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modulo fac simile per richiedere annullamento per autotutela verbale autovelox

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modulo fac simile per richiedere annullamento per autotutela verbale autovelox  Empty modulo fac simile per richiedere annullamento per autotutela verbale autovelox

Messaggio  Luca Ricci Lun Giu 29, 2015 8:02 pm

Questo modulo da consegnare alla forza di polizia che ha rilevato l'infrazione, serve per chiedere l'annullamento in autotutela a chi ha un verbale autovelox in mano e non ha ancora ricorso o pagato ed è ancora nei termini per presentare ricorso, calcolate bene il loro tempo di risposta ( nel modulo è di 10 giorni ma potete fare anche 5 se i termini vi stanno scadendo) in sostanza che non si oltrepassino i termini per presentare ricorso al giudice di pace (30 giorni dalla notifica) o dal prefetto (60 giorni dalla notifica) in caso di risposta negativa o di mancata risposta dell'organo di Polizia che ha rilevato l'infrazione.
buona fortuna a chi ci prova ( io ne ho consegnati 9 oggi....)


Spett/le XXXXXXXX  di XXXX
via XXXX  n. XXX – cap XXXXX
città - provincia


Oggetto : Richiesta annullamento in autotutela verbale autovelox

Si è rivolto a questo studio il sig. XXXXXXXXX residente a XXXXX in via XXXXX n. XXX, proprietario del veicolo XXXX targato XXxxxXX al quale è stato da Voi notificato tramite raccomandata il giorno XX xxxxxx 2015 un verbale di violazione al codice della strada (art. 142/X) n. xxxxxxxxxxxxxx  del XX/XX/2015.

La violazione è stata accertata con strumentazione autovelox del quale si contesta la regolarità sia documentale che strumentale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 ha rilevato che gli apparati di rilevamento velocità di cui al C.d.S. sono strumenti di misura, e come tali soggetti alle normative in materia di metrologia legale, i riferimenti sono il Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure n. 7088 del 1890 e Regolamento per la Fabbricazione dei pesi e delle misure n. 226 del 1902, ne consegue che per tale strumenti, deve applicarsi il comma 2 dell’art 192 del reg. di esec. in rif art 45 del C.d.S. e non il comma 3.

Essendo lo strumento elettronico autovelox che ha rilevato l’infrazione sprovvisto di regolare taratura si chiede l’annullamento in autotutela del verbale n. XXXXXXXXXXXXXXXX a carico del sig. XXXXXXXXXXXXX, ammonendo che in caso di Vostro rifiuto o mancata risposta trascorsi 10 giorni dalla ricezione della presente si ricorrerà agli organi preposti con aggravio a vostro carico delle spese.

Si allega verbale n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in attesa di vostre comunicazioni cordiali saluti

XXXXX li XX xxxxx 2015
Luca Ricci
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Messaggio  Luca Ricci Lun Giu 29, 2015 9:34 pm

Ministero dell'interno
Circ. 21-5-1997 n. 37


Massimario dei pareri sui quesiti delle Prefetture

Ministero dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo codice della strada - art. 203 - presentazione da parte di chi assuma la qualità di conducente al tempo della rilevazione dell'illecito - omessa notifica - effetti.


Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento.

Nella fattispecie non sembra sussistere relazione diretta tra l'atto impugnato e la lesione dallo stesso arrecata, stante che l'interessato non è assoggettato al procedimento sanzionatorio e soltanto indirettamente ed eventualmente potrebbe subire nocumento per effetto di esso (il proprietario reso destinatario della sanzione potrebbe rivalersi civilmente nei riguardi del conducente che, con la sua violazione delle norme sulla circolazione veicolare, lo ha reso passibile della sanzione pecuniaria).

Tuttavia può ritenersi che l'ufficio o il comando cui appartiene l'organo accertatore - al quale il ricorso è presentato ai sensi dell'art. 203 del codice della strada - debba vagliarne il contenuto, potendo dallo stesso emergere elementi in grado di giustificare la formulazione al Prefetto di una proposta di archiviazione del verbale in sede di autotutela (cfr. circolare n. 66 del 17 luglio 1995).

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Ministero dell'interno
Circ. 26-2-1997 n. E.5/8581


Iscrizione a ruolo esattoriale di sanzione pecuniaria. Art. 55 del D.P.R. n. 393 del 1959. Quesito.
Ministero dell'interno, Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale, Ufficio studi per l'Amministrazione generale e per gli affari legislativi.


