TUTOR - Approvazione o omologazione sono equivalenti, per il ministero trasporti SI per noi NO.
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TUTOR - Approvazione o omologazione sono equivalenti, per il ministero trasporti SI per noi NO.
A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 22041 del 16/10/2009, con la quale veniva evidenziato che “ gli Organi di Polizia Stradale sono deputati alla verifica e al controllo della sussistenza dell’omologazione … dei dispositivi misuratori di velocità “, con le note del 10.01.2010 e 26/01/2010, dirette per conoscenza alla II Sezione della Suprema Corte di Cassazione ed al Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell’Interno venivano richiesti chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In particolare si faceva riferimento al previsto dall’art. 142 del Codice che con il comma 6 precisa: « per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» e al previsto del comma 2 dell’ art. 192 del Regolamento, che stabilisce « spetta al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la rispondenza e l’efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbino dato esito favorevole »,
Poiché detta procedura prevista per l’omologazione non è riportata nei decreti dirigenziali d’approvazione, si chiedeva di conoscere a chi spetta omologare, come previsto dal Codice, se il prototipo consegnato dalla ditta al Ministero dei Trasporti sia conforme ai requisiti richiesti.
Si associava alla richiesta di chiarimenti il Dipartimento di Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno con nota prot. n. 300/A/2113/10/137/74 del 11/02/2010.
Il Ministero dei Trasporti con la nota prot. n. 34505 del 20/04/2010, riscontra la pregressa corrispondenza, dando a conoscere che: “ l’art. 142 c. 6, del Codice deve essere letto in connessione con l’art. 45 c. 6 ove si fa riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell’approvazione ovvero dell’omologazione secondo le modalità indicate dall’art.192 del Regolamento. Ne consegue che l’approvazione o l’omologazione sono equivalenti ai fini della commercializzazione e dell’impiego dei suddetti dispositivi ”.
Scaturisce che i dispositivi non sono omologati, ma approvati mentre è costante la giurisprudenza sull’argomento da parte della II Sezione della Suprema Corte di Cassazione che, nell’assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, ritiene necessaria l’ omologazione dei prototipi.
Secondo voi chi ha ragione il Ministero o la Cassazione ?
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
20 APR. 2010
Prot. N. 34505 Al Comm. Geom.
Aldo INDINI
Via N. Magaldi, 1
72100 Brindisi
(Rif.note del 10.01.2010 e 26.01.2010)
p.c. Al Ministero dell’Interno
Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
(Rif. prot. n. 300/A/2113/10/1377/74
del 11.02.2010
Oggetto:- Tutor – Omologazione del prototipo.
Nel richiamare la pregressa corrispondenza in materia, e per concludere definitivamente la questione, si comunica quanto segue.
L’art. 142 c. 6 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1982 deve essere letto in connessione con l’art. 45 c. 6, ove si fa riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell’approvazione ovvero dell’omologazione, secondo le modalità indicate dall’art. 192 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992).
Conseguentemente l’approvazione o l’omologazione sono equivalenti ai fini della commercializzazione e dell’impiego dei suddetti dispositivi.
In particolare il sistema SICV della Società Autostrade per l’Italia è stato approvato con decreto dirigenziale n. 3999/2004, e può funzionare sia in modalità istantanea che in modalità media su un tratto stradale di lunghezza nota.
Ai sensi dell’art. 4 del DL . 121/2002, come convertito dalla L. n. 168/2002 e successive modifiche, esso può essere installato su tutte le autostrade e strade extraurbane, nonché su singoli tratti di strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, individuati da apposito decreto prefettizio.
Il c. 3 del medesimo art. 4 chiarisce altresì che, se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell’art. 45 c. 6 del Codice.
Per quanto concerne il disposto di cui all’art. 3 c. 1 lett. a) della L. n. 160/2007, esso si riferisce ai dispositivi misuratori di velocità media; il controllo delle annotazioni cronologiche sui biglietti autostradali, di cui all’art. 142 C. 6 del Codice, è invece un’attività svolta direttamente dagli organi di polizia stradale e non impiega apparecchiature di sorta.
Per quanto concerne inoltre la riduzione del 5%, con un minimo di 5 km/h, rispetto alla velocità rilevata, sancita dall’art 345 c. 2 del Regolamento, essa si riferisce esclusivamente all’impiego di specifici dispositivi misuratori, e non al controllo delle annotazioni cronologiche sui biglietti autostradali.
Per quest’ultima modalità di controllo sono infatti previste le diverse riduzioni, rispetto al valore calcolato in base alle annotazioni, di cui all’art. 345 c. 3.
Per quanto concerne infine il controllo dell’approvazione, si rammenta che i relativi decreti dirigenziali impongono di riportare su ogni dispositivo misuratore di velocità gli estremi del decreto stesso e il nome del fabbricante.
