✔ Illegittimità della sanzione amministrativa per violazione dell’art.28, co. 1, C.d.S.
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✔ Illegittimità della sanzione amministrativa per violazione dell’art.28, co. 1, C.d.S.
✔ Illegittimità della sanzione amministrativa per violazione dell’art.
28, co. 1, C.d.S.
Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che
Parte I: Motivi di nullità
siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119 comma 4, o ad esame di idoneità, i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica (art. 128, co. 1, C.d.S.).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE • L’applicazione della sanzione amministrativa pe- cuniaria, in caso di violazione dell’art. 128, co. 1, C.d.S., è motivo di opposizione. Tale articolo, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (Cass. Civ., I, sent. 12-1-2000, n. 276, rv. 532799).
28, co. 1, C.d.S.
Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che
Parte I: Motivi di nullità
siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119 comma 4, o ad esame di idoneità, i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica (art. 128, co. 1, C.d.S.).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE • L’applicazione della sanzione amministrativa pe- cuniaria, in caso di violazione dell’art. 128, co. 1, C.d.S., è motivo di opposizione. Tale articolo, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (Cass. Civ., I, sent. 12-1-2000, n. 276, rv. 532799).
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