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Decreto Ministeriale N. 557 del 30/11/1999 - piste ciclabili pedonali

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Decreto Ministeriale N. 557 del 30/11/1999  - piste ciclabili pedonali  Empty Decreto Ministeriale N. 557 del 30/11/1999 - piste ciclabili pedonali

Messaggio  Luca Ricci Mer Set 04, 2013 9:10 pm

Decreto Ministeriale N. 557 del 30/11/1999

emessa da: Ministero dei lavori pubblici

Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 225 del 26/09/2000

Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili .

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, "Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica", che prevede l'adozione
con decreto ministeriale di un regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 2816 del 27 ottobre 1999);
A d o t t a
il seguente regolamento:

Capo I
Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili

Art. 1.
Premessa
1. Nella presente sezione sono individuati le linee guida per la
progettazione degli itinerari ciclabili e gli elementi di qualita'
delle diverse parti degli itinerari medesimi. Gli itinerari ciclabili
si identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti,
sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia
riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso
pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata
stradale). Dette linee guida sono finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi fondamentali di sicurezza e di sostenibilita' ambientale
della mobilita': obiettivi che devono essere perseguiti in maniera
organica, valutando di volta in volta le strategie e le proposte che
meglio rispondono agli stessi.

Art. 2.
Finalita' e criteri di progettazione
1. Le finalita' ed i criteri da considerare a livello generale di
pianificazione e dettagliato di progettazione, nella definizione di
un itinerario ciclabile sono:
a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilita' ciclistica
e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a motore nelle aree
urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che si
ritiene possa raggiungersi delle localita' interessate, con
preminente riferimento alla mobilita' lavorativa, scolastica e
turistica;
b) puntare all'attrattivita', alla continuita' ed alla
riconoscibilita' dell'itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi
piu' brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini
sull'origine e la destinazione dell'utenza ciclistica;
c) valutare la redditivita' dell'investimento con riferimento
all'utenza reale e potenziale ed in relazione all'obiettivo di
ridurre il rischio d'incidentalita' ed i livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico;
d) verificare l'oggettiva fattibilita' ed il reale utilizzo degli
itinerari ciclabili da parte dell'utenza, secondo le diverse fasce
d'eta' e le diverse esigenze, per le quali e' necessario siano
verificate ed ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche
dei percorsi.

Art. 3.
Strumenti di pianificazione
1. Al fine di predisporre interventi coerenti con le finalita' ed i
criteri anzidetti gli enti locali si dotano dei seguenti strumenti di
pianificazione e di progettazione:
a) un piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale siano
previsti gli interventi da realizzare, comprensivo dei dati sui
flussi ciclistici, delle lunghezze dei tracciati, della stima
economica di spesa e di una motivata scala di priorita' e di tempi di
realizzazione. Il livello di indagini preliminari e di dettaglio
degli elaborati di piano deve essere adeguato alla estensione
dimensionale della rete ciclabile ed alla complessita' del modello di
organizzazione della circolazione delle altre componenti di traffico.
Nell'ambito di tale piano e' ammessa la possibilita' di considerare
itinerari isolati che rispettino comunque le finalita' ed i criteri
di progettazione indicati all'articolo 2. Per i comuni che sono
tenuti alla predisposizione del Piano urbano del traffico (PUT), ai
sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il piano della rete ciclabile deve essere inserito in maniera
organica, quale piano di settore, all'interno del PUT, secondo le
indicazioni delle direttive ministeriali pubblicate nel supplemento
ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995. Per i
comuni non tenuti alla predisposizione del PUT occorre comunque
procedere ad una verifica di compatibilita', soprattutto ai fini
della sicurezza, con le altre modalita' di trasporto;
b) i progetti degli itinerari ciclabili, previsti dal piano di
cui al punto a), che prevedano anche, ove necessario, la
riqualificazione dello spazio stradale circostante; in particolare, i
progetti devono considerare e prevedere adeguate soluzioni per
favorire la sicurezza della mobilita' ciclistica nei punti di maggior
conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni, accessi a
nodi attrattivi, ecc.).

