AutoMoto Club Romagna
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

danni da buca nella strada paga l'ente proprietario - Corte di Cassazione Civile - Sezione III, Sentenza n. 3793 del 18/02/2014

Andare in basso

danni da buca nella strada paga l'ente proprietario - Corte di Cassazione Civile - Sezione III, Sentenza n. 3793 del 18/02/2014 Empty danni da buca nella strada paga l'ente proprietario - Corte di Cassazione Civile - Sezione III, Sentenza n. 3793 del 18/02/2014

Messaggio  Luca Ricci Sab Apr 12, 2014 1:04 pm

Corte di Cassazione Civile - Sezione III, Sentenza n. 3793 del 18/02/2014
Circolazione Stradale - Artt. 14, 35 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Buca in carreggiata - L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri causati, a meno che l'elemento esterno abbia il carattere dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. E non spetta al danneggiato provare l'esistenza dell'insidia o del trabocchetto, ma al giudice ad esaminare gli elementi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C. D. convenne, davanti al Pretore di (OMISSIS), il Comune di (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti nell'incidente stradale del (OMISSIS) lungo la strada (OMISSIS), quando, per la presenza sull'asfalto di una buca ricolma di acqua, non segnalata, perdeva il controllo dell'autovettura e finiva in una scarpata sottostante.

All'esito del giudizio, il tribunale di Lagonegro - essendo nelle more entrata in vigore l'istituzione del giudice unico -, con sentenza del 21.3.2003, accolse la domanda condannando il Comune convenuto al risarcimento dei danni come quantificati in sentenza.

A diversa conclusione pervenne la Corte d'Appello che, con sentenza in data 1.3.2007, accolse - come si desume dalla parte motivazionale della sentenza impugnata in questa sede l'appello proposto dal Comune rigettando la domanda proposta dalla C..

Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

DIRITTO

Preliminarmente si rileva che il dispositivo della sentenza impugnata riporta come dizione "rigetta l'appello", laddove la motivazione della sentenza conduce chiaramente al suo accoglimento.

Si tratta di evidente errore materiale, che questa Corte può rilevare al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato (Cass. 12.3.2012 n. 3863), ma che non può correggere, spettando tale attività al giudice a quo ai sensi dell'art. 287 c.p.c. e segg., (Cass. 7.11.2005 n. 21492).

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l'art. 366 bis c.p.c., - introdotto dall'art. 6 del decreto - i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall'art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l'enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l'inammissibilità - a norma dell'art. 366 bis c.p.c. - del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto - quindi - è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).

Inoltre, l'art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta -ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5, della stessa disposizione.

Nel primo caso ciascuna censura - come già detto - deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.

Nell'ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui all'art. 360 c.p.c.c., n. 5, (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso (c.d. momento di sintesi) - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).

I motivi - che denunciano la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione alla responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cose in custodia (strada) - investono la soluzione di una questione di diritto più volte esaminata dalla Corte di legittimità.

Essi, esaminati congiuntamente, sono fondati per le ragioni che seguono.

Sono principii consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di danni da cose in custodia i seguenti.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perchè possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass.19.5.2011 n. 1106; v. anche Cass. 11.3.2011 n. 5910).

Con riferimento, poi, alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.

Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. 13.3.2013 n. 6306; Cass. 5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass. 25.5.2010 n. 12695; Cass.7.4.2010 n. 8229; Cass. 20.11.2009 n. 24529; Cass. 19.11.2009 n. 24419; Cass. 25.7.2008 n. 20247; v. anche Cass. 28.9.2012 n. 16542).

Erroneamente, quindi, la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla non applicabilità della norma dell'art. 2051 c.c., ma di quella dell'art. 2043 c.c., imponendo al danneggiato l'onere di provare l'esistenza dell'insidia o del trabocchetto. La fattispecie, invece, dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio sulla base della norma dell'art. 2051 c.c., e dei principi, anche in tema di prova, sopra enunciati. Conclusivamente, il ricorso è accolto; la sentenza cassata e la causa rimessa alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2014.
Luca Ricci
Luca Ricci
Admin

Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 18.12.12

https://acromagna.forumattivo.it

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.