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GdP taranto SENTENZA n. 1516/2015 ricorso accolto per mancata informazione di strada in deroga alla contestazione immediata

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GdP taranto  SENTENZA n. 1516/2015 ricorso accolto per mancata informazione di strada in deroga alla contestazione immediata Empty GdP taranto SENTENZA n. 1516/2015 ricorso accolto per mancata informazione di strada in deroga alla contestazione immediata

Messaggio  Luca Ricci Sab Nov 14, 2015 10:14 am

GDP Taranto sentenza n. 1516 /2015

Autovelox senza contestazione immediata: la segnaletica è illegittima
da laleggepertutti.it

Contestazione non immediata della multa: il cartello stradale “Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico” non è sufficiente

http://www.asaps.it/52656-_autovelox_senza_contestazione_immediata__la_segnaletica_e_illegittima_da_lalegg.html
 
Gran parte delle multe con autovelox potrebbero essere annullate per via della cartellonistica stradale, non correttamente predisposta dai Comuni. A mettere gli automobilisti sul piede di guerra è una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto [1] che annulla una multa per eccesso di velocità per un “vizio di forma” che potrebbe estendersi a gran parte delle contravvenzioni elevate su tutto lo stivale. Procediamo con ordine.

La presenza dell’autovelox deve essere segnalata almeno 400 metri prima dell’apparecchio attraverso apposita cartellonistica stradale (tale limite, benché non indicato dalla legge, è stato precisato dal Ministero degli Interni). È necessaria, dunque, la presenza di un cartello stradale che avvisi gli automobilisti del rilevamento elettronico della velocità.

Dall’altro lato la legge consente che, su determinate tratte di strada, la presenza dell’autovelox non debba essere necessariamente presidiata dalla pattuglia che, pertanto, non è neanche tenuta alla contestazione immediata della multa fermando, sul momento, il trasgressore. Quest’ultimo dunque riceverà a casa, successivamente e per posta, la contravvenzione (è la cosiddetta “contestazione differita”). Ciò avviene sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali individuate dalla legge e sugli altri tratti di strada individuati appositamente dal Prefetto con apposito decreto.

Ebbene, in tali casi, non è sufficiente che il cartello mobile riporti soltanto “Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico”, poiché questo tipo di cartello può essere sufficiente nell’ipotesi di contestazione “immediata”, ma nell’ipotesi di contestazione differita, sullo stesso segnale deve essere inserita quantomeno la specificazione aggiuntiva “e con esonero della contestazione immediata, come da decreto Pref. di ….”.

Come deve essere la segnaletica

È stato, del resto, lo stesso Ministero dei Trasporti [2] a precisare, tra l’altro che “… per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli che… devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocita” oppure “rilevamento elettronico della velocita“, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.

“La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”

Da quanto sopra precisato dal Ministero è evidente che la postazione del rilevamento deve essere preceduto da tutta una segnalazione necessaria sia per evitare l’effetto “sorpresa” con il rischio di frenature improvvise che possono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione, sia per una funzione educativa, come avviene per esempio in Spagna con l’installazione di una segnaletica evidenziata con grandi cartelli luminosi, che indicano all’istante la velocità rilevata al passaggio del veicolo.”

in sostanza anche se le dimensioni delle lettere di questi cartelli non sono regolari e non completi nell'informativa questi cartelli ci si avvicinano  :

esempio di informazione di INIZIO di strada in deroga alla contestazione immediata  
GdP taranto  SENTENZA n. 1516/2015 ricorso accolto per mancata informazione di strada in deroga alla contestazione immediata Untitl10

esempio di cartello di fine strada in deroga alla contestazione immediata (ci vorrebbero anche gli estremi del decreto prefettizio!):
GdP taranto  SENTENZA n. 1516/2015 ricorso accolto per mancata informazione di strada in deroga alla contestazione immediata Galler10


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
nella persona del dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1516/2015 pubblicata il 27/05/2015


nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 6841/2014 avente per oggetto: Opposizione a verbale di contestazione a seguito di violazione al CDS, promossa da:

D.A. , residente in TARANTO,

ricorrente


contro

COMUNE DI S. – C .F.: 90031270730 / P. IVA 01940470733 -, rappresentato e difeso dal Comandante della Polizia Municipale – Responsabile del Servizio di Vigilanza Magg. A. R., giusta art. 104, comma 5° dello Statuto Comunale come modificato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 05.07.2006, il quale dichiara che, ai sensi dell’art. 176 del c.p.c. , così come modificato dal D.L. n. 35 del 14.03.02005 convertito in L. n. 80 il 14.05.2005, tutti i provvedimenti potranno essere comunicati a mezzo telefax al seguente n. 099 474 02 38                                                                                          

resistente

Conclusioni per la ricorrente:

“ Come dagli atti di causa, che qui si intendono riportate”.

