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Cartella esattoriale originata da multe – la prescrizione è quinquennale

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Cartella esattoriale originata da multe – la prescrizione è quinquennale Empty Cartella esattoriale originata da multe – la prescrizione è quinquennale

Messaggio  Luca Ricci Gio Gen 03, 2013 10:56 pm

Cartella esattoriale originata da multe – la prescrizione è quinquennale


La prescrizione della cartella esattoriale originata da sanzioni del codice della strada è di cinque anni. La cartella esattoriale, infatti, non può essere trattata come una sentenza, che ha scadenza decennale. Così ha deciso il giudice di pace di Torino con la sentenza n. 11937 depositata il 30 dicembre 2011, relativa a un preavviso di fermo a seguito del manato pagamento di una sanzione del codice della strada. Nel caso specifico il concessionario per la riscossione ha comunicato che avrebbe proceduto al fermo amministrativo del veicolo una volta trascorsi oltre cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale. Ma il giudice di pace ha bloccato l’operazione. Vediamo la motivazione della pronuncia.

Secondo il concessionario per la riscossione il termine della cartella è decennale, in quanto la cartella va equiparata a un decreto ingiuntivo. Insomma la cartella sarebbe come una sentenza passata in giudicato, per cui l’articolo 2953 del codice civile prevede la prescrizione di dieci anni. Ma il giudice di pace ha rigettato questa equiparazione, in quanto la cartella non è idonea a passare in giudicato. Il giudice ha rilevato che il titolo esecutivo, nel caso di violazioni del codice della strada, è rappresentato dal verbale di accertamento e non dalla cartella esattoriale. La cartella, infatti, ha il ruolo di una intimazione di pagamento e ha lo scopo di mettere in mora il debitore, oltre che di interrompere la prescrizione. Infatti con la cartella incomincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall’articolo 28 della legge 689/1981. Secondo questo articolo il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La cartella esattoriale vale, quindi, come un mero atto di precetto, volto alla messa in mora del debitore e all’interruzione del termine prescrizionale. Tra l’altro la cartella (come l’ingiunzione fiscale) in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo e non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito. Se non produce effetti processuali, non si può applicare l’articolo 2953 del codice civile, in base al quale la prescrizione della sentenza è decennale a prescindere di quale sia il termine di prescrizione del diritto oggetto del giudizio.

In caso di contravvenzioni stradali, il termine di prescrizione è, dunque, di 5 anni, ai sensi dell’articolo 209 del codice della strada, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e che gli atti notificati successivamente, quali verbale e cartella esattoriale, fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.

Anche la Cassazione si è pronunciata in favore della applicabilità del termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione. In particolare la Cassazione ha stabilito che il diritto di riscossione dell’amministrazione comunale per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall’articolo 209 del codice della strada e dall’articolo 28 della legge n. 689/1981, decorrente dall’ atto di pignoramento, il quale, in quanto atto esecutivo idoneo ad interrompere la prescrizione, è senz’altro equiparato alla cartella esattoriale (Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio – 8 marzo 2010 n. 5570).
Luca Ricci
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