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nulla la multa per l'infrazione rilevata a mezzo autovelox sulla superstrada dalla Polizia Municipale

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Messaggio  Luca Ricci Dom Giu 09, 2013 11:32 am

Eccesso di velocità: nulla la multa per l'infrazione rilevata a mezzo autovelox sulla superstrada dalla Polizia Municipale che non riesce a provare la potestà sul tratto di strada indicato nel verbale

Tutela dei Diritti
16/05/2012

Lo “Sportello dei Diritti” conduce una campagna da anni contro gli strumenti di rilevazione delle infrazioni utilizzati solo per “far cassa” dalle amministrazioni comunali e non per le finalità di sicurezza cui dovrebbero essere demandati.
Una battaglia che tra alti e bassi dimostra però che molto spesso sono i comuni ad essere in difetto perché non applicano alla lettera leggi e regolamenti causando spesso abnormità e sanzioni illegittime che alcune volte hanno rasentato il ridicolo, con automobilisti sanzionati da due diversi comandi di polizia municipale alla stessa data, ora e luogo per errori probabilmente determinati dalla società appaltatrice del servizio autovelox, o tra gli altri il famigerato Fiat “Doblò”, “sorpreso” ad oltre la velocità del suono. Ma da raccontarne di episodi altrettanto risibili ce ne sono centinaia e centinaia.
Questa volta Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, segnala un’importante sentenza del Giudice di Pace di Camerino, la n. 842/12 della sezione civile, che ha bacchettato una prassi in voga tra molte amministrazioni comunali: quella di rilevare le infrazioni anche sulle strade che non sono sotto la loro competenza ma che ricadono nell’agro del comune.
Secondo il Giudice onorario, infatti, i vigili urbani non avendo competenza su tutto il territorio nazionale come gli agenti della polizia di Stato, non risultano essere legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui viene rilevata la violazione del codice della strada ricade entro il “feudo” di competenza del Comune cui appartengono gli agenti della polizia municipale che ha provveduto all’accertamento.
Al contempo, per evitare l’annullamento del verbale, l’ente avrebbe dovuto provare la propria potestà giuridica nel tratto in questione.
Il giudice di pace ha, quindi, accolto le doglianze presentate nel ricorso ed ha annullato il verbale elevato per la violazione dell’articolo 142 comma 8 del codice della strada.
Nel caso di specie, se è pur vero, che la velocità rilevata di 110 chilometri l’ora contro i 90 consentiti, è anche fondamentale che la stessa fosse stata accertata su una superstrada che è gestita dall’Anas anche se il tratto in cui transita l’automobilista all’atto della condotta multata rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che eleva la contravvenzione.
Lo stesso giudice di merito ha rilevato che nel caso in questione trattasi di una zona extraurbana ed ha osservato in punto di diritto riportandosi alla giurisprudenza di legittimità che i vigili urbani hanno competenza sul territorio del Comune ex articolo 65/1986 ma non sulle autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali che in base agli articoli 175 e 176 Cds risultano equipollenti alle prime (Cassazione 23813/09).
È persuasiva, per Giovanni D’Agata, la considerazione secondo cui l’amministrazione locale che non è né ente proprietario né gestore della superstrada non soltanto non ha titolo per svolgervi servizio di polizia stradale, né installare strumenti di rilevazione elettronica o segnaletica.
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Messaggio  Luca Ricci Dom Giu 09, 2013 11:33 am

http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13030:la-multa-per-eccesso-velocita-sulla-superstrada-e-nulla-se-fatta-da-municipale-la-polizia-municipale-non-risulta-non-legittimata-a-svolgere-il-servizio-di-polizia-stradale-sulle-strade-extraurbane-principali&catid=12&Itemid=109
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Messaggio  Luca Ricci Dom Giu 09, 2013 11:36 am

COMPETENZA TERRITORIALE DEI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE SU STRADE NON COMUNALI

Mario Tocci



(Avvocato in Cosenza e dottorando di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” nell’Università della Calabria)





Un problema sul quale a lungo si sono interrogate giurisprudenza e dottrina riguarda la competenza dei corpi di polizia municipale sulle strade non appartenenti al demanio degli enti territoriali di afferenza.

L’articolo 12, comma primo, lettera e), del Codice della Strada faculta i corpi di polizia municipale allo svolgimento delle funzioni di polizia stradale nell’ambito dei territori di competenza.

Disposizione ricalcata dall’articolo 5, comma primo, lettera b), della Legge 07 marzo 1986 n. 65, secondo cui la polizia municipale svolge servizi di polizia stradale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

Orbene, nell’ambito del territorio di competenza del corpo di polizia municipale non rientrano le strade non comunali ancorché queste il medesimo attraversino.

Pertanto il verbale di contestazione di illecito stradale formato da un corpo di polizia municipale a seguito di accertamento effettuato su strada statale ovvero provinciale ovvero regionale, ancorché attraversante il territorio dell’Amministrazione di afferenza, è viziato di incompetenza ed eccesso di potere.

La tesi testé illustrata è stata sostenuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Quanto alla giurisprudenza di merito, si segnalano le sentenze n. 5017/2009[1] e n. 2643/2008[2] e n. 1575/2004[3] del Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, n. 5942/2008[4] e n. 3868/2008[5] del Giudice di Pace del Mandamento di Bari e 13 gennaio 2009 del Giudice di Pace del Mandamento di Caserta[6].

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, notevole è la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 5771/2008.

Vale la pena, comunque, di offrire una nozione del concetto di territorio.

Il territorio è lo spazio entro il quale un Ente esercita le proprie potestà.

Tale definizione è stata in realtà coniata con riguardo al territorio dello Stato; tuttavia la sua adattabilità alla nozione del territorio di Ente Locale risulta possibile in virtù della sentenza n. 1101/1984 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

All’interno del territorio di un Ente Locale possono insistere beni la cui proprietà spetta ad altri soggetti.

Con riferimento alle strade, l’articolo 2 del Codice della Strada distingue tra strade statali, regionali, provinciali e comunali.

Per effetto del combinato disposto degli articoli 2, comma settimo, del Codice della Strada e 4, comma quarto, del relativo Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495), le strade extraurbane (diverse dalle autostrade) statali e/o regionali e/o provinciali possono essere classificate come strade comunali soltanto ove attraversino comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti e comunque a seguito di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale, che attribuisce un toponimo a tali arterie e le include nell’elenco toponomastico (resta salvo pertanto il rispetto delle norme in materia di intitolazione di strade).

In difetto della deliberazione testé argomentata, anche le strade extraurbane (diverse dalle autostrade) statali e/o regionali e/o provinciali che attraversino comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti non assumono la classificazione di strade comunali (orientamento fatto proprio dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con sentenza n. 762/1985).

Né tantomeno si può far valere la mappa catastale in contrasto (giusta sentenza n. 537/1978 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli).

Sulla qualificazione dell’inclusione nella toponomastica comunale come indice presuntivo della comunalità di una strada, l’orientamento giurisprudenziale è pressoché conforme, come dimostrato dalla sentenza n. 34/2003 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Pertanto una strada extraurbana (diversa da autostrada) statale e/o regionale e/o provinciale classificata come tale non è di proprietà comunale.

Il divisato principio è stato anche indirettamente affermato dalla giurisprudenza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sentenza n. 423/1994, aveva affermato che un’Amministrazione Comunale è carente di potere su strade che non le appartengano.

La Corte Suprema di Cassazione, invece, con sentenza n. 11361/1996, aveva negato la responsabilità di un’Amministrazione Comunale per insidia causativa di sinistro stradale su arteria non comunale ancorchè attraversante il territorio dell'Ente.
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