Si fa riferimento al quesito relativo al caso di una istanza di annullamento di una cartella esattoriale di pagamento per la riscossione forzata di una sanzione pecuniaria, dovuta ai sensi del previgente Codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), come modificato dalla legge n. 122 del 1989.

Al riguardo, si rassegnano le seguenti considerazioni.

L'adempimento dei doveri di correttezza nei rapporti con i cittadini impone alla amministrazione di rendere chiare e conoscibili agli interessati le determinazioni che li riguardano e che sono, in astratto, suscettibili di ledere situazioni giuridiche soggettive di loro pertinenza.

Ciò anche al fine di garantire lo svolgimento della attività amministrativa secondo canoni di trasparenza e di imparzialità.

Al dovere di dare attuazione a questi principi si accompagna il dovere dell'amministrazione di applicare esattamente le norme.

E nella peculiare materia qui considerata tale dovere si atteggia anche come dovere di indicare al presunto trasgressore la misura esatta delle sanzioni da parte di chi è tenuto a svolgere attività di accertamento degli illeciti amministrativi.

Tuttavia il riferimento, operato dalla esponente, alla asserita violazione dei dettami della legge n. 241 del 1990 non pare appropriato, considerando che, una volta ricevuta la notifica dell'atto di accertamento della violazione l'interessata aveva di fronte a sé, l'alternativa tra presentazione del ricorso avverso il verbale e oblazione, indicata dall'art. 203 del Codice della strada.

E non risulta che nel prescritto termine di decadenza la esponente abbia utilizzato l'una o l'altra possibilità.

È privo di fondamento quanto argomentato dalla ricorrente circa la subita privazione della facoltà di beneficiare della oblazione.

Viceversa, il verbale conteneva puntualmente tanto la notizia della possibilità di accedere, nel termine indicato, al pagamento in misura ridotta, quanto la indicazione della somma da versare, cosicché, qualora l'interessata avesse voluto avvalersi del beneficio, ben avrebbe potuto farlo con effetti che certamente sarebbero stati liberatori a prescindere dal porsi di questioni di conguaglio.

Del resto nemmeno ha fondamento il rilievo dell'esponente fondato sulla omessa notifica del provvedimento modificativo del verbale adottato dal Prefetto, stante che il procedimento sanzionatorio è dettagliatamente regolato dalla normativa di settore (legge n. 689 del 1981 e D.Lgs. n. 285 del 1992), cosicché il trasgressore non può vantare ulteriori diritti all'informazione o alla notifica degli atti procedimentali oltre a quelli espressamente indicati dalle suddette leggi.

Ma anche quando il dovere di indicare la misura esatta della sanzione non fosse stato adempiuto, non può certo considerarsi illegittima, come invece afferma l'esponente nella istanza allegata alla prefettizia cui si risponde, l'"autocorrezione" effettuata dalla autorità amministrativa.

Tale facoltà di autocorrezione, che si traduce, in senso tecnico-giuridico, in una convalida dell'atto viziato, costituisce niente più che espressione dei poteri di autotutela riconosciuti dall'ordinamento alla amministrazione.

Nella concreta fattispecie in esame il risultato della esercitata autotutela è stata la rideterminazione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria dal trasgressore in misura conforme a quella indicata da norma vigente al tempo dell'accertamento.

Emerge quindi con tutta evidenza la infondatezza, nel merito, della istanza prodotta, il cui accoglimento indurrebbe ad affermare un principio, di segno opposto a quello operante nell'ordinamento, di negazione, alla autorità amministrativa, di ogni legittimo esercizio dei poteri di autotutela per l'annullamento o la riforma dei propri atti difformi dalla legge.

D'altronde, non potrebbe certo essere applicato, nella fattispecie in esame, l'art. 390 del regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), che impegna, in caso di erronea iscrizione a ruolo di una sanzione pecuniaria, l'autorità amministrativa che lo ha emesso a richiedere all'esattore la cancellazione della somma dal ruolo medesimo.

E infatti nella vicenda descritta è carente il presupposto (erronea iscrizione a ruolo), della applicazione di quella norma dal momento che la cartella esattoriale contestata dalla esponente reca l'esatto "quantum" della sanzione.

