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Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

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Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Empty Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Messaggio  Luca Ricci Ven Giu 14, 2013 4:10 pm

Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori (Comma prima sostituito dall'art. 109, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.)  e dall'art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, poi così modificato dal comma 57 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94).
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo (Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 55 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. Vedi il Decr. 30 marzo 2011).
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate (Comma prima sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 40, L. 29 luglio 2010, n. 120).
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente (Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 40, L. 29 luglio 2010, n. 120).
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica (Gli attuali commi 4, 5 e 5-bis sostituiscono, come disposto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 40, L. 29 luglio 2010, n. 120, i commi 4, 4-bis (aggiunto dal comma 564 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) e 5, già modificati dall’art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366, dall’art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, dall’art. 18, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall’art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, poi dall’art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115).
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4 (Gli attuali commi 4, 5 e 5-bis così sostituiscono, come disposto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 40, L. 29 luglio 2010, n. 120, i commi 4, 4-bis (aggiunto dal comma 564 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) e 5, gia modificati dall’art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366, dall’art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, dall’art. 18, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall’art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e dall’art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/8/2005, n. 194)).
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (Gli attuali commi 4, 5 e 5-bis così sostituiscono, come disposto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 40, L. 29 luglio 2010, n. 120, i commi 4, 4-bis (aggiunto dal comma 564 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) e 5, gia modificati dall’art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366, dall’art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, dall’art. 18, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall’art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e dall’art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115  convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/8/2005, n. 194).
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Aggiornamenti all'articolo
[th]Data Pubblicazione[/th][th] [/th]
13/02/1993Errata Corrige (in G.U. 13/02/1993, n.36) relativo all'art. 208, comma 2.
15/09/1993Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1993, n. 360 (in SO n.86, relativo alla G.U. 15/09/1993, n.217) ha disposto (con l'art. 109, comma 1) la modifica dell'art. 208, comma 2.
23/10/1998La LEGGE 19 ottobre 1998, n. 366 (in G.U. 23/10/1998, n.248) ha disposto (con l'art. 10, comma 3) la modifica dell'art. 208, comma 4.
29/12/1998La LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 (in SO n.210, relativo alla G.U. 29/12/1998, n.302) ha disposto (con l'art. 31, comma 17) la modifica dell'art. 208, comma 4.
16/12/1999La LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472 (in SO n.220, relativo alla G.U. 16/12/1999, n.294) ha disposto (con l'art. 18, comma 2) la modifica dell'art. 208, comma 4.
29/12/2000La LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (in SO n.219, relativo alla G.U. 29/12/2000, n.302) ha disposto (con l'art. 53, comma 20) la modifica dell'art. 208, comma 4.
12/02/2002Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9 (in SO n.28, relativo alla G.U. 12/02/2002, n.36) ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 208, commi 2 e 3.
12/02/2002Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9 (in SO n.28, relativo alla G.U. 12/02/2002, n.36) ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 208, comma 4; (con l'art. 17, comma 1, lettere b) ed e)) la modifica dell'art. 208, comma 5.
01/07/2005Il DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 01/07/2005, n.151) , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/8/2005, n. 194) ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 208, comma 4.
27/12/2006La LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 (in SO n.244, relativo alla G.U. 27/12/2006, n.299) ha disposto (con l'art. 1, comma 564) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 208.
24/07/2009La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l'art. 3, comma 55, lettera d)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 208 e (con l'art. 3, comma 57) la modifica dell'art. 208, comma 2, lettera a).
29/07/2010La LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 (in SO n.171, relativo alla G.U. 29/07/2010, n.175) ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 208, comma 3; (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 208; (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 208, commi 4, 4-bis e 5 e l'intruduzione del comma 5-bis all'art. 208.
 Art. 42, legge 29 luglio 2010, n. 120, commi 2, 3 e 4:
"2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:
a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 25 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un’ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonchè di sistemazione del manto stradale;
b) al Ministero dell’interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell’interno, proporzionalmente all’ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;
c) al Ministero dell’interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per le spese relative all’effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;
d) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
e) al Ministero dell’interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull’efficienza dei veicoli.
3. Le entrate di cui al comma 2 affluiscono ad un’apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 2.
4. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati". 
Note:
Art. 208
LE NUOVE REGOLE
• Vengono introdotti analiticamente le finalità e l’utilizzo del 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del 1° comma, a seguito degli introiti scaturenti dalle sanzioni alle norme del CDS, con la previsione tra gli altri dicasteri determinanti anche di quello «dell’interno».
• Vengono altresì stabilite le procedure in capo agli enti stessi per determinare le quote spettanti da destinarsi al miglioramento della sicurezza stradale, al potenziamento delle attività di controllo ed accertamento del rispetto delle norme della circolazione, ed al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli arrtt. 186 – 186 bis e 187 del CDS.
COSA È CAMBIATO
• È prevista ora l’esatta individuazione delle percentuali dei proventi da contravvenzioni alle norme del CDS elevate dagli Enti diversi dagli organi di Stato, da destinarsi alla sicurezza stradale, nonché le procedure da attivarsi ivi compreso il monitoraggio e controllo da parte
dei Ministeri interessati affinché vi sia il rispetto di tali assunti da parte dei predetti enti.
 