La verifica della conformità dell’apparecchiatura commercializzata dal produttore del dispositivo approvato può essere in ogni momento effettuata dagli organi di controllo attraverso la comparazione con il prototipo e la documentazione depositata.
IL DIRETTORE GENERALE
FM/RS (Dr.Ing. Sergio DONDOLINI)
In particolare si faceva riferimento al previsto dall’art. 142 del Codice che con il comma 6 precisa: « per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» e al previsto del comma 2 dell’ art. 192 del Regolamento, che stabilisce « spetta al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la rispondenza e l’efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbino dato esito favorevole »,
Poiché detta procedura prevista per l’omologazione non è riportata nei decreti dirigenziali d’approvazione, si chiedeva di conoscere a chi spetta omologare, come previsto dal Codice, se il prototipo consegnato dalla ditta al Ministero dei Trasporti sia conforme ai requisiti richiesti.
Si associava alla richiesta di chiarimenti il Dipartimento di Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno con nota prot. n. 300/A/2113/10/137/74 del 11/02/2010.
Il Ministero dei Trasporti con la nota prot. n. 34505 del 20/04/2010, riscontra la pregressa corrispondenza, dando a conoscere che: “ l’art. 142 c. 6, del Codice deve essere letto in connessione con l’art. 45 c. 6 ove si fa riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell’approvazione ovvero dell’omologazione secondo le modalità indicate dall’art.192 del Regolamento. Ne consegue che l’approvazione o l’omologazione sono equivalenti ai fini della commercializzazione e dell’impiego dei suddetti dispositivi ”.
Scaturisce che i dispositivi non sono omologati, ma approvati mentre è costante la giurisprudenza sull’argomento da parte della II Sezione della Suprema Corte di Cassazione che, nell’assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, ritiene necessaria l’ omologazione dei prototipi.
Secondo voi chi ha ragione il Ministero o la Cassazione ?
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
20 APR. 2010
Prot. N. 34505 Al Comm. Geom.
Aldo INDINI
Via N. Magaldi, 1
72100 Brindisi
(Rif.note del 10.01.2010 e 26.01.2010)
p.c. Al Ministero dell’Interno
Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
(Rif. prot. n. 300/A/2113/10/1377/74
del 11.02.2010
Oggetto:- Tutor – Omologazione del prototipo.
Nel richiamare la pregressa corrispondenza in materia, e per concludere definitivamente la questione, si comunica quanto segue.
L’art. 142 c. 6 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1982 deve essere letto in connessione con l’art. 45 c. 6, ove si fa riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell’approvazione ovvero dell’omologazione, secondo le modalità indicate dall’art. 192 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992).
Conseguentemente l’approvazione o l’omologazione sono equivalenti ai fini della commercializzazione e dell’impiego dei suddetti dispositivi.
In particolare il sistema SICV della Società Autostrade per l’Italia è stato approvato con decreto dirigenziale n. 3999/2004, e può funzionare sia in modalità istantanea che in modalità media su un tratto stradale di lunghezza nota.
Ai sensi dell’art. 4 del DL . 121/2002, come convertito dalla L. n. 168/2002 e successive modifiche, esso può essere installato su tutte le autostrade e strade extraurbane, nonché su singoli tratti di strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, individuati da apposito decreto prefettizio.
Il c. 3 del medesimo art. 4 chiarisce altresì che, se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell’art. 45 c. 6 del Codice.
Per quanto concerne il disposto di cui all’art. 3 c. 1 lett. a) della L. n. 160/2007, esso si riferisce ai dispositivi misuratori di velocità media; il controllo delle annotazioni cronologiche sui biglietti autostradali, di cui all’art. 142 C. 6 del Codice, è invece un’attività svolta direttamente dagli organi di polizia stradale e non impiega apparecchiature di sorta.
Per quanto concerne inoltre la riduzione del 5%, con un minimo di 5 km/h, rispetto alla velocità rilevata, sancita dall’art 345 c. 2 del Regolamento, essa si riferisce esclusivamente all’impiego di specifici dispositivi misuratori, e non al controllo delle annotazioni cronologiche sui biglietti autostradali.
Per quest’ultima modalità di controllo sono infatti previste le diverse riduzioni, rispetto al valore calcolato in base alle annotazioni, di cui all’art. 345 c. 3.
Per quanto concerne infine il controllo dell’approvazione, si rammenta che i relativi decreti dirigenziali impongono di riportare su ogni dispositivo misuratore di velocità gli estremi del decreto stesso e il nome del fabbricante.
La verifica della conformità dell’apparecchiatura commercializzata dal produttore del dispositivo approvato può essere in ogni momento effettuata dagli organi di controllo attraverso la comparazione con il prototipo e la documentazione depositata.
IL DIRETTORE GENERALE
FM/RS (Dr.Ing. Sergio DONDOLINI)
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