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Legge Europea 2014: le novità su Iva, diritti doganali, immigrazione e ciclomotori

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Messaggio  Luca Ricci Dom Feb 14, 2016 1:20 pm

Legge Europea 2014: le novità su Iva, diritti doganali, immigrazione e ciclomotori

Il 18 agosto 2015 è entrata in vigore la legge n. 115 del 29 luglio 2015 (cd. Legge Europea 2014), suddivisa in 30 articoli, abrogativi ovvero modificativi di norme disciplinanti svariate materie, preordinati ad armonizzare il diritto interno a quello comunitario, rispetto al quale il nostro Stato, più volte, si è reso responsabile del non corretto recepimento.
La legge in questione spazia dall’IVA ai diritti doganali, dai servizi di comunicazione, immigrazione e rimpatri, fino alla circolazione stradale.

Imposta sul valore aggiunto

Quanto all’imposta sul valore aggiunto, la legge (art. 12 “Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto”, relativo alla procedura di infrazione n. 2012/2088) interviene sull’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, ampliandone il regime di non imponibilità, finora vigente per le piccole spedizioni a carattere non commerciale, come pure per le spedizioni di valore trascurabile, anche alle relative spese accessorie, a condizione che i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile, e ancorché la stessa non sia stata assoggettata all'imposta.

Diritti doganali

Sempre in tema di spese accessorie, la legge Europea rinvia alla fonte regolamentare, che dovrà essere adottata dal Ministro dell’Economia, la disciplina sulla revisione delle franchigie fiscali: nelle ipotesi di applicazione di franchigia sui diritti doganali alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile, la franchigia interesserà anche i connessi servizi accessori, indipendentemente dal loro ammontare.

In materia di cessioni intracomunitarie, la legge in commento interviene sugli articoli 38 e 41 del D.L. n. 331 del 1993, concernenti gli acquisti intracomunitari e le cessioni intracomunitarie non imponibili, e statuendo che l’introduzione nel territorio dello Stato italiano di beni oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, non viene considerata acquisto intracomunitario qualora tali beni siano in seguito rispediti al committente, individuato quale soggetto passivo dell'imposta, nello Stato membro di provenienza dei beni stessi.

L’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche viene modificato, novellando la misura del contributo annuo dovuto dalle imprese titolari dell’autorizzazione generale per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, nonché di servizio telefonico accessibile al pubblico.

Immigrazione

Al Capo III, concernente le disposizioni sulla giustizia e la sicurezza, l’art. 10, in materia di immigrazione e di rimpatri (corrispondente alla procedura di infrazione n. 2014/2235), modifica l'articolo 5, comma 7 ter, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare, all’art. 5, comma 7 ter, di tale testo unico, si regolamenta il permesso di soggiorno, stabilendo, al primo periodo, già vigente, che “Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2”, e quindi inserendovi il periodo “In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e' eseguito”.

Ciclomotori

Ma la norma del provvedimento col quale l’Italia si è uniformata alla normativa europea, che ha suscitato maggiore clamore mediatico, è individuabile all’art. 11 (contenuta al Capo IV, concernente “Disposizioni in materia di trasporti” e relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2116 e al caso EU Pilot 7070/14/MOVE) che, tra le modifiche riguardanti gli esaminatori di guida e la patente, legittima peraltro la circolazione in due, sul motorino, per coloro che abbiano compiuto i 16 anni di età.

La disciplina resta tuttavia invariata per i soggetti di età compresa tra 14 e 16 anni non compiuti, rispetto ai quali permangono i divieti e le sanzioni statuite all’art. 170 C.d.S. (rubricato “Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote”) e consistenti nel fermo amministrativo del mezzo per 60 gg. (90 gg. quando, nel corso di un biennio, la violazione sia stata commessa per almeno due volte) e nella sanzione amministrativa da un minimo di 81 euro.

Nel dettaglio, gli ultrasedicenni potranno circolare in due sui ciclomotori, a condizione che detti mezzi siano omologati per il trasporto doppio (“il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione”, come prescrive il comma 2 dell’art. 170 C.d.S.) e il conducente sia possesso di idonea patente di guida (categoria Am, A1, B1).

In questa sede si rileva che la descritta novella, sul versante assicurativo, comporterà un sicuro aumento del rischio, con conseguente accrescimento dei relativi premi. Come noto, infatti, per le polizze stipulate in epoca anteriore alla riforma in commento, e relative a ciclomotori condotti da minori di età, tra le compagnie era invalso l’uso di scontare il relativo premio a fronte della previsione di una clausola di rivalsa: qualora, in occasione di un eventuale sinistro, avesse riportato lesioni personali un terzo trasportato minorenne, la società assicuratrice avrebbe liquidato il risarcimento nei confronti dei danneggiati, per poi esercitare il diritto di rivalsa verso il contraente della polizza.

La previsione della rivalsa, a favore della compagnia, trovava giustificazione nel divieto di trasportare soggetti terzi, imposto, dalla previgente formulazione dell’art. 170 C.d.S., al conducente del motorino, in conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che in più occasioni aveva ribadito la copertura assicurativa e quindi l’operatività del risarcimento, nonostante l’aver commesso l’eventuale infrazione al divieto di trasporto di un passeggero. Si rammenta, in proposito, la recente sentenza n. 20190, depositata il 25 settembre 2014, dove la III sezione civile della Cassazione aveva confermato che in caso di sinistro con danni cagionati al soggetto terzo trasportato, l’assicurazione non può asserire l'inoperatività della polizza, sostenendo che al conducente era vietato trasportare passeggeri sul sellino posteriore. Si rende quindi opportuno, ad opera dei singoli contraenti che vogliano trasportare passeggeri minorenni, chiedere alla compagnia la rinegoziazione delle clausole assicurative, con eliminazione della rivalsa, stante la caduta del suddescritto divieto.
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