✔ Illegittimità della sanzione amministrativa per violazione dell’art.28, co. 1, C.d.S.
Pagina 1 di 1 • Condividi •
✔ Illegittimità della sanzione amministrativa per violazione dell’art.28, co. 1, C.d.S.
✔ Illegittimità della sanzione amministrativa per violazione dell’art.
28, co. 1, C.d.S.
Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che
Parte I: Motivi di nullità
siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119 comma 4, o ad esame di idoneità, i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica (art. 128, co. 1, C.d.S.).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE • L’applicazione della sanzione amministrativa pe- cuniaria, in caso di violazione dell’art. 128, co. 1, C.d.S., è motivo di opposizione. Tale articolo, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (Cass. Civ., I, sent. 12-1-2000, n. 276, rv. 532799).
28, co. 1, C.d.S.
Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che
Parte I: Motivi di nullità
siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119 comma 4, o ad esame di idoneità, i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica (art. 128, co. 1, C.d.S.).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE • L’applicazione della sanzione amministrativa pe- cuniaria, in caso di violazione dell’art. 128, co. 1, C.d.S., è motivo di opposizione. Tale articolo, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (Cass. Civ., I, sent. 12-1-2000, n. 276, rv. 532799).
_________________
per contattare Luca Ricci (snoopy) se è possibile utilizzate sempre il forum altrimenti:
Luca Ricci cellulare 3482821706 (sempre acceso)
contatto skype = snoopy.luca
e mail = acr@lucaricci.it
è gradito un sms di pre-contatto del tipo:
" sono PINCO PALLO quando la posso chiamare ?"
in caso invece di verbale in corso chiamare a voce ed esordire con la frase " aiuto multa in corso "
in caso di difficoltà nella procedura per iscriversi al forum segnalatemelo con sms
Luca Ricci- Admin
- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 18.12.12
Pagina 1 di 1
Permessi di questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum