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COMPETENZA TERRITORIALE DEI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE SU STRADE NON COMUNALI

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Messaggio  Luca Ricci Dom Giu 09, 2013 11:36 am

COMPETENZA TERRITORIALE DEI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE SU STRADE NON COMUNALI

Mario Tocci



(Avvocato in Cosenza e dottorando di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” nell’Università della Calabria)





Un problema sul quale a lungo si sono interrogate giurisprudenza e dottrina riguarda la competenza dei corpi di polizia municipale sulle strade non appartenenti al demanio degli enti territoriali di afferenza.

L’articolo 12, comma primo, lettera e), del Codice della Strada faculta i corpi di polizia municipale allo svolgimento delle funzioni di polizia stradale nell’ambito dei territori di competenza.

Disposizione ricalcata dall’articolo 5, comma primo, lettera b), della Legge 07 marzo 1986 n. 65, secondo cui la polizia municipale svolge servizi di polizia stradale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

Orbene, nell’ambito del territorio di competenza del corpo di polizia municipale non rientrano le strade non comunali ancorché queste il medesimo attraversino.

Pertanto il verbale di contestazione di illecito stradale formato da un corpo di polizia municipale a seguito di accertamento effettuato su strada statale ovvero provinciale ovvero regionale, ancorché attraversante il territorio dell’Amministrazione di afferenza, è viziato di incompetenza ed eccesso di potere.

La tesi testé illustrata è stata sostenuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Quanto alla giurisprudenza di merito, si segnalano le sentenze n. 5017/2009[1] e n. 2643/2008[2] e n. 1575/2004[3] del Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, n. 5942/2008[4] e n. 3868/2008[5] del Giudice di Pace del Mandamento di Bari e 13 gennaio 2009 del Giudice di Pace del Mandamento di Caserta[6].

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, notevole è la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 5771/2008.

Vale la pena, comunque, di offrire una nozione del concetto di territorio.

Il territorio è lo spazio entro il quale un Ente esercita le proprie potestà.

Tale definizione è stata in realtà coniata con riguardo al territorio dello Stato; tuttavia la sua adattabilità alla nozione del territorio di Ente Locale risulta possibile in virtù della sentenza n. 1101/1984 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

All’interno del territorio di un Ente Locale possono insistere beni la cui proprietà spetta ad altri soggetti.

Con riferimento alle strade, l’articolo 2 del Codice della Strada distingue tra strade statali, regionali, provinciali e comunali.

Per effetto del combinato disposto degli articoli 2, comma settimo, del Codice della Strada e 4, comma quarto, del relativo Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495), le strade extraurbane (diverse dalle autostrade) statali e/o regionali e/o provinciali possono essere classificate come strade comunali soltanto ove attraversino comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti e comunque a seguito di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale, che attribuisce un toponimo a tali arterie e le include nell’elenco toponomastico (resta salvo pertanto il rispetto delle norme in materia di intitolazione di strade).

In difetto della deliberazione testé argomentata, anche le strade extraurbane (diverse dalle autostrade) statali e/o regionali e/o provinciali che attraversino comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti non assumono la classificazione di strade comunali (orientamento fatto proprio dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con sentenza n. 762/1985).

Né tantomeno si può far valere la mappa catastale in contrasto (giusta sentenza n. 537/1978 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli).

Sulla qualificazione dell’inclusione nella toponomastica comunale come indice presuntivo della comunalità di una strada, l’orientamento giurisprudenziale è pressoché conforme, come dimostrato dalla sentenza n. 34/2003 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Pertanto una strada extraurbana (diversa da autostrada) statale e/o regionale e/o provinciale classificata come tale non è di proprietà comunale.

Il divisato principio è stato anche indirettamente affermato dalla giurisprudenza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sentenza n. 423/1994, aveva affermato che un’Amministrazione Comunale è carente di potere su strade che non le appartengano.

La Corte Suprema di Cassazione, invece, con sentenza n. 11361/1996, aveva negato la responsabilità di un’Amministrazione Comunale per insidia causativa di sinistro stradale su arteria non comunale ancorchè attraversante il territorio dell'Ente.
Luca Ricci
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