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Corte di Appello di Trieste, Sezione I Penale, Sentenza 21 aprile 2008 (dep. 2 maggio 2008), n. 507

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Messaggio  Luca Ricci Sab Gen 05, 2013 10:27 pm



Corte di Appello di Trieste, Sezione I Penale, Sentenza 21 aprile 2008 (dep. 2 maggio 2008), n. 507


Guida in stato di ebbrezza. Risultati etilometrici pari a 0,89 e 0,82 g/l. Rientrano nella prima fascia del punibile, con conseguente possibilità di avanzare istanza di oblazione, in quanto la legge non indica espressamente il secondo valore decimale mentre è pur sempre possibile un margine di errore delle apparecchiature




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione penale, composta dai Magistrati:

1. dr. Mario Trampus Presidente

2. dr. Guido Patriarchi Consigliere

3. dr. Antonio De Nicolo Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla udienza dal dr. Antonio De Nicolo, sentiti il Pubblico Ministero, il difensore dell'appellante non comparso, ha pronunciato in camera di consiglio la seguente

Sentenza

nella causa enale controTIZIO

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 186 commi 1 e 2 dec. Lgv. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) per aver guidato il veicolo Audi A8 targato XXXXXX in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche. Fatto commesso il giorno 26.2.2005

APPELLANTE: L'imputato avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale del 13.2.2007 che, visti gli arti, 442, 533 e 535 cpp, revocato il decreto penale opposto, lo dichiarava colpevole del reato ascritto concesse le circostanze attenuanti generiche considerata la diminuente per il rito lo condannava alla pena di curo 880,00 di ammenda di cui giuro 380 in sostituzione di giorni 10 di arresto oltre al pagamento delle spese processuali. Pena estinta per indulto. Disponeva la sospensione della patente dello stesso per mesi 1.




CONCLUSIONI DEL P.M: NDPper intervenuta oblazione
CONCLUSIONI DELLA DIFESA: Si associa

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 13 febbraio 2007 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Udine, in sede di giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di TIZIO con riferimento al reato di guida in stato d'ebbrezza e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato, con la diminuente del rito, alla pena di giorni dieci di arresto ed Euro 500 di ammenda, sostituendo la sanzione detentiva con la corrispondente ammenda di Euro 380, oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarando detta pena interamente condonata e disponendo la sospensione della patente di guida dell'imputato per mesi uno.

Questa è in sintesi la ricostruzione del fatto cui è pervenuto il giudicante, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero:

· verso le ore 3 del mattino del 26.2.2005 l'imputato fu colto in stato di ebbrezza alcolica, presentando alito fortemente alcolico, occhi lucidi, loquacità ed euforia; fu sottoposto all'alcoltest ed evidenziò nelle due prove la concentrazione di 0,89 e di 0,82 g/l;

· l'imputato inoltre ammise nell'immediatezza d'avere bevuto — asserzione utilizzabile in quanto resa in sede di spontanee dichiarazioni —;

· l'eccezione di nullità dell'accertamento ex art. 114 disp. att. c.p.p. è infondata in fatto, risultando dagli atti che egli era stato informato sul diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia, né incide negativamente il fatto che gli atti siano stati redatti in ufficio dopo circa tre ore; e comunque si tratterebbe di mera nullità relativa, non deducibile nel giudizio abbreviato;

· donde l'affermazione di penale responsabilità e l'irrogazione di una pena non modestissima, data la pericolosità della sua condotta di guida, essendo stato egli fermato per avere effettuato a velocità sostenuta un sorpasso multiplo.

2. Avverso tale sentenza ha interposto rituale appello l'imputato per il tramite dell'allora difensore fiduciario, formulando quattro motivi di doglianza.