Art. 4.
Ulteriori elementi per la progettazione
1. Gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato o
di collegamento con i centri abitati limitrofi, possono comprendere
le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla
sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:
a) piste ciclabili in sede propria;
b) piste ciclabili su corsia riservata;
c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
2. Gli itinerari ciclabili possono essere utilizzati per esigenze
prevalentemente legate alla mobilita' lavorativa e scolastica quale
sistema alternativo di trasporto per la risoluzione - anche se
parziale - dei maggiori problemi di congestione del traffico urbano o
per esigenze prevalentemente turistiche e ricreative.
3. Per la progettazione degli itinerari ciclabili devono essere
tenuti inoltre presenti, in particolare, i seguenti elementi:
a) nelle opere di piattaforma stradale: la regolarita' delle
superfici ciclabili, gli apprestamenti per le intersezioni a raso e
gli eventuali sottopassi o sovrappassi compresi i loro raccordi, le
sistemazioni a verde, le opere di raccolta delle acque meteoriche
anche con eventuali griglie, purche' quest'ultime non determinino
difficolta' di transito per i ciclisti, ecc.;
b) nella segnaletica stradale: oltre ai tradizionali cartelli
(segnaletica verticale), le strisce (segnaletica orizzontale) e gli
impianti semaforici, le indicazionidegli attraversamenti ciclabili,
le colonnine luminose alle testate degli elementi spartitraffico
fisicamente invalicabili, i delineatori di corsia, ecc.;
c) nell'illuminazione stradale: gli impianti speciali per la
visualizzazione notturna degli attraversamenti a raso, che devono
tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone
d'ombra, ecc.;
d) nelle attrezzature: le rastrelliere per la sosta dei
velocipedi e, specialmente sulle piste ad utilizzazione turistica,
panchine e zone d'ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua
potabile ogni 5 km di pista, punti telefonici od in alternativa
indicazione dei punti piu' vicini, ecc.
4. Nel capo II del presente regolamento sono definite le norme da
rispettare per la progettazione e la realizzazione delle piste
ciclabili, mentre per i percorsi promiscui, le cui caratteristiche
tecniche esulano dalla disciplina delle presenti norme, vengono
fornite unicamente le indicazioni riportate ai commi 5 e 6.
5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la
figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di
parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui
l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entita' del traffico
ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste
ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere
altresi' realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica,
su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti
delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le
stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la
realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso
pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare
continuita' alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali
casi, si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende
utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:
a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi
fissati per le piste ciclabili all'articolo 7;
b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attivita' attrattrici
di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad
alta densita' abitativa, ecc.
6. I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i
veicoli a motore, rappresentano la tipologia di itinerari a maggiore
rischio per l'utenza ciclistica e pertanto gli stessi sono ammessi
per dare continuita' alla rete di itinerari prevista dal piano della
rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per
motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali,
realizzare piste ciclabili. Per i suddetti percorsi e' necessario
intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale,
attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali
previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di
velocita' - in particolare del tipo ad effetto ottico e con
esclusione dei dossi - ecc.) che comunque puntino alla riduzione
dell'elemento di maggiore pericolosita' rappresentato dal
differenziale di velocita' tra le due componenti di traffico,
costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.
7. Al fine di garantire nel tempo l'accessibilita' degli itinerari
e la sicurezza della circolazione, le piste ed i percorsi promiscui
devono essere costantemente oggetto di interventi di manutenzione.

Art. 5.
Fattibilita' tecnico-economica
1. E' opportuno, specialmente per finanziamenti e contributi
esterni concessi all'ente proprietario dell'itinerario ciclabile, che
il relativo progetto sia corredato da analisi di fattibilita'
tecnico-economica. A tale analisi concorrono, oltre che il rispetto
dei criteri e degli standards progettuali indicati negli articoli
successivi, con particolare riguardo a quanto prescritto all'articolo
6, comma 6, anche i risultati di specifiche valutazioni della
redditivita' degli interventi previsti.
2. In mancanza di metodi di analisi piu' approfonditi, si puo'
assumere quale indicatore della redditivita' dell'investimento il
rapporto "lire investite/ciclisti x km", riferito almeno ai primi due
anni di entrata in esercizio dell'itinerario.
3. Nel computo delle "lire investite" rientrano tutte le spese per
la realizzazione e l'arredo delle piste o dei percorsi in progetto,
comprese quelle relative agli eventuali rifacimenti di pavimentazioni
stradali ed adeguamenti dell'illuminazione pubblica, del verde
stradale e del sistema di convogliamento delle acque piovane nella
rete fognaria esistente, nonche' le spese relative al soddisfacimento
della domanda di sosta per i velocipedi. In tale computo sono,
inoltre, da includere le spese di esercizio per le opere,
attrezzature ed arredi previsti, da riferire alla media annuale dei
primi dieci anni di esercizio.
4. Nel computo dei "ciclisti x km" puo' farsi riferimento alla
percorrenza annua complessiva nei primi due anni di esercizio
dell'itinerario in esame, a partire dalla intensita' di traffico
ciclistico prevista per l'ora ed il giorno di punta nei periodi
lavorativi e scolastici sui vari tronchi in progetto. L'anzidetta
previsione di traffico va documentata con l'esposizione dei flussi
ciclistici e veicolari, individuali e collettivi, gia' in atto sugli
attuali percorsi in promiscuo ricadenti nella fascia di influenza
dell'itinerario in progetto, in modo tale da evidenziare - in
particolare - la quota di traffico ciclistico in atto e quella
prevista come trasferimento dagli altri modi di trasporto.

