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Guida in stato di ebbrezza: revoca della patente al massimo per tre anni dalla commissione del reato - TAR, Piemonte-Torino, sez. II, sentenza 14/10/2015 n° 1415

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Guida in stato di ebbrezza: revoca della patente al massimo per tre anni dalla commissione del reato - TAR, Piemonte-Torino, sez. II, sentenza 14/10/2015 n° 1415 Empty Guida in stato di ebbrezza: revoca della patente al massimo per tre anni dalla commissione del reato - TAR, Piemonte-Torino, sez. II, sentenza 14/10/2015 n° 1415

Messaggio  Luca Ricci Dom Feb 14, 2016 12:48 pm

Guida in stato di ebbrezza: revoca della patente al massimo per tre anni dalla commissione del reato
TAR, Piemonte-Torino, sez. II, sentenza 14/10/2015 n° 1415

Nel caso più grave di guida in stato di ebbrezza la revoca della patente, di durata triennale, decorre dal giorno di commissione del reato e non dalla sentenza di patteggiamento. E' quanto emerge dalla sentenza della Seconda Sezione del T.A.R. Piemonte, del 14 ottobre 2015, n. 1415.

Il caso vedeva una donna, alla guida del proprio veicolo, in stato di ebbrezza, causare un incidente stradale, in violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strad., con conseguente sospensione cautelare della patente di guida.

A seguito di patteggiamento alla donna veniva applicata la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000 di ammenda, con beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché le sanzioni amministrative della confisca della vettura e della revoca della patente di guida, secondo quanto disposto dall'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, cod. strad.

Secondo quanto disposto dall'art. 219, comma 3-ter, cod. strad., non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

In proposito, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione, con Relazione del 3 agosto 2010, ha affermato che “se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna”.

Il legislatore, secondo i giudici, considerando molto grave il fatto di chi causi un incidente in quanto gravemente ebbro, ha previsto che la patente debba essere immediatamente revocata dal Prefetto, nona vendo senso dover attendere molto tempo, ovvero sino alla fine del processo, per poter applicare la sanzione della revoca.
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