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Cass. sent. n. 15899/16 del 29.07.16.- Va ripetuto sempre il cartello di presegnalazione dopo l'intersezione - nuova sentenza cassazione riparatrice .

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Cass. sent. n. 15899/16 del 29.07.16.- Va ripetuto sempre il cartello di presegnalazione dopo l'intersezione - nuova sentenza cassazione riparatrice . Empty Cass. sent. n. 15899/16 del 29.07.16.- Va ripetuto sempre il cartello di presegnalazione dopo l'intersezione - nuova sentenza cassazione riparatrice .

Messaggio  Luca Ricci Mar Mag 09, 2017 11:30 pm

La Cassazione corregge un errore grossolano di qualche mese fa, dove con una sentenza del tutto errata aveva ritenuto legittimo non ripetere il cartello di presegnalazione di una postazione autovelox dopo una intersezione, la sentenza corregge l'errore e cosa di non poco conto è la stessa sezione della Corte di Cassazione che interviene a riparare l'errore precedente.  

Obbligatorio ripetere il cartello stradale di preavviso della presenza di autovelox dopo ogni incrocio o intersezione per dare modo a tutti gli automobilisti di essere informati del possibile rilevamento elettronico della velocità.

Non basta un singolo cartello stradale di avviso della presenza di autovelox se, poco dopo, ci sono delle intersezioni: la possibilità che dagli incroci sopraggiungano altre auto, le quali non abbiano potuto leggere (per forza di cose) il precedente segnale rende nulla la multa.

Una battaglia vinta dagli automobilisti quella segnalata dalla sentenza di venerdì scorso della Cassazione [Cass. sent. n. 15899/16 del 29.07.16.]. La questione è tanto più decisa quanto si pensa al fatto che la stessa Corte, solo qualche mese fa, aveva dato parere contrario.

Basta dunque con le multe dell’autovelox a tradimento solo perché il segnale con l’avviso si trova collocato su un’altra arteria mentre l’automobilista è sbucato da una diramazione posta successivamente al segnale stesso. Secondo la sentenza in commento, al Comune non basta piazzare un solo cartello stradale che avvisa gli automobilisti del possibile controllo elettronico della velocità all’inizio del tratto della statale senza poi ripeterlo dopo ogni incrocio: anche chi si immette sulla carreggiata in un punto successivo ove è collocato detto cartello ha diritto a sapere che, poco dopo, potrebbe imbattersi in un autovelox e che, quindi, la sua velocità potrebbe essere controllata elettronicamente.

La Cassazione [Cass. sent. n. 7419/2009, n. 5997/14.] ha più volte detto che la legge [Ai sensi della L. n. 168/2002 art. 4.], a tal proposito, non ammette deroghe ed è imperativa: la pubblica amministrazione, proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione sul luogo di cartelli indicanti la presenza di autovelox, dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione.

Va dunque interpretata alla lettera la norma che impone di segnalare la presenza di autovelox: “alla lettera”, cioè, nel senso di ritenere obbligatorio collocare ulteriori preavvisi del velox onde tenere in allerta non solo gli automobilisti della strada principale, ma anche quelli delle secondarie che nella prima si sono immessi in un momento successivo.

Quindi, dopo ogni intersezione, diramazione, incrocio, ecc. l’amministrazione titolare della strada deve apporre un nuovo cartello di avviso della presenza dell’autovelox. In caso contrario la multa è nulla e può essere impugnata davanti al giudice di pace. L’obbligo di ripetizione del cartello stradale non vale solo per i soli cartelli stradali prescrittivi, che servono a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico (ad esempio quelli sui limiti di velocità), ma anche per quelli informativi (come quelli sul controllo elettronico della velocità).

Ricordiamo inoltre che, in base al decreto attuativo del Ministero dell’interno del 2007 [ Min. Interni decreto del 15.08.2007 art. 2 co. 1.] i segnali stradali devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione con l’autovelox deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali; intersezioni che invece obbligano la ripetizione del cartello dopo le stesse, o comunque non superiore a 4 km.

Ma perché gli autovelox devono essere segnalati in anticipo? Da un lato perché il loro avvistamento improvviso potrebbe portare il conducente a frenare in modo brusco, costituendo così un pericolo ancora più rischioso per il traffico; dall’altro lato – si legge in sentenza – è necessario sempre che l’azione dell’amministrazione sia trasparente. Il potere sanzionatorio della P.A. dunque non è ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole all’automobilista indisciplinato, al fine di fare magari cassa con le multe, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico.

Non è tutto: la Cassazione ricorda inoltre che il cartello stradale deve essere ben visibile e non seminascosto dalla vegetazione al di fuori della carreggiata.

qui il link della sentenza :
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160801/snciv@s20@a2016@n15899@tS.clean.pdf
Luca Ricci
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