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il cronotagrigrafo la normativa vigente in italia ( da considerare uguale a quella per l'autovelox !)

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il cronotagrigrafo la normativa vigente in italia ( da considerare uguale a quella per l'autovelox !) Empty il cronotagrigrafo la normativa vigente in italia ( da considerare uguale a quella per l'autovelox !)

Messaggio  Luca Ricci Ven Nov 13, 2015 2:35 pm

La normativa



La normativa è europea e si fonda essenzialmente su due regolamenti del Consiglio del 20 dicembre 1985, e cioè il regolamento (CEE) n. 3820/85 , relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il regolamento (CEE) n. 3821/85 , relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 ha poi modificato il regolamento n. 3821/85 sulle apparecchiature di controllo, introducendo il nuovo dispositivo digitale. Tale regolamento è completato da un allegato di natura tecnica (allegato 1B) che definisce le caratteristiche funzionali e tecniche dell’apparecchio, oltre che gli obblighi in materia di sicurezza e di operatività. Il regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) 3820/85 ed ha fissato il nuovo termine legale per l'obbligo del TD al 1 maggio 2006. Recentemente il Regolamento UE 581/2010 del 1 luglio 2010 ha definito i tempi entro i quali i dati del TD e delle carte conducente devono essere trasferiti su altri supporti esterni per la corretta conservazione.

Al riguardo riveste carattere sostanziale anche la Direttiva 2006/22/CE , sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE, che dovrà essere recepita dagli Stati.

La normativa comunitaria in materia è stata integrata con un nuovo regolamento, Reg. CE 68/2009 del 23 gennaio 2009, che prevede l'introduzione di un adattatore per i veicoli leggeri della categoria M1 - N1 , quando questi devono essere utilizzati nell'ambito degli scopi per cui è previsto l'obbligo del TD.

Sono sempre dello scorso 23 gennaio 2009 le ultime disposizioni della Commissione per introdurre misure di miglioramento nel sistema Tachigrafo digitale, come risposta alle azioni fraudolente individuate nei primi anni di applicazione:
- la Direttiva 2009/4/CE , che prevede contromisure per prevenire ed individuare manipolazioni nella registrazione dei TD, tra le quali dotazioni adeguate alle forze di controllo per le analisi necessarie ad accertare l’integrità dei dati;
- la Direttiva 2009/5/CE sull’armonizzazione delle categorie di infrazioni, che definisce le tutte le infrazioni alla normativa comunitario e ne chiarisce il grado di gravità;
- Una Raccomandazione contenente linee guida per gli Stati sulle migliori prassi da attuare nei controlli su strada, presso le imprese e presso le Officine autorizzate.
Le due nuove direttive dovranno essere recepite dagli Stati entro il 31/12/2009.

Il Regolamento (UE) N. 165/2014  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ha aggiornato il quadro di riferimento giuridico risalente al 1985. Esso contiene diverse innovazioni, alcune nelle funzionalità del tachigrafo, altre di potenziamento dei controlli sulle officine operanti sui tachigrafi.

La regolamentazione nazionale ha integrato la legislazione europea per l'implementazione del Tachigrafo digitale con i seguenti decreti ministeriali: DM 31 ottobre 2003, n. 361 , DM 11 marzo 2005 , sulle Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, abrogato e sostituito dal successivo DM 10 agosto 2007 , DM 23 giugno 2005 sulle Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del Registro, DM 29 luglio 2005 , DM 9 marzo 2009 e DM 30 gennaio 2012  sull'omologazione delle carte tachigrafiche, DM 29 luglio 2005 sull'istituzione del diritto di segreteria per le attività camerali sul TD e DM 3 agosto 2005 sull'approvazione dei moduli per la domanda delle carte tachigrafiche. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, inoltre, emanato il DM 31 marzo 2006 relativo alle modalità di conservazione e trasferimento dei dati registrati con il TD (integrato dal recente Reg. UE 581/2010), DM 20 giugno 2007 del Ministero dei Trasporti sulle esenzioni dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione e uso dell'apparecchio di controllo.
Il 17/12/2007 è statopubblicato sulla GURI il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 per l'attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.

Il 17 settembre 2008 è stato, inoltre, pubblicato nella GURI n. 218 il Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 per l'attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Il 20 gennaio 2011 è stato pubblicato sulla GURI il Decreto Legislativo 23 dicembre 2010, n. 245 di attuazione delle Direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE che istituisce una serie di misure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi e modifica il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144. E' entrato in vigore il 4 febbraio 2011.
 

Le Convenzioni per il rilascio delle carte alle Autorità di Controllo

L'art. 7, comma 1 del DM 23 giugno 2005 stabilisce che le Camere di commercio possono stipulare, con modalià omogenee su tutto il territorio nazionale, convenzioni con gli Uffici territoriali di governo e con le Amministrazioni interessate per il rilascio delle carte tachigrafiche di controllo.

Il medesimo decreto dispone all'art. 15, comma 2 che le spese relative alle carte di controllo sono definite nelle medesime convenzioni.

Tre di tali convenzioni sono già state stipulate a livello nazionale e sono applicabili per il rilascio delle carte alle relative amministrazioni:


•Convenzione con le Autorità di Polizia Stradale
•Convenzione con l'ANCI per conto delle Polizie Municipali
•Convenzione con l'Arma dei Carabinieri
•Convenzione con la Guardia di Finanza

Le circolari

La normativa è integrata da circolari, emanate dai diversi soggetti che coordinano le attività sull'implementazione del Tachigrafo Digitale in Italia. Le circolari hanno lo scopo di divulgare, approfondire e chiarire i contenuti delle disposizioni normative, nonché di fornire indicazioni su modalità di applicazione e questioni operative legate all'implementazione del Tachigrafo Digitale.
Luca Ricci
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