Conclusioni per il Comune di S.:

“Per tutto quanto sopra esposto ed evidenziato, atteso che i motivi dedotti da controparte nell’opposto ricorso sono infondati e perciò non sussistono ragioni o motivi che possano giustificarne l’accoglimento, lo scrivente Comando si oppone alla richiesta di annullamento del verbale di contestazione n.001202/R/14 , ritualmente notificato all’opponente, chiedendone invece l’integrale conferma. In tal caso il pagamento della somma deve avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio del Comando Polizia Municipale di S. (TA) con c/c postale n. 10865749, come previsto dall’art. 204-bis commi 5 e 9 del C.d.S.. Inoltre per quanto concerne i motivi sollevati dal ricorrente, si precisa che il verbale è un atto pubblico ai sensi dell’art. “2700 del c.c. che attribuisce all’atto pubblico l’efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento che il Pubblico Ufficiale ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, pertanto eventuali contestazioni al verbale, in merito al sopra citato articolo, si devono impugnare nelle opportune sedi.

In subordine, in caso di annullamento del verbale si chiede, sussistendone giustificati motivi, la compensazione delle spese di lite.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27.11.2014 dalla sig.ra D.A. proponeva opposizione ex art. 7 del D.Lgs.vo n. 150/2011 avverso il verbale di contestazione nr. 1202/R/14 n. Reg. 2159/2014, notificato in data 03.11.2014, elevato dal Comune di S. – Polizia Locale con il quale è stato accertato a carico del conducente dell’autovettura tg. EL268GM la presunta violazione di cui all’art.142 comma 8 del D.L.vo 285/92.

Sosteneva la ricorrente diversi motivi di annullamento e precisamente:

1)     violazione della L. 168/02, art. 77 del C.d.S. e Decreto del Ministero dei Trasporti e dell’Interno n. 195 del 15.08.2007 per assenza di segnaletica d’informazione agli automobilisti;

2)     violazione dell’art. 142 c. 12- quater del C.d.S. e succ. modifiche;

3)     violazione dell’art. 142 c. 6 bis del C.d.S. e dell’art. 43 C.d.S. e art. 183 Reg. Esec. e Attuaz. -visibilità – autovelox nascosto/non visibile;

4)     illegittimità del verbale per inosservanza del D.M. del 15.08.07 ovvero attuazione del D.L. del 03.08.07 n. 117;

5)     illegittimità del verbale per mancata contestazione immediata L. 168/02 art. 4 c. 4, artt. 200 c.1 e 201 c. 1 bis del CdS e art. 384 lett. e) del Regolamento di Esecuzione e Attuazione e Prot. N. 903 del Ministero dei Trasporti;

6)     illegittimità del verbale per presunta copia non conforme ed assenza di sottoscrizione degli accertatori –Art. 385 del Regolamento di Esecuzione e Attuaz;

7)     notifica irregolare /82;

Cool    illegittimità del verbale per mancanza di taratura dello strumento misuratore della velocità – Ministero dei Trasporti Decreto n. 903 del 27.06.2006;

9)     violazione degli art. 45 C.d.S. e art. 192 del Reg. Esec. e Attuaz. del C.d.S. – Omologazione, approvazione e conformità dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

10)   violazione dell’art. 77 c.7 del Reg. di Esecuz. e Attuaz. del C.d.S.;

11)   illegittimità dell’accertamento per violazione dei limiti territoriali e per presunta mancanza di competenza specifica della Polizia Municipale L.65/1986;

12)   accertamento della violazione avvenuto fuori del territorio di Statte;

13)   violazione dell’art. 383 c. 3, del Reg. Esecuz. e Attuaz. del C.d.S.- numero Registro Cronologico;

14)   nullità del verbale per mancanza di prova della corretta funzionalità, gestione e disponibilità – art. 345 c. 2, 3 e 4 de Reg. di Esec. a Attuaz. del CdS.;

15)   violazione dell’art. 383 c. 4 del Reg. Esecuz. e Attuaz. del C.d.S.- conforme al modello allegato VI.1;

16)   assenza di coscienza e volontà art. 3 legge 689/81;

17)   illegittimità per decurtazione punti dalla patente di guida -Art. 126 bis CdS.