Con il primo deduce anche in questa sede violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., osservando che dal verbale — redatto irritualmente ben tre ore dopo le operazioni — s'evince che TIZIO, dopo essere stato fatto oggetto di un accertamento preliminare il quale aveva consentito di verificare il valore di 0,70 g/1, è stato prima sottoposto al duplice accertamento con etilometro, e solo successivamente informato in ordine al diritto di farsi assistere da un difensore; riportando giurisprudenza di merito in tal senso, sostiene che la p.g. aveva il convincimento di trovarsi dinanzi ad un reato già prima dell'accertamento con etilometro, e dunque avrebbe dovuto procedere all'adempimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. prima dell'effettuazione dei due test.
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 366 c.p.p., stante il mancato deposito dell'atto, il che integra nullità relativa, ritualmente eccepita.

Con il terzo motivo chiede assoluzione perché il fatto non sussiste, deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee per violazione dell'art. 63 c.p.p., dato che fin dall'inizio TIZIO era parso ai verbalizzanti in stato d'ebbrezza, sicché la sua dichiarazione autoindiziante non può essere utilizzata, nemmeno in sede di giudizio abbreviato; con la conseguenza che i soli elementi validi sono costituiti dalle risultanze del verbale di contestazione, ove però si fa un riferimento assolutamente generico allo stato d'ebbrezza, il quale non può essere desunto da qualunque manifestazione riconducibile all'uso di bevande alcoliche.

Con il quarto motivo deduce eccessività della pena.

Conclude chiedendo assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, ed in subordine rideterminazione della pena.

3. Con motivi nuovi formati dal subentrato difensore fiduciario, l'appellante formula richiesta di oblazione in forza dello jus superveniens, sulla base di tre osservazioni: il tasso alcolemico contestato non supera l'attuale limite normativo della fattispecie punita con la sola ammenda, non essendo rilevante il secondo decimale; si deve tenere conto del fatto che l'imputato ha subito tre distinti test, il cui valore medio è quello di 0,795; gli apparecchi per l' alcoltest non garantiscono con certezza assoluta il computo esatto del tasso alcolemico.

Pertanto chiede d'essere rimesso in termini per accedere all'oblazione, ed all'esito d'essere prosciolto per tale causa.

4. All'udienza del 2 aprile 2008, procedutosi nella contumacia dell'imputato, la Corte ha preliminarmente ammesso l'istante all'oblazione, rinviando per acquisire la prova del pagamento all'udienza del 21 aprile 2008.




A tale udienza, nella già dichiarata contumacia dell'imputato, acquisita la prova dell'intervenuta oblazione, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo declaratoria di non doversi procedere per essere il reato estinto per oblazione ed il difensore dell'imputato ha concluso in conformità.

5. Ritiene la Corte che debbano essere accolte le conformi conclusioni delle parti.

Il Collegio premette che:

· vanno applicate retroattivamente le più favorevoli disposizioni di cui alla lett. a) del novellato art. 186 II c. c.d.s., nella parte in cui prevedono la sola pena dell'ammenda qualora il tasso alcolemico superi 0,5 g/l ma non superi 0,8i

· in applicazione del principio per cui deve essere prescelta, fra due opzioni possibili, la soluzione più favorevole all'imputato, appare ragionevole ascrivere il caso concreto – ove viene in considerazione un tasso alcolemico pari a 0,89 g/l nella prima prova ed a 0,82 g/l nella seconda – alla prima fascia sanzionatoria, e cioè appunto a quella che prevede la pena della sola ammenda: e ciò da un lato perché il testo di legge non indica espressamente il secondo decimale, sicché non è impossibile supporre che la seconda fascia sanzionatoria venga in considerazione solo a partire dal tasso alcolemico di -0,9 g/1, e non a partire da quello di 0,81 g/l; e dall'altro perché un minimo margine d'imprecisione nella rilevazione o nell'accertamento quantitativo dell'aria alveolare da parte dell'apparecchio appare pur sempre possibile;

· dunque è stata ragionevole la decisione di ammettere l'istante all' oblazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 comma 4bis disp. att. c.p.p., norma certamente applicabile al giudizio d'appello.