Quanto infine alla possibilità, invocata dalla esponente, di provvedere sulla sua istanza in senso conforme a considerazioni umanitarie, pare alla scrivente che, in ragione del carattere vincolato che contraddistingue l'attività sanzionatoria, non possa legittimamente tenersi conto di condizioni personali non espressamente prese in considerazione dalla legge come esimenti della sanzione.


Il Direttore dell'Ufficio

Balsamo

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Ministero dell'interno
Circ. 10-3-1999 n. M/2413/11




Annullamento di verbali in sede di autotutela.
Ministero dell'interno, Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale, Ufficio studi per l'Amministrazione generale e per gli affari legislativi.


Si fa riferimento al quesito concernente l'oggetto, con il quale si chiede di conoscere l'avviso della scrivente in ordine alla possibilità di procedere, in sede di autotutela, all'annullamento di un verbale di accertamento di violazione a norma del codice della strada - già divenuto titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) -, qualora, successivamente alla predisposizione del ruolo per la riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, emerga un errore sugli elementi identificativi dell'autore dell'illecito.

Il quesito si riferisce ad un errore evidenziato a seguito di notificazione della cartella di pagamento, ma effettuato nella fase di rilevazione della contravvenzione. In particolare, la specifica ipotesi che viene prospettata concerne la situazione nella quale al precedente proprietario di un veicolo - risultante al momento della consumazione dell'illecito già venduto con atto tempestivamente trascritto al P.R.A. - viene addebitata l'infrazione, a causa di un mero errore iniziale nell'accertamento.

Al riguardo, si ritiene di formulare le seguenti considerazioni.

Preliminarmente occorre evidenziare che, nell'ambito delle varie fasi del procedimento sanzionatorio disciplinato dal codice della strada, la legge ha attribuito - in ragione del rispetto di fondamentali esigenze garantistiche di controllo della legittimità degli atti - a distinti soggetti differenziate prerogative.

A mero titolo esemplificativo si ricorda che: gli organi accertatori provvedono alla contestazione, verbalizzazione e notificazione delle infrazioni; il prefetto esamina il ricorso ex art. 203 del Codice della strada, emette l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, dispone l'archiviazione, predispone i ruoli per i titolo esecutivi; il pretore giudica l'eventuale opposizione ex art. 205 del Codice della strada.

Da ciò discende che ciascun atto del procedimento, una volta perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, esce dalla disponibilità del soggetto che lo ha redatto e può solo essere sindacato da un altro soggetto, previamente individuato dalla legge.

In relazione alle considerazioni sopra svolte, pertanto, il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, nel momento in cui si è perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali e, ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada, costituisce titolo esecutivo, esce dalla disponibilità tanto dell'agente che lo ha redatto, che dell'ufficio al quale appartiene, per rientrare nella disponibilità di un altro organo (Prefetto). Conseguentemente, la rilevazione di un errore sulla persona responsabile della infrazione, riscontrata - sia d'ufficio che a seguito di istanza da parte dell'interessato - nella fase procedimentale in cui sia già avvenuta, da parte del Prefetto (ex art. 206, comma 2, del Codice della strada), la iscrizione a ruolo, non consente all'organo accertatore di poter più intervenire, in sede di autotutela, sul processo verbale già redatto e notificato, ai fini della modifica o dell'annullamento dell'atto.

E, infatti, l'art. 386, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), dispone che in caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altre cause), l'ufficio o comando procedente deve trasmettere gli atti al Prefetto per l'archiviazione, salvo che non siano ancora scaduti i termini per notificare il verbale all'effettivo proprietario.

A tale riguardo, si evidenzia la circostanza che un tempestivo reclamo dell'errore da parte del presunto responsabile - venutone comunque a conoscenza a seguito della notificazione della violazione - bloccherebbe il procedimento nei suoi confronti, impedendo così la fase della iscrizione a ruolo, e, contemporaneamente consentirebbe - qualora i termini non fossero ancora scaduti - all'organo accertatore di poter effettuare la notificazione del verbale all'effettivo trasgressore.

Per quanto concerne, poi, le concrete possibilità di intervento, ai fini della eliminazione dell'errore sulla persona responsabile della infrazione, si ricorda la disposizione contenuta nell'ultimo comma del citato art, 386 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada in base alla quale l'organo accertatore "può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo".