Capo II
Principali standards progettuali per le piste ciclabili

Art. 6.
Definizioni, tipologia e localizzazione
1. Pista ciclabile: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
2. La pista ciclabile puo' essere realizzata:
a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la
sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a
motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali
fisicamente invalicabili;
b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad
unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia
destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto
a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia
costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale
o da delimitatori di corsia;
c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o
doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la
realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia
ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.
3. Possono comunque sussistere piste ciclabili formate da due
corsie riservate contigue nei seguenti casi:
a) sulle strade pedonali, qualora l'intensita' del traffico
ciclistico in rapporto a quello pedonale ne richieda la
realizzazione; in tale caso si tratta di corsie di opposto senso di
marcia ubicate in genere al centro della strada;
b) sulla carreggiata stradale, qualora l'intensita' del traffico
ciclistico ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di
corsie ciclabili nello stesso senso di marcia ubicate sempre in
destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore.
Tale soluzione e' obbligatoria quando sussistono condizioni di
particolare intensita' del traffico ciclistico ed il suo flusso
risulti superiore a 1.200 unita'/ora, per almeno due periodi di punta
non inferiori a quindici minuti nell'arco delle ventiquattro ore.
4. Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica
dimostrazione di validita' tecnica della loro adozione ai fini della
sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conflittualita'
su aree di intersezione, non e' consentita la realizzazione di piste
ciclabili a doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo
stesso lato della piattaforma stradale.
5. In area urbana la circolazione ciclistica va indirizzata
prevalentemente su strade locali e, laddove sia pre-visto che si
svolga con una consistente intensita' su strade della rete
principale, la stessa va adeguatamente protetta attraverso la
realizzazione di piste ciclabili.
6. In generale e con riferimento specifico alla tipologia delle
strade indicata nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' da
osservare che:
a) sulle autostrade, extraurbane ed urbane, e sulle strade
extraurbane principali, la circolazione ciclistica e' vietata, ai
sensi dell'articolo 175 del suddetto decreto legislativo, e da
indirizzare sulle relative strade di servizio;
b) sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di
scorrimento le piste ciclabili - ove occorrano - devono essere
realizzate in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi
percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi;
c) sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali
extraurbane, le piste ciclabili possono essere realizzate oltre che
in sede propria, anche su corsie riservate;
d) sulle strade locali urbane, le piste ciclabili - ove occorrano
- devono essere sempre realizzate su corsie riservate.

Art. 7.
Larghezza delle corsie e degli spartitraffico
1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi,
nonche' dello spazio per l'equilibrio e di un opportuno franco
laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia
ciclabile, comprese le strisce di margine, e' pari ad 1,50 m; tale
larghezza e' riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due
corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una
larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.
2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie
riservate, la larghezza della corsia ciclabile puo' essere
eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreche' questo valore
venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile
e tale circostanza sia opportunamente segnalata.
3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi
inderogabili per le piste sulle quali e' prevista la circolazione
solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali e' ammessa
la circolazione di velocipedi a tre o piu' ruote, le suddette
dimensioni devono essere opportunamente adeguate tenendo conto dei
limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall'articolo 50 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che
separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata
ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.

