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Guida in stato di ebbrezza: la sospensione della patente

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Messaggio  Luca Ricci Sab Feb 14, 2015 7:33 pm


Guida in stato di ebbrezza: la sospensione della patente

La sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza ha carattere cautelare ed è autonomamente impugnabile, ma se non si impugna diventa definitiva e il destinatario non può far valere davanti al giudice le proprie doglianze.

Nei casi di guida sotto l’influenza di alcool o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti il codice della strada prevede sanzioni penali e la sospensione della patente. La durata della sospensione della patente, in caso di guida ubriachi, varia a seconda della gravità dell’infrazione. In particolare:

1. con tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

2. con valori superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.

3. con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di un biennio.

Una recente sentenza della Cassazione [1] ha precisato che la sanzione della sospensione della patente, benché accessoria e avente natura cautelare, può essere autonomamente impugnabile, altrimenti diventa definitiva e il conducente non può più presentare ricorso al giudice.

La Cassazione ha ricordato come il codice della strada [2],in materia di conseguenze della guida in stato di ebbrezza, oltre a prevedere sanzioni penali e la sospensione della patente di guida quale sanzione amministrazione accessoria, prevede che con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica che deve avvenire entro il termine di sessanta giorni. 
La stessa disposizione aggiunge che, nell’ipotesi in cui dal suddetto accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, il Prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.

Secondo la Suprema Corte, è evidente che tale sospensione ha carattere cautelare ed è autonomamente impugnabile davanti al giudice [3].Infatti, in proposito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è impugnabile davanti al Giudice di Pace [4].

In conclusione: se non si impugna il provvedimento cautelare questo diventa definitivo. La mancata impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare ne consolida gli effetti, impedendo al destinatario di dedurre successivamente in qualsiasi sede giurisdizionale, doglianze sulla legittimità dell’atto.

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[1] Cass. sent. n. 20270/14 del 25.09.2014.
[2] Art. 186 cod. str.
[3] In forza dell’art. 205 cod. str.
[4] Con l’opposizione prevista dall’art. 22 l. n. 689/1981. -



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