Non si ritiene, quindi, configurabile, dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo, l'applicazione dell'istituto dell'autotutela nei verbali redatti ai sensi dell'art. 200 del Codice della strada. Comunque, la ipotizzata situazione di erronea iscrizione a ruolo - nella quale è indubbio che in favore del presunto trasgressore vi siano ragioni di giustizia sostanziale - potrebbe trovare una soluzione attraverso una interpretazione analogica dell'art. 390 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Tale norma, come è noto,. dispone che "in caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'art. 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione" e, conseguentemente, di non procedere più contro la persona a cui per errore è stata notificata la cartella di pagamento.

È vero che la disposizione ricordata si riferisce ad errori materiali che siano stati effettuati in occasione della compilazione del ruolo, tuttavia, ad avviso della scrivente, non si ravvedono motivi ostativi affinché in sede di autotutela, possa ricevere istanze finalizzate al discarico dal ruolo o, d'ufficio, procedervi - in applicazione per via analogica dell'art. 390 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada - in tutti i casi in cui sia accertato un errore sugli elementi identificativi dell'autore dell'illecito. E tale potere, può essere esercitato nella ipotesi in cui il Prefetto venga a conoscenza che il veicolo, in data antecedente a quella dell'accertamento dell'infrazione, era stato oggetto di trasferimento di proprietà. Tale conoscenza deve naturalmente essere documentata da atto di compravendita redatto dal notaio o da scrittura privata con data autenticata dal notaio o da visura al P.R.A.


Il Direttore generale

Catalani



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REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott. Salvatore CULTRERA - Presidente ff -

dott. Valter Camillo DEL ROSARIO - Consigliere -

dott. Giuseppe COLAVECCHIO - Primo Referendario relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 1428/2007

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 39534 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

· il sig. F... ,

Visto l'atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10.05.2007, il relatore dott. Giuseppe Colavecchio, magistrato primo referendario, il pubblico ministero dott. Gianluca Albo, sostituto procuratore generale e l'avv. Corrado Correnti per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO
La Procura Regionale presso questa Corte, con atto di citazione e contestuale istanza per sequestro conservativo, depositato in segreteria in data 15.06.2005, conveniva in giudizio il sig. F... , comandante pro-tempore del corpo di polizia municipale, per essere condannato al pagamento della somma di € 116.221,09, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, quale danno erariale patito dal Comune di ...

Il suddetto Comune, a seguito di accertamenti delegati dal Pubblico Ministero per verificare un esposto anonimo riguardante condotte illecite imputate all'odierno convenuto, trasmetteva alla Procura Regionale la nota prot. n. 50/GAB del 11.03.1999 e vari allegati, tra cui la relazione di servizio prot. n. 50/GAB del 10.10.1998, ove il tenente della polizia municipale....denunciava, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ...e al Sindaco, di aver rinvenuto dei verbali di contravvenzioni con una sigla, a prima vista, riconducibile al comandante ---, verbali ove era stato ridotto del 50% l'importo della relativa sanzione irrogata.

Il sig. F... invitato formalmente dal Sindaco (nota prot. n. 50/GAB del 11.03.1999) a rendere chiarimenti, ammetteva (nota prot. n. 50/GAB del 11.03.1999) di aver decurtato le somme "nella più completa buona fede" e di aver quindi ridotto la sanzione "nell'esclusivo interesse dell'ente" per incamerare, seppur in misura ridotta, le relative somme ed evitare i ricorsi che i soggetti sanzionati gli avevano personalmente prospettato.

L'Ufficio del Pubblico Ministero procedeva, quindi, ad approfondire la condotta del ...relativamente alle decurtazioni da egli personalmente, o su sua disposizione, operate sugli importi delle sanzioni amministrative irrogate dal 1992 al 1998, delegando apposite indagini all'Amministrazione comunale, concluse con una relazione riepilogativa, alla quale sono stati allegati dei tabulati che in dettaglio danno contezza: del numero della contravvenzione, della data della violazione, del numero assunto nel registro delle violazioni, dell'importo sanzionatorio irrogato, dell'importo effettivamente corrisposto, della presenza o meno nel verbale della sigla del comandante ... (nota prot. n. 49180 comando polizia municipale, pervenuto il 22.10.2004).