Giurisprudenza  [url=http://www.codicestradainfantino.it/codice articoli/Art.208.htm#Sommario]Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Up[/url]
In materia di opposizione a sanzioni amministrative emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l'art. 205, terzo comma, del codice della strada, che consente al Prefetto, ove sia legittimato passivo nel giudizio di opposizione, di delegare la tutela giudiziaria alla amministrazione cui appartiene l'organo accertatore qualora questa sia anche destinataria dei proventi, va interpretata nel senso che oggetto della delega (analogamente alla delega contemplata dall'art. 23, quarto comma, della legge n. 689 del 1981) è esclusivamente la difesa dell'amministrazione prefettizia nel giudizio di opposizione e non anche l'autonomo potere di impugnare la sentenza ove sfavorevole. (Dichiara inammissibile, Giud. Pace Chieti, 25 Maggio 2005)
Cass. civ. Sez. II Ord., 25-02-2008, n. 4815 (rv. 602078) Mass. Giur. It., 2008; CED Cassazione, 2008
Non contrasta con gli art. 97 e 3 cost. l’art. 208, 2º comma, lett. a) e 4º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall’art. 109 d.leg. 10 settembre 1993 n. 360, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale (anche) della polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della circolazione, avuto riguardo: a) al diaframma interposto dall’apposita delibera comunale tra l’acquisizione dei fondi e la loro destinazione, così da evitare l’interesse personale degli accertatori; b) alla natura vincolata dell’attività di accertamento; c) alla specialità del fondo istituito e dei suoi destinatari, addetti alla polizia municipale, rispetto agli altri agenti comunali.
Corte cost., 17-10-2000, n. 426. Cons. Stato, 2000, II, 1895 Arch. circolaz., 2000, 927
Non è manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3 e 97 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 208, 2º e 4º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall’art. 109 d.leg. 10 settembre 1993 n. 360, nella parte in cui non destina una quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice stradale accertate da funzionari, ufficiali e agenti degli enti locali (regioni, province e comuni) per costituire a favore di tale personale forme integrative di assistenza e previdenza, diversamente da quanto previsto dalla stessa legge a favore del personale statale (funzionari, ufficiali e agenti).
T.a.r. Emilia-Romagna, sez. II [ord.], 01-02-1999, n. 3. Trib. amm. reg., 1999, I, 1402
Non è manifestamente infondata, con riferimento all’art. 97 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 208, 4º comma, lett. a), d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dal d.leg. 10 settembre 1993 n. 360, nella parte in cui consente di destinare a pensione integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.
T.a.r. Emilia-Romagna, sez. II [ord.], 29-01-1999, n. 1. Trib. amm. reg., 1999, I, 979 Arch. circolaz., 1999, 691
Regolamento  [url=http://www.codicestradainfantino.it/codice articoli/Art.208.htm#Sommario]Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Up[/url]

392. (Art. 208 Cod. Str.) Versamenti all'Ufficio del registro.
1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio.
2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.
 
393. (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine (1).
1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri
, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti (2).

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(1) Rubrica così sostituita dall'art. 221, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 221, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Così da ultimo modificato dall'art. 3, c. 58 della legge 15 luglio 2009, n. 94, in vigore dall'8 agosto 2009.
 
Legislazione complementare [url=http://www.codicestradainfantino.it/codice articoli/Art.208.htm#Sommario]Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Up[/url]

Circ. Min. interno 30 luglio 1996, n. 09604068/15100/761 - Art. 208, comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada. Possibilità di utilizzo per sostenere le spese per potenziare l'attività di vigilanza stradale con prestazioni straordinarie e di reperibilità.
Con riferimento al quesito con il quale è stato chiesto se sia possibile finanziare le spese connesse all'attuazione della intensificazione dei servizi di vigilanza stradale con quote dei proventi in oggetto, si comunica che, ad avviso di questo Ufficio, gli enti locali interessati possono nella loro autonomia destinare parte dei proventi medesimi alla finalità di cui sopra.
Al riguardo, infatti, si ritiene che i progetti evidenziati dal gruppo dei sindaci aderenti all'iniziativa già rientrino nei compiti di cui al comma 2 dell'art. 208 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Si evidenzia altresì che il comma 4 dello stesso articolo prevede una semplice comunicazione al dicastero dei lavori pubblici che non è tenuto ad emettere alcun provvedimento in ordine alle notizie pervenute dai comuni.
Circ. Ministero dell'interno, 21 novembre 2000, n. M/2413/37 -  Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
 È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla possibilità di destinare una parte dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) agli stessi operatori ai quali il Comune ha affidato lo specifico servizio.
In proposito si rileva quanto segue.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti locali sono devoluti alle finalità di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 208 del Codice della strada, con esclusione, pertanto, della possibilità di attribuirli - neppure in parte - agli operatori di polizia stradale.
In particolare, tali somme devono essere destinate esclusivamente ad iniziative per la realizzazione di opere e strutture intese a migliorare la circolazione stradale nonché a studi, ricerche, aggiornamenti professionali atti a rendere più efficiente il servizio di polizia municipale.
Il suddetto orientamento trova, peraltro - per quanto riguarda il personale dipendente da un'amministrazione pubblica - il suo fondamento giuridico nell'art. 49 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in argomento è definito dai contratti collettivi e l'attribuzione di eventuali ulteriori trattamenti economici può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione ex art. 41, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, concernente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
Inoltre, l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 80/98, che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 29/93, prevede espressamente che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.
In conclusione, se in nessun caso le quote dei proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del Codice della strada possono essere destinate al finanziamento dei trattamenti fondamentali e accessori del personale addetto ai servizi di vigilanza, la stessa destinazione non può essere consentita neanche - e a maggior ragione - quando la suddetta attività di vigilanza è svolta dai cd. ausiliari del traffico


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Luca Ricci
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