleria di questo ufficio, cosi’ come la normativa richiede . La mancata cauzione da parte del ricorrente non è piu’ condizione di ammissibilità del ricorso ai sensi della recente pronuncia della C cost. n. 114-04, abrogativa dell’art. 204 bis c.d.s.
Cio’ detto, è opportuno valutare nel merito l’eventuale fondatezza dell’atto di ricorso proveniente dall’opponente il quale incentra le proprie doglianze sostanzialmente su due profili:
a) la pretesa insufficienza della rilevazione , vista la inidoneità dell’apparecchio tipo “FTR VELOMATIC ” a dimostrare in maniera effettiva la violazione della norma richiamata;
b) la mancata omologazione dell’apparecchio circa la possibilità in concreto di accertare gli illeciti contravvenzionali in assenza dei verbalizzanti;
Quanto al punto A , tale rilievo risulta non idoneo a legittimare un effettivo dubbio circa la effettività della rilevazione posto che il macchinario adoperato , del tipo Photored, ha permesso di visualizzare l’effettivo transito del veicolo nelle precisate circostanze di tempo e di luogo, evidenziando, attraverso lo sviluppo di due rilievi fotografici l’effettiva prosecuzione della marcia da parte dell’autovettura rilevata, dapprima all’atto del passaggio all’intersezione stradale, successivamente al centro della intersezione medesima. Restano cosi’ sul punto soddisfatte le condizioni probatorie a sostegno della infrazione come rilevata (sul punto cfr. Sent. Giudice di Pace di Taranto del 15.7.04 )
Deve invece esser oggetto di attenta riflessione il motivo subordinato proposto in sede di opposizione laddove si evidenzia la mancata omologazione, in forma aggiornata, dell’apparecchio di rilevazione in concreto utilizzato.
Il caso in esame, relativo a c.d. “controllo remoto delle infrazioni” ,resta difatti disciplinato dall’art. 201 c.d.s. come novellato attraverso decreto legge 151-03, il quale al comma. 1 Ter , ha previsto la possibilità che, in deroga al principio della contestazione immediata, alcune infrazioni possano esser accertate anche in assenza delll’organo di Polizia Stradale, purchè il rilevamento avvenga mediante l’utilizzo di apparecchiature debitamente omologate.
Ne deriva che , proprio per la peculiarità di tali meccanismi di rilevazione (funzionanti in assenza del controllo di eventuali operatori) occorre che vi sia assoluta certezza circa l’effettività e la correttezza delle rilevazioni, di fatto sottratte ad ogni genere di verifica “umana” ed a tal fine non è sufficiente il mero richiamo ad una omologazione rilasente al 14.1.94 (cfr. note di parte opposta) in quanto tale omologazione era di fatto prevista e relazionata a situazioni normativamente diverse da quelle attuali posto che a quella data non era neppure prevista dalle norme la possibilità di procedere alla rilevazione delle infrazioni attraverso “controllo remoto”.
D’altra parte, l’incertezza interpretativa della norma introdotta solo in data 1.8.04 ha determinato le stesse amministrazioni di Polizia dislocate sul territorio a richiedere l’intervento dapprima del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (che ha diramato sul punto una propria nota n. 3160 con la quale si ribadiva la necessità di una nuova omologazione per tali generi di rilevatori) e successivamente, quello dello stesso Ministero dell’interno che, attraverso recentissima circolare del 26.1.05 n. 4, ha definitivamente chiarito che …” gli accertamenti in automatico , ovvero in assenza dell’organo di Polizia stradale, delle violazioni previste dagli artt. 146 comma 3, 142, 148,176 C.D.S. , sono correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego , e solo qualora tali accertamenti siano effettuati sulle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali …individuate dal Prefetto..”
Orbene, applicando tale definitivo orientamento di interpretazione “autentica” della norma in questione, occorre dire che parte opposta esibisce sul punto una copia informe di una nota del Ministero delle infrastrutture quanto ad una probabile omologazione dell’apparecchio FTR a postazione fissa anche alla luce della modifica normativa ma , applicando le linee guida della circolare del Ministero dell’interno, resta il fondato dubbio che l’accertamento non sia stato effettuato su tratto stradale ricadente tra quelli previamente individuati con decreto Prefettizio in assenza di ogni specifica indicazione del tratto chilometrico di rilevazione, come risulta sia nel verbale che nelle note di parte opposta. Ed infatti dalla lettura del verbale emerge quale tratto di rilevazione quello della via Domitiana- angolo via Como (peraltro in contrasto con le indiciazioni del rilievo fotografico che individiano l’incrocio via Domitiana- via Fusco) senza che alcuna indicazione sia fornita circa l’eventuale inclusione di tale tratto di stada nel decreto Prefettizio del 11-11-02.

Deve pertanto esser annullato l’opposto verbale sia per quanto attiene alla sanzione principale che a quella accessoria

Per ragioni di opportunità si compensano tra le parti le spese di lite.


PQM
Il GDP letto l’art.201 comma 1 ter D.L.151-03 , vista la circolare Ministeriale n. 4 del 26.1.05 annulla l’opposto p.v. di contravvenzione e Compensa le spese di lite
Carinola 18 febbraio 2005 il GdP
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Messaggio  Luca Ricci Mar Set 08, 2015 3:34 pm

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