18)   Mancata dimostrazione della proprietà dello strumento, Autovelox 104/e.

La causa era istruita con copia del verbale depositato dalla ricorrente e con la seguente documentazione depositata dal Comune di S.: copia del verbale impugnato recante con la prova di avvenuta notifica; contestazione immediata artt. 200 e 201 del C.d.S. e Cassazione Civile n. 15042; copia L. 168/2002 contestazione immediata;copia certificato taratura/omologazione;copia Cassazione relativa alla competenza territoriale;copia attestato corso per corretto funzionamento;copia risultanze Self-Test OK; Ministero dell’Interno Prot. n. M/2413-11 – verbali a stampa meccanizzata; copia art. 383 c. 4 del Regolamento di Esecuz. e Attuaz. del C.d.S.; copia certificato di proprietà dello strumento, copia rilievi fotografici;copia segnaletica d’informazione presente lungo la SS. 172;copia D.L. n. 117/2007 – segnaletica di informazione;relazione di servizio “Autovelox” del 15.10.2014;estratto manuale d’uso funzionamento pagg. 17-18; foto relativa alla postazione “Autovelox” del 15.10.2014.

Dopo la precisazione delle conclusioni, discussa la causa all’udienza del 14.05.2015, vista la documentazione depositata, l’opposizione era decisa con lettura del dispositivo e con riserva di motivazione in sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso va accolto per quanto di ragione.

Il 2° comma dell’art. 421 c.p.c. per come modificato dal comma 4 dell’art. 2, D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. prevede: “ Può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova [c.p.c. 191, 244], anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio…omissis”

In altre parole, al GDP è consentito in materia di opposizioni alle sanzioni amministrative un potere decisorio, che non può essere circoscritto alle richieste e deduzioni delle parti (dove il cittadino spesso si presenta nel processo senza l’assistenza di un difensore qualificato). Orbene, il giudice investito della competenza dell’opposizione alle sanzioni amministrative, deve tener presente il sistema processuale speciale vigente.

Ritenute irrilevanti e/o comunque assorbite le altre eccezioni sollevate dalla ricorrente, di fondamentale importanza é anzitutto l’omessa produzione dei fotogrammi di restituzione del rilevamento di accertamento dell’Autovelox dell’autovettura della ricorrente. Dalla copiosa documentazione esibita dal Comune resistente, infatti, non è presente proprio la prova del rilevamento della targa EL268GM dell’autovettura di che trattasi. A ciò si aggiunge anche la scarsa segnaletica, riprodotta in copia fotografica dal Comune e che non sembra svolgere una vera e fondamentale funzione di informazione ai fini della sicurezza stradale.

Già con sentenza del 21.09.2007 n. 700, posta a base di un’interrogazione parlamentare a risposta scritta, a cui è seguita un’articolata circolare dello stesso Ministero dell’Interno, lo scrivente GDP, tra l’altro, evidenziava quanto di seguito.

“In proposito occorre rilevare che l’art. 4/1 comma L. 168/2002 dispone testualmente: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2/2 comma lett. A e B del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12/ comma del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, sentito il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art.2/2 comma lett.C e D, ovvero sui singoli tratti di strada di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del 2° comma”.

Correlativamente la circolare n.300/A/1/54585/101/3/3/9 del 03-10-2002 del Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S. – relativa all’installazione ed utilizzazione dei dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni al CdS al punto 4 dispone testualmente: “ I decreti con i quali vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile l’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi di controllo devono essere portati a conoscenza degli utenti della strada con tutti gli strumenti di comunicazione possibili”. L’apposizione delle apparecchiature finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art. 142 CdS è soggetta, in virtù della citata legge e della detta circolare ministeriale, all’onere di darne “informazione all’automobilista”.

       La Pubblica Amministrazione è tenuta ad apporre idonea segnaletica che riporti le seguenti indicazioni: il tratto di strada su cui l’accertamento viene effettuato; il tipo di accertamento, cioè che esso avviene con meccanismi automatici e senza l’obbligo di contestazione immediata (in virtù del disposto di cui all’art.4/4 comma L.168/2002); la legge che consente tale tipo di accertamento; i tipi di infrazione per i quali vengono utilizzati i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico.

