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Fano, accolto ricorso di un automobilista. Sanzione spedita in ritardo oltre 90 giorni

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Fano, accolto ricorso di un automobilista. Sanzione spedita in ritardo oltre 90 giorni Empty Fano, accolto ricorso di un automobilista. Sanzione spedita in ritardo oltre 90 giorni

Messaggio  Luca Ricci Lun Giu 09, 2014 11:45 pm

http://www.avvocatoandrearossi.it/2014/05/fano-accolto-ricorso-automobilista-sanzione-spedita-in-ritardo-giudice-non-pagata/
Fano, accolto ricorso di un automobilista. Sanzione spedita in ritardo. Il Giudice: “Non va pagata”.
autovelox_fano_rovigo_avvocatoandrearossi.it_CorrieredellaseraArticolo pubblicato su “il Corriere della sera”, mercoledì 22 maggio 2014

ROVIGO – Se una multa per eccesso di velocità viene spedita fuori tempo massimo non è valida. E’ quanto ha deciso il giudice di pace di Fano, che ha accolto un ricorso di un automobilista polesano sulla cinquantina, multato lo scorso settembre in autostrada dalla Polstrada locale, senza la contestazione immediata, per aver superato di 45 chilometri il limite orari di 90 posto in quel tratto. Assieme alla sanzione da 570, la perdita di sei punti e la sospensione della patente di guida.

La multa è stata però spedita materialmente al proprietario dell’automobile 102 giorni dopo lo scatto del velox in autostrada. A quel punto il polesano si rivolge all’avvocato Andrea Rossi per impugnare la sanzione, in base al principio che è stata inviata ben oltre il termine di 90 giorni che decorre dalla data di commissione dell’infrazione.

Il giudice di pace di Fano, competente per territorio, nei giorni scorso ha accolto il ricorso e annullato il verbale e le sanzioni previste. Dai documenti prodotti nella causa dall’avvocato Rossi, è emerso che il verbale della Polstrada locale non era stato effettivamente spedito nella data indicata dagli atti interni della Polizia stradale, ovvero in novembre. La multa era stata effettivamente partita verso la sua destinazione polesana da un ufficio postale di Roma lo scorso dicembre, oltre i 90 giorni dall’infrazione in autostrada. Il giudice di pace ha stabilito che la spedizione effettiva era quella che faceva testo, e non il caricamento dell’infrazione nel database della Polizia stradale locale.

In sostanza il verbale, spiega l’avvocato Rossi, “deve intendersi notificato nel momento in cui il plico viene effettivamente spedito e  non quando, come sosteneva la controparte, viene consegnato per la lavorazione all’ufficio postale dal quale, in base a un’apposita convenzione tra il Ministero e le Poste, viene poi trasferito ad altro ufficio per l’effettiva spedizione”. Secondo il legale rodigino la sentenza “è importante perché ha scardinato il procedimento di notifica A questo punto - conclude – molti altri verbali potrebbero venire annullati in base a questo precedente”.
Luca Ricci
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