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Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 29 aprile 2010 (dep. 26 maggio 2010), n. 20093

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Messaggio  Luca Ricci Sab Gen 05, 2013 10:16 pm

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 29 aprile 2010 (dep. 26 maggio 2010), n. 20093


La natura della confisca di cui all'art. 186 C.d.S. ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza: tale natura, tipica delle sanzioni penali, impone l'applicazione dei principi dell'ordinamento penale ed in particolare quello di legalità e quello di personalità della responsabilità penale. La sanzione, dunque, può colpire solo l'autore del reato e non soggetti diversi; ne consegue che non è possibile sottoporre a sequestro il veicolo appartenente ad un ente, ancorché utilizzato dagli organi rappresentativi dello stesso.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Presidente

Dott. GAETANO ZECCA - Consigliere

Dott. RUGGERO GALBIATI - Consigliere

Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere

Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Rel. Consigliere



ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) X. N. IL 23/10/19XX

avverso l’ordinanza n. 85/2009 TRIB. LIBERTA’di VICENZA, del 08/10/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GALATI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. Cridoleo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale del riesame di Vicenza ha respinto l'appello avverso il provvedimento col quale il Gip dello stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un'auto intestata alla Y.Z. s.r.l.

Il sequestro è stato disposto nell'ambito del procedimento a carico di X. in ordine al reato di cui all'art. 186 lettera c) del Codice della strada. Lo stesso X. è legale rappresentante della società proprietaria del veicolo.

2. Ricorre per cassazione l'indagato lamentando che l'atto impugnato è affetto dal violazione di legge e mancanza della motivazione. Esso estende arbitrariamente la portata della disciplina legale, che esclude la confisca nel caso in cui il guidato in stato di ubriachezza appartenga a persona estranea al reato. In ogni caso, la condotta illegale dell'indagato spezza il rapporto di rappresentanza organica.

3. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata afferma che il principio della rappresentanza opera anche in tema di confisca penale. La società è sfornita di capacità penale ma, allorché l'attività illecita sia posta in essere dagli organi rappresentativi della stessa, a costoro farà carico la responsabilità penale, mentre ogni altra conseguenza patrimoniale ricadrà sull'ente. Tale apprezzamento è erroneo.

Il novellato art. 186 del Codice della strada prevede, per l'illecito in esame, la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona estranea al reato; ed in vista di tale obbligatoria confisca è stato adottato l'atto di sequestro preventivo. Esso, tuttavia, non tiene in conto la reale natura della confisca di cui si discute. Essa, infatti, ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza in questione; tanto che le Sezioni unite di questa Corte, condivisibilmente, hanno recentemente ritenuto che la stessa confisca costituisca sanzione penale accessoria (S.U. 25 febbraio 2010, A.B.). La natura afflittiva dell'atto, tipica delle sanzioni penali, impone di applicare nella materia i principi dell'ordinamento penale ed in particolare quello di legalità e quello di personalità della responsabilità penale. Ne discende che la sanzione può evidentemente colpire solo l'autore del reato e non soggetti diversi; e che la responsabilità dell'ente per le condotte illecite dei soggetti che in esso operano può essere configurata solo in presenza di tutti i presupposti sostanziali e processuali previsti dalla legge, che nella specie difettano radicalmente.

In conseguenza va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo in data 11 agosto 2009.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo 11 agosto 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.



Roma, 29 aprile 2010.



Il Consigliere Estensore

(Rocco Marco Blaiotta)



Il Presidente

(Carlo Brusco)



Depositato in cancelleria il 26 maggio 2010.
Luca Ricci
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