Pertanto la Corte, verificato il regolare pagamento della somma di legge, deve dichiarare l'estinzione del reato per cui è processo con la formula di cui al dispositivo.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 II c. c.p.p., non sussistono elementi di fatto o di diritto che possano condurre a decisione di merito più favorevole, sulla base delle corrette argomentazioni del primo Giudice, che qui a questi fini si recepiscono.

Va ancora opportunamente precisato che dalla disamina degli atti non s'evidenziano vizi di nullità assoluta o d'inutilizzabilità, potenzialmente rilevabili anche ex officio, i quali, ove sussistenti, precluderebbero la pronuncia definitoria del processo; e ciò vale:




· sia sotto il profilo dell'addotta mancata informazione all'imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore, doglianza che è insussistente in concreto (come rileva il primo Giudice) e che comunque è stata dedotta tardivamente (cfr. per tali aspetti Cass. sez. 1 n. 24733 dd. 21/05/2004 Ud. - dep. 31/05/2004 - Rv. 228509; Cass. sez. 3 n. 9630 dd. 25/10/2005 Cc. - dep. 21/03/2006 - Rv. 234041; e Cass. sez. 4 n. 42715 dd. 25/09/2003 Cc. -- dep. 07/11/2003 - Rv. 227303):

· sia sotto il profilo dell'addotta violazione dell'art. 366 c.p.p., doglianza che è insussistente in concreto, secondo il prevalente orientamento della sede di legittimità (cfr. Cass. sez. 4 n. 26738 dd. 07/02/2006 Ud. - dep. 28/07/2006 - Rv. 234512, Cass. sez. 4 n. 41702 dd. 20/09/2004 Ud. - dep. 26/10/2004 - Rv. 230276, Cass. sez. 4 n. 21738 dd. 11/03/2004 Ud. - dep. 07/05/2004 - Rv. 229114, Cass. sez. 4 n. 31333 dd. 22/04/2004 Ud. - dep. 16/07/2004 - Rv. 228958, Cass. sez. 4 n. 18610 dd. 17/12/2003 Ud. - dep. 22/04/2004 - Rv. 228339, nonché Cass. sez. 4 n. 43376 dd. 22/10/2003 - dep. 12/11/2003 - Rv. 226033).

7. Da ultimo, va precisato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione [intervenuta oblazione, n.d.r.] impone la revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la trasmissione di copia degli atti al Prefetto territorialmente competente, per i successivi adempimenti di legge.

Invero, il combinato disposto degli artt. 222 I c e 224 I e III c. del Codice della Strada rende palese che l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ad opera dell'Autorità giudiziaria è limitata all'ipotesi della sentenza di condanna; laddove in tutti i casi di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte dell'imputato, tale irrogazione compete esclusivamente al Prefetto (cfr., proprio per l'identica ipotesi di estinzione del rato per intervenuta oblazione, l'insegnamento di Cass. sez. 4 n. 34293 dd. 16/03/2004 Ud. - dep. 11/08/2004 - Rv. 229384 e di Cass. sez. 4 n. 4888 dd. 23/12/2003 Ud. - dep. 06/02/2004 - Rv. 229382; ivi citazioni di altri precedenti conformi).

Donde le due statuizioni conclusive della presente pronuncia.

P. Q. M.

la Corte d'Appello di Trieste
Prima Sezione penale

visti gli artt. 599 e 605 c.p.p.,

in riforma

della sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Udine in data 13 febbraio 2007, appellata da TIZIO

dichiara

non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli per essere il medesimo estinto per intervenuta oblazione;

revoca

la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; dispone

la trasmissione di copia degli atti al Prefetto di Udine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 224 III c. del Codice stradale.

Così deciso in Trieste, il 21 aprile 2008.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

dr. Antonio De Nicolo dr. Mario Trampus
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