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Autovelox, multa nulla se il verbale non riporta il decreto del Prefetto che autorizza l'installazione della postazione fissa autovelox e l'utilizzo in modalità differita senza la presenza degli agenti - Cassazione Sentenza n. 26441/16 del 20/12/2016

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Autovelox, multa nulla se il verbale non riporta il decreto del Prefetto che autorizza l'installazione della postazione fissa autovelox e l'utilizzo in modalità differita senza la presenza degli agenti - Cassazione Sentenza n. 26441/16 del 20/12/2016 Empty Autovelox, multa nulla se il verbale non riporta il decreto del Prefetto che autorizza l'installazione della postazione fissa autovelox e l'utilizzo in modalità differita senza la presenza degli agenti - Cassazione Sentenza n. 26441/16 del 20/12/2016

Messaggio  Luca Ricci Lun Gen 16, 2017 11:27 pm

Autovelox, multa nulla se il verbale accertato e notificato in differita non riporta il decreto del Prefetto che autorizza l'installazione della postazione fissa autovelox e l'utilizzo in modalità differita senza la presenza degli agenti - Cassazione Sentenza n. 26441/16 del 20/12/2016


Il verbale per eccesso di velocità deve indicare gli estremi dell’ordinanza del Prefetto che ha autorizzato l’apposizione dell’autovelox sulla strada extra-urbana senza la postazione della pattuglia della polizia.

Dalla Cassazione arriva una nuova indicazione per contestare le multe per autovelox: se il verbale della polizia è incompleto, perché non cita l’ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione elettronica della velocità, la contravvenzione può essere annullata.

Quando, insieme all’autovelox, ci deve essere anche la polizia, quando sono legittimi?, nel caso in cui il cavalletto con l’autovelox sia montato in un centro urbano, la contravvenzione è legittima solo se l’automobilista viene fermato immediatamente e gli viene contestata la contravvenzione. In altre parole è necessario che, insieme al misuratore elettronico della velocità, vi sia anche la polizia a controllarne il corretto funzionamento. In questo modo, il trasgressore ha anche la possibilità di difendersi subito, al momento della rilevazione dell’eccesso di velocità .
Fuori dalle città e, in particolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali l’autovelox non è sottoposto a limiti e può essere montato anche senza la presenza della volante; così l’automobilista potrà vedersi recapitare la multa direttamente a casa senza che gli sia contestata nell’immediatezza.

Infine resta il caso delle strade urbane ad alto scorrimento  e delle strade extraurbane secondarie: anche in questo caso l’autovelox può essere attivato “in modalità fissa e automatica”, ossia senza la presenza della polizia, ma – a differenza dell’ipotesi precedente – la sua apposizione deve essere previamente autorizzata da un decreto del Prefetto. Tale decreto, che deve indicare l’esatta chilometrica ove l’autovelox può essere montato, serve ad evitare eventuali abusi delle forze dell’ordine; difatti, posto che la regola generale è quella della contestazione immediata (onde dare al conducente la possibilità di difendersi subito e personalmente), l’eccezione è possibile solo quando le condizioni della strada non consentono l’inseguimento o l’arresto delle auto, perché pericoloso per il traffico. Così il decreto prefettizio serve proprio a verificare che l’installazione dell’autovelox in “modalità automatica” corrisponda davvero a esigenze di tutela della circolazione e non a scopi “di cassa” del Comune.

E' nulla la multa per autovelox senza gli estremi del decreto prefettizio, con la sentenza n. 26441/16 del 20/12/2016, la Cassazione afferma un principio sacrosanto: la multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox sulla strada urbana ad alto scorrimento o extra-urbana secondaria è nulla se non contiene gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l'installazione della postazione fissa autovelox e l'utilizzo in modalità differita senza la presenza degli agenti, non è sufficiente il decreto di deroga alla sola contestazione immediata che in questo caso obbligherebbe gli agenti a presidiare lo strumento.

In questo modo la giurisprudenza della Cassazione si allinea alle precedenti sentenze di merito e della stessa Corte secondo cui «la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione». Insomma, come a dire che, una volta redatto il verbale, se questo è generico non può più essere sanato, neanche nel corso della causa davanti al giudice di pace.

Cassazione Sentenza n. 26441/16 del 20/12/2016
qui sotto il link della sentenza dal sito Italgiure

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161220/snciv@s62@a2016@n26441@tS.clean.pdf
Luca Ricci
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