Nel verbale impugnato sul punto non vi è alcuna indicazione di aver adempiuto all’obbligo di completa informazione di cui all’art. 4/1 comma L. 168/2002. In altre parole, non è sufficiente che il cartello mobile riporti soltanto “ Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico”, poiché questo tipo di cartello può essere sufficiente nell’ipotesi di contestazione “immediata”, ma nell’ipotesi di contestazione differita, sullo stesso segnale deve essere inserita quantomeno la specificazione aggiuntiva “ e con esonero della contestazione immediata, come da decreto Pref. di Taranto.”

Lo stesso Ministero dei Trasporti con D.M. in data 15.08.2007, in riferimento all’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, ha precisato, tra l’altro che “… per il rilevamento della velocita’ devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli che… devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocita” ovvero “rilevamento elettronico della velocita”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita’ deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e’ necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”

Da quanto sopra precisato dal Ministero é evidente che la postazione del rilevamento deve essere preceduto da tutta una segnalazione necessaria sia per evitare l’effetto “ sorpresa” con il rischio di frenature improvvise che possono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione, sia per una funzione educativa, come avviene per. esempio in Spagna con l’installazione di una segnaletica evidenziata con grandi cartelli luminosi, che indicano all’istante la velocità rilevata al passaggio del veicolo.”

Orbene, da tale data del 2007 nessuna segnaletica in tal senso è stata istallata, se non allo svincolo di uscita dell’ aeroporto di Bari ( funzionata solo per qualche anno) e nel territorio del Comune di San Pietro Vernotico, dove funziona tuttora.

E’ evidente che in un tratto di Strada Statale ( n. 172 del Trulli) pericolosissimo come è quello in cui il Comune di Statte procede a controlli della velocità, è fondamentale ai fini della sicurezza stradale una informazione più puntuale con la installazione di una segnaletica stradale, che non può essere limitata ad un semplice cartello provvisorio mobile, non essendo ciò sufficiente alla funzione di cui all’art. 4/1 comma L. 168/2002.

Per quanto sopra il verbale impugnato non può che essere annullato ai sensi del comma 10° dell’art. 7 del DLGS n. 150/2011.

Si invita il Comune di S. all’apposizione di segnaletica più adeguata con funzioni educative nei confronti dei conducenti, atteso che dai rilievi esibiti è evidente la inadeguatezza dell’unico segnale esistente di ridotte dimensioni, rispetto ad una strada a quattro corsie, oltre quelle di sosta a scorrimento veloce come quella di che trattasi.

Da quanto sopra precisato dal Ministero é evidente che la postazione del rilevamento deve essere preceduto da tutta una segnalazione necessaria sia per evitare l’effetto “ sorpresa” con il rischio di frenature improvvise che possono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione per una funzione educativa.

Alla stregua di tali considerazioni, che si ritengono assorbenti degli altri motivi dedotti nel ricorso introduttivo, il ricorso così come proposto va accolto per quanto di ragione, attesa l’identificazione esatta della targa.

Si compensano le spese di giudizio, salvo il contributo di € 43,00 che va rimborsato alla ricorrente.

P.Q.M.


il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’atto di opposizione, depositato il 27.11.2014, così decide:

1) ANNULLA il verbale di violazione n. 1202/R/14 n. Reg. 2159/2014, notificato in data 03.11.2014, redatto il 29.11.2013 dalla Polizia Municipale di S.;

2) spese di giudizio compensate, salvo il contributo di € 43,00 che va rimborsato alla ricorrente.

Così deciso a Taranto il giorno 27.05.2015.

Il Giudice di Pace

[1] G.d.P. Taranto sent. n. 1516/2015 del 27.05.2015.
[2] Con D.M. in data 15.08.2007, in riferimento all’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione
 

da laleggepertutti.it



Un altro Giudice di pace pone dei precisi paletti (è proprio il caso di dirlo...) all’uso dell’autovelox senza contestazione immediata.
Contestazione non immediata della multa: il cartello stradale “Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico” non è sufficiente.
 
Gran parte delle multe con autovelox potrebbero essere annullate per via della cartellonistica stradale, non correttamente predisposta dai Comuni. A mettere gli automobilisti sul piede di guerra è una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto [1] che annulla una multa
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