NORME DI COMPORTAMENTO TRA PEDONI E CONDUCENTI DEI VEICOLI
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NORME DI COMPORTAMENTO TRA PEDONI E CONDUCENTI DEI VEICOLI
NORME DI COMPORTAMENTO TRA PEDONI E CONDUCENTI DEI VEICOLI
L’evoluzione del rapporto tra pedoni e veicoli, in termini di miglioramento della sicurezza
stradale, ha subito una svolta con l’invenzione delle strisce pedonali visibili a lunga distanza
e precedute da apposita segnaletica verticale. In un secondo tempo si è avuta l’introduzione
di appositi semafori pedonali nelle aree di maggior traffico o di maggior grado di
pericolosità. Negli ultimi tempi si assiste all’introduzione di nuove soluzioni per le strisce
pedonali, sempre di colore bianco, ma su fondo di colore rosso, blu o verde. Si tratta di
soluzioni non raccomandabili per la loro scarsa efficacia in termini di visibilità notturna: di
notte il migliore contrasto e la migliore visibilità si ottengono con i colori bianco della
segnaletica orizzontale e grigio/nero dell’asfalto. Più convincenti e funzionali sono, invece,
le soluzioni che prevedono un attraversamento rialzato rispetto alla sede stradale, in modo da
dare all’automobilista la sensazione di invadere un terreno non suo, dove la precedenza è del
pedone e il veicolo è un intruso. Il rialzo della sezione di attraversamento contribuisce anche
ad una maggiore visibilità ed induce i veicoli motorizzati al rallentamento.
IL PEDONE
Anche il pedone, al pari dei veicoli, deve mantenere dei comportamenti corretti nel momento
che si trova a far parte, con i mezzi di trasporto, dell’insieme circolante su una strada.
A chi cammina sono dedicati, soprattutto nelle città, itinerari specifici esclusivi e protetti,
comprendenti marciapiedi, sottopassi e sovrappassi: in diverse condizioni, tuttavia, ci si
trova a dover interagire con gli altri veicoli circolanti.
Per chiarire le giuste regole di comportamento che il pedone deve tenere in questi casi, si
riportano i due articoli specifici del Codice della Strada, sia per i diritti che per i doveri del
pedone e del conducente.
L’art. 190 del Codice della Strada stabilisce le regole di comportamento dei pedoni:
Comma 1: i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri
spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o
insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei
veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri
abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli
sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia
dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora prima
del tramonto del sole a mezz’ora dopo il suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla
carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto
obbligo di marciare su unica fila.
Comma 2: I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più
di 100 m dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in
senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o
per gli altri.
Comma 3: È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato
attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano,
anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
Comma 4: È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di
necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli
attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
Comma 5: I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
Comma 6: È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente
agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
Comma 7: Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da
motore, (…), possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le
modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade (…). (Comma così modificato dalla
Legge 29 luglio 2010, n. 120)
Comma 8: La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è
vietata sulla carreggiata delle strade.
Comma 9: È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri
acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
Comma 10: Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. (Comma così
modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e così da ultimo
modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008).
IL CONDUCENTE
Il Codice della Strada stabilisce regole comportamentali anche per il conducente nei
confronti dei pedoni, in particolare l’art. 191 recita:
Comma 1: Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono
fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la
precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad
attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i
conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un
attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio (...). (Comma così
modificato dalla Legge 29.07.2010 n° 120).
Comma 2: Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono
consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata,
di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
Comma 3: I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità
motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o
munita di bastone bianco – rosso in caso di persona sordo cieca, o comunque altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque
prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o
maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla
situazione di fatto (…).
Comma 4: Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 599. (Le parole: alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10,
sono state sostituite dalle seguenti: alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20 dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Comma poi così
modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e così da ultimo
modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008).
L’evoluzione del rapporto tra pedoni e veicoli, in termini di miglioramento della sicurezza
stradale, ha subito una svolta con l’invenzione delle strisce pedonali visibili a lunga distanza
e precedute da apposita segnaletica verticale. In un secondo tempo si è avuta l’introduzione
di appositi semafori pedonali nelle aree di maggior traffico o di maggior grado di
pericolosità. Negli ultimi tempi si assiste all’introduzione di nuove soluzioni per le strisce
pedonali, sempre di colore bianco, ma su fondo di colore rosso, blu o verde. Si tratta di
soluzioni non raccomandabili per la loro scarsa efficacia in termini di visibilità notturna: di
notte il migliore contrasto e la migliore visibilità si ottengono con i colori bianco della
segnaletica orizzontale e grigio/nero dell’asfalto. Più convincenti e funzionali sono, invece,
le soluzioni che prevedono un attraversamento rialzato rispetto alla sede stradale, in modo da
dare all’automobilista la sensazione di invadere un terreno non suo, dove la precedenza è del
pedone e il veicolo è un intruso. Il rialzo della sezione di attraversamento contribuisce anche
ad una maggiore visibilità ed induce i veicoli motorizzati al rallentamento.
IL PEDONE
Anche il pedone, al pari dei veicoli, deve mantenere dei comportamenti corretti nel momento
che si trova a far parte, con i mezzi di trasporto, dell’insieme circolante su una strada.
A chi cammina sono dedicati, soprattutto nelle città, itinerari specifici esclusivi e protetti,
comprendenti marciapiedi, sottopassi e sovrappassi: in diverse condizioni, tuttavia, ci si
trova a dover interagire con gli altri veicoli circolanti.
Per chiarire le giuste regole di comportamento che il pedone deve tenere in questi casi, si
riportano i due articoli specifici del Codice della Strada, sia per i diritti che per i doveri del
pedone e del conducente.
L’art. 190 del Codice della Strada stabilisce le regole di comportamento dei pedoni:
Comma 1: i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri
spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o
insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei
veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri
abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli
sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia
dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora prima
del tramonto del sole a mezz’ora dopo il suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla
carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto
obbligo di marciare su unica fila.
Comma 2: I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più
di 100 m dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in
senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o
per gli altri.
Comma 3: È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato
attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano,
anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
Comma 4: È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di
necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli
attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
Comma 5: I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
Comma 6: È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente
agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
Comma 7: Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da
motore, (…), possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le
modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade (…). (Comma così modificato dalla
Legge 29 luglio 2010, n. 120)
Comma 8: La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è
vietata sulla carreggiata delle strade.
Comma 9: È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri
acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
Comma 10: Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. (Comma così
modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e così da ultimo
modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008).
IL CONDUCENTE
Il Codice della Strada stabilisce regole comportamentali anche per il conducente nei
confronti dei pedoni, in particolare l’art. 191 recita:
Comma 1: Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono
fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la
precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad
attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i
conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un
attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio (...). (Comma così
modificato dalla Legge 29.07.2010 n° 120).
Comma 2: Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono
consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata,
di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
Comma 3: I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità
motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o
munita di bastone bianco – rosso in caso di persona sordo cieca, o comunque altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque
prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o
maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla
situazione di fatto (…).
Comma 4: Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 599. (Le parole: alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10,
sono state sostituite dalle seguenti: alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20 dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Comma poi così
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