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Suprema Corte di Cassazione sentenza 331/2015 necessario il decreto del Prefetto per l'utilizzo in modalità remota della postazione fissa autovelox

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Suprema Corte di Cassazione sentenza 331/2015 necessario il decreto del Prefetto per l'utilizzo in modalità remota della postazione fissa autovelox  Empty Suprema Corte di Cassazione sentenza 331/2015 necessario il decreto del Prefetto per l'utilizzo in modalità remota della postazione fissa autovelox

Messaggio  Luca Ricci Mar Mar 29, 2016 9:50 pm

una interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione.
necessaria l'autorizzazione del prefetto per l'utilizzo in modalità remota della postazione fissa autovelox
nel verbale deve essere indicati gli estremi del Decreto del Prefetto che autorizza l'utilizzo in modalità remota.
___________________________


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - rel. Presidente -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M. ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato
GIUA Lorenzo, presso lo studio del quale in Roma, Via Golametto n. 4, è elettivamente
domiciliato;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA, in persona del Sindaco pro tempore;
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Larino n. 308/10, depositata il 14 ottobre 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2014 dal Presidente
relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con sentenza depositata il 14 ottobre 2010,
ha rigettato l'appello proposto da C.M. avverso la sentenza del Giudice di pace di Palata, che aveva
respinto il ricorso dal medesimo proposto per l'annullamento del verbale di contravvenzione al
codice della strada redatto dalla Polizia municipale del Comune di Montenero di Bisaccia, con cui
gli era stata contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9;
che il Tribunale, per quanto ancora rileva, con riferimento al motivo di gravame con il quale
l'appellante lamentava la mancata contestazione immediata della violazione, ha osservato che la
contestazione appariva, nel caso di specie, pienamente legittima, atteso che, ai sensi dell'art. 201
C.d.S., la contestazione immediata non è necessaria nei casi in cui l'accertamento della violazione
venga effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di
polizia stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo; e tale motivazione risultava contenuta nel verbale oggetto di opposizione;
che per la cassazione di questa sentenza C.M. ha proposto ricorso affidato ad un motivo;
che l'intimato Comune non ha svolto difese;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
"(...) Con l'unico motivo di ricorso il C. denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di seconda
istanza pretermesso di esaminare la censura, puntualmente articolata dal ricorrente, di difetto di
motivazione del verbale di accertamento impugnato.
In particolare, il ricorrente rileva che sia nell'atto di opposizione, sia in quello di appello aveva
individuato la mancata motivazione in ordine alle ragioni della omessa contestazione immediata
della violazione quale causa di nullità del verbale impugnato, richiamando in proposito quanto
affermato da Cass. n. 8337 del 2005. Secondo il ricorrente il verbale conteneva una motivazione del
tutto apparente, limitata alla riproduzione della formulazione legislativa dell'art. 201 C.d.S., comma
1-bis e del D.L. n. 121 del 2002, senza specificare le ragioni per le quali "nel concreto frangente"
avevano reso impossibile la contestazione immediata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso ricorrente ricorda che il verbale di contestazione, oltre a riprodurre la formulazione
contenuta nell'art. 201 C.d.S., comma 1- bi, conteneva la specificazione secondo cui "l'infrazione è
stata commessa su strada dove non vi è l'obbligo di contestazione immediata Dec. Pref. n. 9214/7
2^ Sez. in riferimento D.Lgs. n. 121 del 2002 convertito in L. n. 168 del 2002".
Tale affermazione, lungi dal costituire mera riproduzione di una formula di legge, è pienamente
idonea a giustificare la mancata contestazione immediata della violazione.
Invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che "in tema di sanzioni amministrative
conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", l'omissione della
contestazione immediata è direttamente consentita dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4
(convertito nella L. n. 168 del 2002) sicchè, al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore
dell'infrazione, è sufficiente che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del
decreto prefettizio (di cui non è necessaria l'allegazione) autorizzativo della contestazione differita,

potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di
accesso alla documentazione amministrativa garantito dalla L. n. 241 del 1990, art. 22" (Cass. n.
2243 del 2008).
Del resto, il ricorrente neanche adombra possibili profili di illegittimità del richiamato decreto
prefettizio, fermo restando che "in materia di circolazione stradale, il D.L. 20 giugno 2002, n. 121,
art. 4 (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) nel demandare al prefetto
l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade
extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione
immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla
fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale
provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche ampiamente
discrezionali, che, in quanto attinenti al merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di
sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cui potere di valutazione,
ai fini della disapplicazione per l'una o l'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli
vizi di legittimità dell'atto" (Cass. n. 4242 del 2010).
Il ricorso si appalesa quindi del tutto infondato, atteso che alcun obbligo di motivazione, ulteriore
rispetto al riferimento al decreto prefettizio, era, nel caso di specie, ipotizzabile.
Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di
consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5, perchè lo stesso possa essere rigettato";
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte
critiche di sorta;
che il ricorso deve quindi essere rigettato;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato
Comune svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di
Cassazione, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015
Luca Ricci
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