Cassazione civile Sez. 2, Sentenza n. 558 del 11/01/2008 -Fotored installato in violazione alle norme dell'art 2 del decreto di omologazione dell'apparecchio.
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Cassazione civile Sez. 2, Sentenza n. 558 del 11/01/2008 -Fotored installato in violazione alle norme dell'art 2 del decreto di omologazione dell'apparecchio.
Fotored installato in violazione alle norme dell'art 2 del decreto di omologazione dell'apparecchio.
Il GdP accoglie il ricorso, il comune si appella in cassazione ma la corte rigetta, se lo strumento non è installatocome da prescrizioni l' accertamento non è regolare.
Cassazione civile Sez. 2, Sentenza n. 558 del 11/01/2008 -
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"le amministrazioni comunali hanno anche l’obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, necessarie a garantirne l’esatto funzionamento; ed, in particolare, quelle, contenute nell’art. 2 del decreto ministeriale 1130/04, relative alla collocazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche ritenute nella specie violate, con valutazioni in fatto, logicamente motivate e perciò insindacabili in questa sede."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di (..) ha impugnato, nei confronti di (..), con ricorso notificato il 18 maggio 2005, la sentenza del Giudice di pace di Lecce, depositata il 23 marzo 2005, che aveva annullato l’opposto verbale di contestazione della violazione dell’art. 146 comma 3 C.d.S., accertata dalla polizia municipale, per avere l’auto dell’opponente attraversato un incrocio nonostante il semaforo proiettasse luce rossa.
Lamenta la violazione degli artt. 201 comma 1 ter C.S. e 385 Reg. esec., nonché omessa, errata e insufficiente motivazione, atteso che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, che non aveva tenuto conto dell’effettiva realtà risultante dagli atti processuali, l’apparecchiatura di rilevamento della violazione non era posizionata a terra, ma, protetta in un armadio di acciaio, non poteva essere manomessa, ed il secondo scatto della foto riproduceva l’auto al centro dell’incrocio e non, come erroneamente sostenuto nella impugnata sentenza, quando già aveva superato l’incrocio.
L’intimato resiste.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P. U.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si palesa privo di giuridico fondamento.
Non sussiste, infatti l’asserita violazione di legge dato che il giudice di pace correttamente non ha considerato l’omologazione quale condizione sufficiente da sola a garantire il perfetto funzionamento delle apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni al semaforo rosso senza la presenza degli organi di polizia (cfr., recentemente, Cass. 17 novembre 2005 n. 23301 e 11 aprile 2006 n. 8465); ciò in quanto le amministrazioni comunali hanno anche l’obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, necessarie a garantirne l’esatto funzionamento; ed, in particolare, quelle, contenute nell’art. 2 del decreto ministeriale 1130/04, relative alla collocazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche ritenute nella specie violate, con valutazioni in fatto, logicamente motivate e perciò insindacabili in questa sede.
Palesemente infondato risulta, infatti, anche la doglianza concernente il denunciato vizio motivazionale, che sembra prospettare, in realtà, un inammissibile vizio revocatorio, denunciando una falsa rappresentazione della «realtà processuale», e che comunque implica accertamenti in fatto non consentiti nel giudizio di legittimità.
Al rigetto, segue la condanna alle spese.
Il GdP accoglie il ricorso, il comune si appella in cassazione ma la corte rigetta, se lo strumento non è installatocome da prescrizioni l' accertamento non è regolare.
Cassazione civile Sez. 2, Sentenza n. 558 del 11/01/2008 -
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"le amministrazioni comunali hanno anche l’obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, necessarie a garantirne l’esatto funzionamento; ed, in particolare, quelle, contenute nell’art. 2 del decreto ministeriale 1130/04, relative alla collocazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche ritenute nella specie violate, con valutazioni in fatto, logicamente motivate e perciò insindacabili in questa sede."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di (..) ha impugnato, nei confronti di (..), con ricorso notificato il 18 maggio 2005, la sentenza del Giudice di pace di Lecce, depositata il 23 marzo 2005, che aveva annullato l’opposto verbale di contestazione della violazione dell’art. 146 comma 3 C.d.S., accertata dalla polizia municipale, per avere l’auto dell’opponente attraversato un incrocio nonostante il semaforo proiettasse luce rossa.
Lamenta la violazione degli artt. 201 comma 1 ter C.S. e 385 Reg. esec., nonché omessa, errata e insufficiente motivazione, atteso che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, che non aveva tenuto conto dell’effettiva realtà risultante dagli atti processuali, l’apparecchiatura di rilevamento della violazione non era posizionata a terra, ma, protetta in un armadio di acciaio, non poteva essere manomessa, ed il secondo scatto della foto riproduceva l’auto al centro dell’incrocio e non, come erroneamente sostenuto nella impugnata sentenza, quando già aveva superato l’incrocio.
L’intimato resiste.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P. U.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si palesa privo di giuridico fondamento.
Non sussiste, infatti l’asserita violazione di legge dato che il giudice di pace correttamente non ha considerato l’omologazione quale condizione sufficiente da sola a garantire il perfetto funzionamento delle apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni al semaforo rosso senza la presenza degli organi di polizia (cfr., recentemente, Cass. 17 novembre 2005 n. 23301 e 11 aprile 2006 n. 8465); ciò in quanto le amministrazioni comunali hanno anche l’obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, necessarie a garantirne l’esatto funzionamento; ed, in particolare, quelle, contenute nell’art. 2 del decreto ministeriale 1130/04, relative alla collocazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche ritenute nella specie violate, con valutazioni in fatto, logicamente motivate e perciò insindacabili in questa sede.
Palesemente infondato risulta, infatti, anche la doglianza concernente il denunciato vizio motivazionale, che sembra prospettare, in realtà, un inammissibile vizio revocatorio, denunciando una falsa rappresentazione della «realtà processuale», e che comunque implica accertamenti in fatto non consentiti nel giudizio di legittimità.
Al rigetto, segue la condanna alle spese.
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