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SPESE DI NOTIFICA decreto 12 settembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

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Messaggio  Luca Ricci Sab Mag 31, 2014 12:49 pm

SPESE DI NOTIFICA decreto 12 settembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2012, n. 254 il decreto 12 settembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante «Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato». Il provvedimento risponde all’esigenza di aggiornare la determinazione delle spese di notifica ripetibili al mutato costo del servizio postale nonché all’introduzione di ulteriori formalità notificatorie.
In particolare, in base all’art. 1 del decreto «sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del c.p.c., ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative».
L’ammontare delle spese ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di:
a) euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
b) euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, n. 600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
L’ammontare delle spese, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di euro 8,35 per le notifiche eseguite all’estero, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.

Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
Luca Ricci
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