Tutor autostradale - omologazione ceduta illegittima - multa annullata
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Tutor autostradale - omologazione ceduta illegittima - multa annullata
Tutor autostradale ad Orte beffato: rilevazione inopponibile all’automobilista, multa annullata
Orte
ORTE – La rilevazione dell’eccesso di velocità calcolata dal Tutor in base alla media tenuta è avvenuta all’altezza del casello austostradale di Orte, anche se il presunto trasgressore, l’avv. Marco Ripamonti del Foro di Viterbo, ha dovuto avanzare ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Terni in quanto il punto esatto della rilevazione cade proprio su una esigua area che si insinua in territorio della limitrofa provincia Umbra, con giurisdizione della magistratura ternana.
Secondo lo strumento rilevatore, il professionista alla guida della propria auto avrebbe superato i limiti di velocità, con salata contravvenzione e perdita di cinque punti della patente di guida.
Il Giudice di Pace, tuttavia, ha dovuto dare ragione al presunto trasgressore, accogliendone il ricorso, basato su una serie di argomentazioni, tra le quali ne è emersa una decisamente inedita, ma evidentemente fondata e vincente, basata sulla inutilizzabilità dello strumento rilevatore Tutor denominato SICVe con conseguente inopponibilità della rilevazione al presunto trasgressore. L’avvocato viterbese, al fine di predisporre il proprio ricorso, si è evidentemente andato a studiare la normativa e gli atti in forza dei quali la Autostrade Tech SPA utilizza il Tutor cedutogli da Autostrade per l’Italia SPA rilevando che l’omologazione e la approvazione dei prototipi per misurazione della velocità da parte delle autorità ministeriali preposte sia valida esclusivamente nei confronti del richiedente e non sia trasmissibile, da questo stesso, a soggetti terzi. Da ciò, secondo un articolato ragionamento giuridico in materia di gerarchia delle fonti normative, il ricorrente ha sostenuto come il successivo trasferimento dello strumento Tutor per come omologato da parte di Autostrade per l’Italia SPA ad Autostrade Tech SPA, violando la normativa in materia di omologazioni e titolarità del congegno omologato, rendesse l’utilizzo da parte di quest’ultimo soggetto illegittimo ed inopponibile al presunto trasgressore. A nulla sono valse le argomentazioni opposte dalla controparte basate sulla insussistenza di alcun trasferimento di titolarità del congegno, per trattarsi di una semplice cessione dell’utilizzo. Da tutto ciò, l’annullamento della multa, con Sentenza depositata l’8 febbraio 2016.
Orte
ORTE – La rilevazione dell’eccesso di velocità calcolata dal Tutor in base alla media tenuta è avvenuta all’altezza del casello austostradale di Orte, anche se il presunto trasgressore, l’avv. Marco Ripamonti del Foro di Viterbo, ha dovuto avanzare ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Terni in quanto il punto esatto della rilevazione cade proprio su una esigua area che si insinua in territorio della limitrofa provincia Umbra, con giurisdizione della magistratura ternana.
Secondo lo strumento rilevatore, il professionista alla guida della propria auto avrebbe superato i limiti di velocità, con salata contravvenzione e perdita di cinque punti della patente di guida.
Il Giudice di Pace, tuttavia, ha dovuto dare ragione al presunto trasgressore, accogliendone il ricorso, basato su una serie di argomentazioni, tra le quali ne è emersa una decisamente inedita, ma evidentemente fondata e vincente, basata sulla inutilizzabilità dello strumento rilevatore Tutor denominato SICVe con conseguente inopponibilità della rilevazione al presunto trasgressore. L’avvocato viterbese, al fine di predisporre il proprio ricorso, si è evidentemente andato a studiare la normativa e gli atti in forza dei quali la Autostrade Tech SPA utilizza il Tutor cedutogli da Autostrade per l’Italia SPA rilevando che l’omologazione e la approvazione dei prototipi per misurazione della velocità da parte delle autorità ministeriali preposte sia valida esclusivamente nei confronti del richiedente e non sia trasmissibile, da questo stesso, a soggetti terzi. Da ciò, secondo un articolato ragionamento giuridico in materia di gerarchia delle fonti normative, il ricorrente ha sostenuto come il successivo trasferimento dello strumento Tutor per come omologato da parte di Autostrade per l’Italia SPA ad Autostrade Tech SPA, violando la normativa in materia di omologazioni e titolarità del congegno omologato, rendesse l’utilizzo da parte di quest’ultimo soggetto illegittimo ed inopponibile al presunto trasgressore. A nulla sono valse le argomentazioni opposte dalla controparte basate sulla insussistenza di alcun trasferimento di titolarità del congegno, per trattarsi di una semplice cessione dell’utilizzo. Da tutto ciò, l’annullamento della multa, con Sentenza depositata l’8 febbraio 2016.
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