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CASSAZIONE: EQUITALIA, NO ALL' IPOTECA SOTTO GLI 8000 EURO - importante !

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Messaggio  Luca Ricci Gio Gen 03, 2013 10:53 pm

CASSAZIONE: EQUITALIA, NO ALL' IPOTECA SOTTO GLI 8000 EURO -
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE HA ANCHE VALIDITA´RETROATTIVA-
Sentenza 5771 del 12/04/2012

Tutte le ipoteche iscritte da Equitalia per debiti inferiori a euro 8.000 sono illegittime. Tutte, senza distinzione alcuna, incluse quelle iscritte in precedenza alla legge numero 40 del 2010, legge che sancisce, per l'appunto, il tetto minimo di 8.000 euro per le iscrizioni ipotecaria da parte di Equitalia.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza 5771 del 12/04/2012. Secondo i giudici delle Sezioni Unite, la norma del 2010 non riguarda soltanto le azioni future del concessionario, ovvero Equitalia, ma anche quelle passate, poiché il principio espresso dalla legge consiste innegabilmente nel fissare un limite all'ammontare del debito al di sotto del quale non é possibile eseguire nessuna ipoteca. limite, inoltre, coincidente con quello dell'espropiazione, anch'esso fissato a euro 8.000.
A fronte di questa conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia contro una Srl della provincia di Catanzaro in merito ad un vecchio contenzione del 2003.
La vicenda che ha portato al rigetto del ricorso della concessionaria statale - che aveva già perso nei primi due gradi di giudizio - ha infatti origine da una iscrizione ipotecaria su due terreni di proprietà della azienda calabrese che non aveva pagato una cartella esattoriale di 2.028 euro, emessa a seguito del mancato versamento dei contributi dovuti per opere irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica. A nulla é valso l' argomento di Equitalia per cui deporrebbe in senso opposto (oltre a due circolari dell'Agenzia delle Entrate ed una interrogazione parlamentare) il fatto che nel 2010 un decreto (il 40/2010 poi convertito in legge 73/2010) aveva vietato di iscrivere ipoteca sotto gli ottomila euro ma solo a decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione. Per i giudici di Piazza Cavour una simile disposizione non autorizza a ritenere che per il periodo pregresso non esistesse alcun limite. Secondo la Corte, infatti, la norma in questione si é solamente limitata a fissare in modo autonomo il presupposto per le future iscrizioni ipotecarie, non escludendo in alcun modo, tutti i contenziosi precedenti, tra cui rientra, per l'appunto, l'iscrizione ipotecaria per il debito di 2.028 della azienda di Catanzaro, che, grazie ai giudici delle Sezioni Unite,é stata definitivamente cancellata.
Con questa importante sentenza viene bocciato il filone interpretativo secondo cui l' ipoteca "assolvendo ad una autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata", dunque anche sotto la soglia di 8mila euro.
La pronuncia della Corte, conferma infatti che, così come il fermo giudiziario, anche l'ipoteca, secondo l'articolo 76 del Decreto Legislativo 602 del 1973, costituisce "un atto preordinato all'espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti"; facendo così decadere in toto, la legittimità di qualsiasi ipoteca a scopo preventivo in presenza di debiti sotto la soglia degli 8000 euro. In merito a tale questione, comunque, é bene segnalare che é in discussione la conversione in legge del cosiddetto decreto sulle "semplificazioni fiscali", precisamente all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo numero 16 del 2 marzo che ha previsto l'innalzamento dell'importo ad euro 20.000.
Tale norma, infatti, ha modificato il comma 1bis allÕarticolo 76 del Decreto Legislativo 602 del 1973, citato in precedenza, che ora recita così: "L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro".
Luca Ricci
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