Il F... per gli stessi fatti, veniva condannato con sentenza n. 212/2004 del Tribunale di ... per il reato di abuso d'ufficio continuato (artt. 81 e 323 c.p.), perpetrato dal 1992 all'ottobre 1998, per avere decurtato arbitrariamente gli importi di circa 1800 contravvenzioni elevate dalla locale polizia municipale.

Gli esiti degli accertamenti amministrativi e penali espletati evidenziavano, ad avviso del Pubblico Ministero, come i cittadini ai quali, dalla polizia municipale di ... veniva contestata una violazione amministrativa o, che ricevevano un avviso di accertamento di violazione amministrativa, estinguevano la sanzione pecuniaria per un importo di gran lunga inferiore, di solito dimezzato, a quello indicato nel verbale sul quale, per lo più, il medesimo comandante ... sollecitato dagli interessati, poneva una sigla; l'importo scontato veniva incassato ed il verbale archiviato unitamente agli altri verbali definiti, senza iscrivere a ruolo i relativi crediti erariali, in violazione della puntuale disciplina normativa prevista dagli artt. 200 ss del decreto legislativo n. 285/1992, riguardante le contravvenzioni in materia di violazione al codice della strada e dagli artt. 14 ss. della legge n. 689/1981, riguardante l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Il relativo danno erariale di € 56.422,66, (come da prospetto allegato prot. n. 5828 ufficio gabinetto, datato 04.02.2005 - aff. n. 715), pari alla differenza tra l'importo che si sarebbe dovuto pagare per estinguere l'obbligazione pecuniaria e quello effettivamente corrisposto dal debitore, sarebbe da ricondurre, sempre secondo il Pubblico Ministero, al comandante... sia per la maggior parte dei verbali "scontati" riportanti la sua sigla, sia per quei verbali, risultati sprovvisti della sigla del comandante, ma che venivano oblati in misura ridotta da soggetti diversi dal comandante, applicando una prassi notoria e diffusa, a quanto pare, già operante con il predecessore del.. ma che costui aveva mantenuto, gestendola come sua prerogativa, secondo quanto emerso, sia dalle testimonianze assunte nel dibattimento penale innanzi al Tribunale di ... e acquisite agli atti, sia dall'inchiesta amministrativa; del resto lo stesso... nel dicembre del 1994, rispondendo ad una interrogazione consiliare, affermava "...che la direzione, il controllo e la responsabilità del Corpo di P.M. sono di esclusiva competenza del sottoscritto ed il personale tutto esegue ordini e disposizioni demandate e che spetta al Comandante la indiscussa e serena discrezionalità di esaminare, valutare e correggere possibili errori, quando si verificano".

Altra voce di danno, individuata e contestata al convenuto dalla Pubblica Accusa, era rappresentata dai costi sostenuti dal Comune di ... sia per procedere ai complessi accertamenti amministrativi, quantificati in € 7.798,43 (prot. n. 5828 ufficio gabinetto, datato 4.2.2005, nonché prot. n. 49447 del comando Polizia Municipale datato 25.10.2004), sia nel giudizio penale, ove l'ente si era costituito parte civile (prot. n. 5828 ufficio gabinetto, datato 4.2.2005), la cui quantificazione però non veniva effettuata nell'atto di citazione, demandandola all'Amministrazione danneggiata.

In ultimo, il Pubblico Ministero, richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2003, contestava al ...il danno all'immagine, quantificato in via equitativa in € 50.000,00, alla luce della condotta illecita ripetuta nel tempo e connotata da "singolare riprovevolezza", nonché del ruolo di elevata responsabilità ricoperto dallo stesso nell'ambito dell'organizzazione amministrativa comunale.

Circa l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nelle deduzioni difensive, ove il termine si riteneva maturato nel 1992, il Pubblico Ministero rappresentava che solo con il decorso del termine quinquennale dall'accertamento della violazione si consuma il danno erariale per mancato introito nella casse comunali della quota non riscossa del debito sanzionatorio che, ex art. 398 reg. del C.d.S., avrebbe dovuto essere iscritto a ruolo e, pertanto, solo dalla prescrizione del diritto alla riscossione inizierebbe a decorrere il termine quinquennale di prescrizione del danno erariale, interrotto nel 1999 con la costituzione in mora del convenuto e, successivamente, nel 2001 con la costituzione di parte civile dell'ente danneggiato nel processo penale.

