Rifiuta l'alcoltest? No all'aggravante dell'aver provocato un incidente - Cassazione penale, sez. IV, sentenza 25/08/2015 n° 35553
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Rifiuta l'alcoltest? No all'aggravante dell'aver provocato un incidente - Cassazione penale, sez. IV, sentenza 25/08/2015 n° 35553
Rifiuta l'alcoltest? No all'aggravante dell'aver provocato un incidente
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 25/08/2015 n° 35553
Al conducente che ha causato un incidente e si oppone all'alcoltest non può essere applicata l'aggravante prevista per chi viene trovato in stato di ebbrezza. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 25 agosto 2015, n. 35553.
Sebbene, stante il contrasto giurisprudenziale in atto, la questione è già stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 15757 del 9 aprile 2015, gli ermellini, al fine di evitare il maturare prossimo del termine di prescrizione, hanno stabilito che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente, di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strad., non sia configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, ex art. 186, comma 7, cod. strad.
Ciò che rileva maggiormente, secondo i giudici, è il dato testuale che emerge dal raffronto tra la definizione normativa dell'aggravante di cui al comma 2-bis “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale” e quella del reato di cui al comma 7 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5, il conducente è punito ...”: appare evidente la diversità ontologica tra il concetto di “conducente in stato di ebbrezza” che è elemento costitutivo dell'aggravante, e quello di “conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento di tale stato”.
In quest'ultimo caso, continua la Suprema Corte “infatti, è implicita la mancanza di un accertamento dello stato di ebbrezza,e dunque, del presupposto necessario perché possa parlarsi di “conducente in stato di ebbrezza”, essendo, per l'appunto, sanzionata la condotta del reo che si rifiuta di sottoporsi ad un simile accertamento”.
Così argomentando, la Cassazione dissente da alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità, secondo i quali la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 2013, n. 9318; Cass. pen., Sez. IV, 26 settembre 2014, n. 43845; Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2014, n. 3297; Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2015, n. 9170).
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 25/08/2015 n° 35553
Al conducente che ha causato un incidente e si oppone all'alcoltest non può essere applicata l'aggravante prevista per chi viene trovato in stato di ebbrezza. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 25 agosto 2015, n. 35553.
Sebbene, stante il contrasto giurisprudenziale in atto, la questione è già stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 15757 del 9 aprile 2015, gli ermellini, al fine di evitare il maturare prossimo del termine di prescrizione, hanno stabilito che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente, di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strad., non sia configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, ex art. 186, comma 7, cod. strad.
Ciò che rileva maggiormente, secondo i giudici, è il dato testuale che emerge dal raffronto tra la definizione normativa dell'aggravante di cui al comma 2-bis “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale” e quella del reato di cui al comma 7 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5, il conducente è punito ...”: appare evidente la diversità ontologica tra il concetto di “conducente in stato di ebbrezza” che è elemento costitutivo dell'aggravante, e quello di “conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento di tale stato”.
In quest'ultimo caso, continua la Suprema Corte “infatti, è implicita la mancanza di un accertamento dello stato di ebbrezza,e dunque, del presupposto necessario perché possa parlarsi di “conducente in stato di ebbrezza”, essendo, per l'appunto, sanzionata la condotta del reo che si rifiuta di sottoporsi ad un simile accertamento”.
Così argomentando, la Cassazione dissente da alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità, secondo i quali la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 2013, n. 9318; Cass. pen., Sez. IV, 26 settembre 2014, n. 43845; Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2014, n. 3297; Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2015, n. 9170).
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