approvazione ultralyte della eltraff
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approvazione ultralyte della eltraff
Decreto del Capo Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale n.1824 del 20.03.2000 - Dispositivo misuratore di velocità ELTRAFF SRL - Via T. Tasso, 46 - Concorezzo (MI)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE
IL CAPO DELL'ISPETTORATO
Prot. n° 1824
VISTI gli artt. 45 e 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo Codice della Strada;
VISTI gli artt. 192 e 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificato rispettivamente dagli artt. 111 e 197 del D.P.R. 16 settembre 1996 n.610;
VISTA la domanda in data 6 aprile 1999 con la quale la Ditta ELTRAFF S.r.l. con la sede in Via T. Tasso, 46 - Concorezzo (MI) ha chiesto l'approvazione di un misuratore di velocità dei veicoli per l'accertamento di infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominate Telelaser ULTRALYTE; '
VISTO il voto n. 32 reso nell'adunanza del 1 marzo 2000 con il quale la V° Sezione de! Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta con prescrizioni.
DECRETA
Art. 1 - E' approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato “Telelaser ULTRALYTE" prodotto dalla Ditta Eltraff S.r.l. con sede in Va T. Tasso, 46 - Concorezzo (MI) ai sensi e per gli effetti dell'art.192 D.P.R. 16 dicembre 1992. n.495 con la prescrizione che sull'apparecchiatura sia apposta una targhetta che ¬ammonisca circa il divieto di uso improprio dell'apparecchio stesso, quale ad esempio il puntamento del misuratore verso il volto di persone a breve distanza.
Art. 2 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso -in lingua italiana nella versione inviata a questo Ispettorato dalla Ditta ELTRAFF S.r.l. in data 23-02-2000.
Art. 3 - Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero - Ispettorato Generale per la Circolazione e . la Sicurezza Stradale - e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonchè del marchio del fabbricante.
Art. 4 - L'approvazione del dispositivo misuratore di velocità denominato °Telelaser ULTRALYTE" ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
Art. 5 - II secondo esemplare del prototipo dispositivo misuratore di velocità denominato "Telelaser ULTRALYTE", munito della targhetta di identificazione rilasciata da questo Ministero dovrà essere conservato e mantenuto in perfetta efficienza presso la sede della ditta Eltraff S.r.l. per almeno 5 anni dopo la scadenza dell'approvazione. '
Roma, 20 marzo 2000
Il Capo dell’Ispettorato
Dott.Ing.Pasquale CIALDINI
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE
IL CAPO DELL'ISPETTORATO
Prot. n° 1824
VISTI gli artt. 45 e 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo Codice della Strada;
VISTI gli artt. 192 e 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificato rispettivamente dagli artt. 111 e 197 del D.P.R. 16 settembre 1996 n.610;
VISTA la domanda in data 6 aprile 1999 con la quale la Ditta ELTRAFF S.r.l. con la sede in Via T. Tasso, 46 - Concorezzo (MI) ha chiesto l'approvazione di un misuratore di velocità dei veicoli per l'accertamento di infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominate Telelaser ULTRALYTE; '
VISTO il voto n. 32 reso nell'adunanza del 1 marzo 2000 con il quale la V° Sezione de! Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta con prescrizioni.
DECRETA
Art. 1 - E' approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato “Telelaser ULTRALYTE" prodotto dalla Ditta Eltraff S.r.l. con sede in Va T. Tasso, 46 - Concorezzo (MI) ai sensi e per gli effetti dell'art.192 D.P.R. 16 dicembre 1992. n.495 con la prescrizione che sull'apparecchiatura sia apposta una targhetta che ¬ammonisca circa il divieto di uso improprio dell'apparecchio stesso, quale ad esempio il puntamento del misuratore verso il volto di persone a breve distanza.
Art. 2 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso -in lingua italiana nella versione inviata a questo Ispettorato dalla Ditta ELTRAFF S.r.l. in data 23-02-2000.
Art. 3 - Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero - Ispettorato Generale per la Circolazione e . la Sicurezza Stradale - e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonchè del marchio del fabbricante.
Art. 4 - L'approvazione del dispositivo misuratore di velocità denominato °Telelaser ULTRALYTE" ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
Art. 5 - II secondo esemplare del prototipo dispositivo misuratore di velocità denominato "Telelaser ULTRALYTE", munito della targhetta di identificazione rilasciata da questo Ministero dovrà essere conservato e mantenuto in perfetta efficienza presso la sede della ditta Eltraff S.r.l. per almeno 5 anni dopo la scadenza dell'approvazione. '
Roma, 20 marzo 2000
Il Capo dell’Ispettorato
Dott.Ing.Pasquale CIALDINI
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