La Pubblica Accusa, inoltre, riteneva infondata l'eccezione di litispendenza in quanto il processo contabile è del tutto autonomo da quello penale e,in quest'ultimo,la quantificazione del risarcimento del danno era stata disposta in separata sede.

Il Pubblico Ministero chiedeva, contestualmente all'atto di citazione, al Presidente di questa Sezione l'autorizzazione al sequestro conservativo delle disponibilità economiche del convenuto fino alla concorrenza della somma di € 80.000.

Il Presidente della Sezione con decreto n. 3/39534/SEQ del 22/23 giugno 2005 autorizzava il sequestro per la somma di € 44.206,00, escludendo, invece, la sorte capitale riferita al danno all'immagine.

Il Giudice designato, valutata la memoria difensiva del convenuto, depositata in data 04.07.2005, con ordinanza n. 442/2005 confermava il decreto presidenziale di autorizzazione al sequestro, rilevando che il Pubblico Ministero all'udienza del 25.07.2005, aveva espressamente prestato acquiescenza al rigetto della misura cautelare per la sorte capitale afferente al danno all'immagine.

Il ...depositava, in data 16.08.2006, ulteriore memoria difensiva ad integrazione di quella in precedenza depositata.

La difesa eccepiva la prescrizione dell'azione erariale sostenendo che "al riguardo il P.M. esclude la prescrizione sul presupposto che vi sarebbe stata una contestazione del 21.06.1999, (sempre e solo per circa 500 contravvenzioni) dimenticando che, in tal caso, l'invito a dedurre o la citazione doveva essere formulata entro il 21.06.2004. Ancora più sorprendente è l'affermazione che la costituzione di parte civile nel giudizio penale preclude qualsiasi eccezione di prescrizione, mentre si deduce il principio di separatezza e di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale"; in ogni caso sosteneva che per i fatti anteriori al 15.03.1993 la prescrizione si sarebbe compiuta il 31.12.1998, giusta l'art. 1 co. 2° della legge n. 20/1994.

Nel merito, il convenuto, dopo essersi soffermato sulla circostanza che la sentenza di condanna del Tribunale era stata gravata d'appello e che il Pubblico Ministero, anziché traslare apoditticamente nel giudizio contabile le risultanze di quello penale, avrebbe dovuto provvedere a contestare specificamente i singoli fatti, sosteneva:

- il sistema delle c.d. oblazioni ridotte, quale espressione del potere di autotutela amministrativo, veniva utilizzato anche da altri soggetti, come emerso dalle risultanze del processo penale che ha riguardato solo 511 verbali e non 1.8000, come indicato nel capo di imputazione, con conseguenza nullità della sentenza emessa;

- le c.d. "contravvenzioni ridotte" non erano altro che "preavvisi di accertamento" lasciati dai vigili sui tergicristalli delle autovetture, con la conseguenza che avrebbero dovuto seguire, per assurgere al ruolo di vere contestazioni, fonte di illecito erariale, l'iter burocratico dell'identificazione del proprietario dell'autovettura, della contestazione nei termini di legge e della successiva iscrizione a ruolo, con esazione dell'importo non riscosso;

- di avere provveduto ad incassare, a titolo di acconto ai sensi dell'art. 389 del reg. del C.d.S., la somma ridotta di £ 50.000, prevista dall'art. 158 co. 2° del C.d.S., a seguito delle legittime rimostranze dei destinatari, spesso obbligati solidali come i conducenti, per incompletezza dei verbali, solo su un numero esiguo di contravvenzioni (sei) rispetto a quello contestato, senza avere comunque disposto alcuna archiviazione;

- il responsabile dell'Ufficio contravvenzioni, cui incombeva ogni onere relativo al recupero delle sanzioni pecuniarie delle contravvenzioni ritenute legittimamente elevate era il ten. ...giusta la nota n. 81/P.M. del 05.12.1995, cui sarebbe da imputare la responsabilità per illecito erariale;

- il Comune, giusta la delibera del 12.09.2000, aveva incaricato il dott. ..per provvedere alla formazione dei ruoli contravvenzionali proprio con riferimento all'indagine disposta dalla Corte dei Conti;

La difesa, infine, escludeva ogni responsabilità del proprio assistito, il quale avrebbe agito secondo una prassi consolidata nel tempo, come anche emerso dal procedimento penale, e sosteneva che le sigle apposte sugli atti incriminati non erano riferibili al Fumia, con ogni conseguenza di legge.

