VISIBILITA' PEDONE / CONDUCENTE VEICOLO E VICEVERSA NEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
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VISIBILITA' PEDONE / CONDUCENTE VEICOLO E VICEVERSA NEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Particolare attenzione deve essere posta all’analisi della distanza di visibilità (Dv): ossia la
lunghezza della parte di strada che il conducente del veicolo riesce a vedere davanti a sé
quando percorre una strada, da raffrontare con la distanza necessaria all’arresto del veicolo.
La distanza di visibilità deve essere tale da consentire al conducente di percepire la presenza
dell’eventuale ostacolo, nel caso dell’attraversamento pedonale costituito da pedoni che
attraversano la carreggiata o sono in procinto di attraversarla, decidere, inoltre, di effettuare
la manovra di frenatura e quindi arrestare il veicolo. Questa distanza dipende dal limite di
velocità, vigente in quella strada, e dalla capacità di reazione del conducente. Tale distanza
deve essere pari almeno alla minima distanza di arresto del veicolo alla data velocità,
considerando la pavimentazione bagnata con un velo idrico di 0,5 mm (situazione di
sicurezza, rif. D.M. 5/11/2001); nel dettaglio:
o Dv30 = 30 m con v = 30 km/h;
o Dv50 = 75 m con v = 50 km/h;
o Dv70 = 105 m con v =70 km/h.
gli attraversamenti pedonali in strade urbane locali devono essere posizionati a non più di 200 metri e a non meno di 100 metri uno dall'altro, per una larghezza minima di metri 3.
lunghezza della parte di strada che il conducente del veicolo riesce a vedere davanti a sé
quando percorre una strada, da raffrontare con la distanza necessaria all’arresto del veicolo.
La distanza di visibilità deve essere tale da consentire al conducente di percepire la presenza
dell’eventuale ostacolo, nel caso dell’attraversamento pedonale costituito da pedoni che
attraversano la carreggiata o sono in procinto di attraversarla, decidere, inoltre, di effettuare
la manovra di frenatura e quindi arrestare il veicolo. Questa distanza dipende dal limite di
velocità, vigente in quella strada, e dalla capacità di reazione del conducente. Tale distanza
deve essere pari almeno alla minima distanza di arresto del veicolo alla data velocità,
considerando la pavimentazione bagnata con un velo idrico di 0,5 mm (situazione di
sicurezza, rif. D.M. 5/11/2001); nel dettaglio:
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o Dv50 = 75 m con v = 50 km/h;
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