Art. 8.
Velocita' di progetto e caratteristiche plano-altimetriche
1. La velocita' di progetto, a cui correlare in particolare le
distanze di arresto e quindi le lunghezze di visuale libera, deve
essere definita per ciascun tronco delle piste ciclabili, tenuto
conto che i ciclisti in pianura procedono in genere ad una velocita'
di 20-25 km/h e che in discesa con pendenza del 5% possono
raggiungere velocita' anche superiori a 40 km/h.
2. Nella valutazione delle distanze di arresto si deve tenere conto
di un tempo di percezione e decisione variabile tra un minimo, pari
ad un secondo, per le situazioni urbane, ed un massimo di 2,5 secondi
per le situazioni extraurbane, nonche' di un coefficiente di aderenza
longitudinale da relazionare al tipo di pavimentazione adottata e,
comunque, non superiore a 0,35.
3. Nel caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria,
indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri tipi di utenza
stradale, la pendenza longitudinale delle singole livellette non puo'
generalmente superare il 5%, fatta eccezione per le rampe degli
attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali puo'
adottarsi una pendenza massima fino al 10%. Ai fini dell'ampia
fruibilita' delle piste ciclabili da parte della relativa utenza, la
pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata su basi
chilometriche, non deve superare il 2% salvo deroghe documentate da
parte del progettista e purche' sia in ogni caso garantita la piena
fruibilita' da parte dell'utenza prevista.
4. I valori di pendenza longitudinale massima (media e puntuale)
esposti al comma 3 devono essere utilizzati anche come riferimento
sostanziale per l'individuazione dei percorsi di piste ciclabili da
realizzare su strade destinate prevalentemente al traffico veicolare
o in adiacenza alle stesse, in concomitanza ai criteri progettuali
esposti all'articolo 6, comma 6.
5. I raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste
ciclabili devono essere commisurati alla velocita' di progetto
prevista e, in genere, devono risultare superiori a 5,00 m (misurati
dal ciglio interno della pista); eccezionalmente, in aree di
intersezione ed in punti particolarmente vincolati, detti raggi di
curvatura possono essere ridotti a 3,00 m, purche' venga rispettata
la distanza di visuale libera e la curva venga opportunamente
segnalata, specialmente nel caso e nel senso di marcia rispetto al
quale essa risulti preceduta da una livelletta in discesa.
6. Il sovralzo in curva deve essere commisurato alla velocita' di
progetto ed al raggio di curvatura adottato, tenuto conto sia di un
adeguato coefficiente di aderenza trasversale, sia del fatto che per
il corretto drenaggio delle acque superficiali e' sufficiente una
pendenza trasversale pari al 2%, con riferimento a pavimentazioni
stradali con strato di usura in conglomerato bituminoso.
7. Ferme restando le limitazioni valide per tutti i veicoli,
comprese quelle inerenti a particolari zone di aree urbane (ad
esempio zone con limite di velocita' di 30 km/h), specifiche
limitazioni di velocita', per singoli tronchi di piste ciclabili,
dovranno essere adottate in tutti quei casi in cui le caratteristiche
plano-altimetriche del tracciato possono indurre situazioni di
pericolo per i ciclisti, specialmente se sia risultato impossibile
rispettare i criteri e gli standards progettuali precedentemente
indicati (per strettoie, curve a raggio minimo precedute da
livellette in discesa, ecc.).

Art. 9.
Attraversamenti ciclabili
1. Gli attraversamenti delle carreggiate stradali effettuati con
piste ciclabili devono essere realizzati con le stesse modalita'
degli attraversamenti pedonali, tenendo conto di comportamenti
dell'utenza analoghi a quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti
richiesti dall'utenza ciclistica (ad esempio per la larghezza delle
eventuali isole rompitratta per attraversamenti da effettuare in piu'
tempi).
2. Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso
promiscuo con i veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili su
corsia riservata devono in genere affiancarsi al lato interno degli
attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la
circolazione a rotatoria con senso unico antiorario sull'intersezione
medesima.
3. Per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti
(piste ciclabili in sede propria) va in genere preferita la soluzione
in sottopasso, rispetto a quella in sovrappasso, assicurando che la
pendenza longitudinale massima delle rampe non superi il 10% e
vengano realizzate, nel caso di sovrappasso, barriere protettive
laterali di altezza non inferiore ad 1,50 m.

Art. 10.
Segnaletica stradale
1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla
segnaletica stradale previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, le piste ciclabili devono
essere provviste della specifica segnaletica verticale di cui ai
commi 9 e 10 dell'articolo 122 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni
interruzione e dopo ogni intersezione.
2. Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e
scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico, anche se
la pavimentazione delle stesse e' contraddistinta nel colore da
quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a
motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere segnalato, con apposite
frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione
della pista.

Art. 11.
Aree di parcheggio
1. Ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato
dall'individuazione dei luoghi e delle opere ed attrezzature
necessarie a soddisfare la domanda di sosta per i velocipedi ed
eventuali altre esigenze legate allo sviluppo della mobilita'
ciclistica, senza che si abbiano intralci alla circolazione stradale,
specialmente dei pedoni. L'individuazione in questione si riferisce,
in particolare, sia ai poli attrattori di traffico sia ai nodi di
interscambio modale.
2. Nei nuovi parcheggi per autovetture ubicati in contiguita' alle
piste ciclabili, debbono essere previste superfici adeguate da
destinare alla sosta dei velocipedi.

Art. 12.
Superfici ciclabili
1. Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la
regolarita' delle superfici per garantire condizioni di agevole
transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle
pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti.
2. Sulle piste ciclabili non e' consentita la presenza di griglie
di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all'asse
delle piste stesse, ne' con elementi trasversali tali da determinare
difficolta' di transito ai ciclisti.

Capo III
Disposizioni transitorie

Art. 13.
Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per le
opere il cui progetto definitivo sia approvato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 novembre 1999

Il Ministro dei lavori pubblici
Micheli
Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Treu
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 1
Luca Ricci
Luca Ricci
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