Considerato in

DIRITTO

L'odierno convenuto è chiamato a rispondere del danno erariale patito dal Comune di ...per avere, nella qualità di comandante del locale corpo di Polizia Municipale, decurtato illegittimamente, nel periodo dal 1992 al 1998, le sanzioni pecuniarie irrogate per violazione al codice della strada o ad altra normativa, apponendovi la propria sigla o consentendo che i suoi sottoposti operassero in tal modo.

Il Collegio, preliminarmente, deve esaminare l'eccezione di litispendenza, larvatamente proposta dalla difesa del convenuto nelle memorie in atti, considerato che per gli stessi fatti è pendente il relativo processo penale.

All'uopo si evidenzia, secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, che il giudizio contabile è del tutto autonomo da quello penale, non ponendosi alcun rapporto di pregiudizialità tra le due azioni: nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti la condanna al risarcimento del danno erariale consegue alla violazione degli obblighi in cui si estrinseca il rapporto di servizio, indipendentemente dalla circostanza che tale violazione integri anche gli estremi di un illecito penale.

In effetti, la condotta contestata al ...per integrare gli estremi del reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p., deve essere connotata da dolo intenzionale e deve provocare un ingiusto vantaggio patrimoniale all'autore dell'illecito o ad altri, ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto, mentre ai fini dell'illecito erariale è sufficiente l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, cui si ricollega un danno per le casse erariali. Ciò significa che, anche un'eventuale sentenza penale di assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero per mancanza della prova dell'ingiusto vantaggio provocato ad altri, non precluderebbe una sentenza di condanna per illecito erariale, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 1 della legge n. 20/1994.

Aggiungasi che neanche la costituzione di parte civile nel processo penale può ostacolare l'azione del Procuratore Regionale che può trovare un unico limite nell'emissione di una sentenza di condanna definitiva per l'integrale importo del danno, con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio contabile, giusta il disposto dell'art. 100 c.p.c., applicabile in virtù del rinvio dinamico contenuto nell'art. 26 del regio decreto n. 13 agosto 1933 n. 1038.

Del resto,nella presente fattispecie, il Tribunale di ... pur avendo condannato il ...per il reato di abuso d'ufficio, ha rinviato in altra sede, da individuarsi nella giurisdizione di questa Corte, per la quantificazione del danno subito dall'Amministrazione comunale; non risulta, inoltre, che il processo penale si sia concluso con sentenza passata in giudicato, con necessità di risolvere la problematica riguardante l'applicazione del disposto di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p.

Occorre adesso esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, osservando che il pagamento parziale della sanzione amministrativa pecuniaria consente, comunque, l'iscrizione a ruolo della relativa differenza, con la conseguenza che il danno per le casse comunali si consuma e diventa certo solo con lo spirare del termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuoterle (artt. 209 c.d.s. e 28 legge n. 689/1981): da tale momento, venuta meno definitivamente la potestà impositiva del Comune, inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità, giusta il disposto dell'art. 1 co. 2° della legge n. 20/1994. Prima di tale momento il Pubblico Ministero, infatti, non avrebbe alcun titolo per l'esercizio dell'azione di danno che verrebbe dichiarata improcedibile.

Alla luce di quanto esposto, considerato che le violazioni sono state commesse dal 1992 al 1998, mentre il ..stato costituito in mora sia in data 21.06.1999, giusta la nota prot. n. 202/GAB, che in data 06.03.2000, giusta la nota prot. n. 84/GAB e che l'ente danneggiato si è costituito parte civile nel processo penale pendente innanzi al Tribunale di ... in data 18.05.2001, con la conseguente interruzione e sospensione del decorso del termine prescrizionale, giusta il disposto dell'art. 2945 co. 2° del codice civile (ex plurimis Corte dei Conti, Sezione II Centrale d'Appello n. 98/2006), la prescrizione dell'azione di responsabilità non risulta compiuta in quanto l'atto di citazione è stato notificato il 30.06.2005; alla luce di quanto argomentato risulta, pertanto, inapplicabile l'art. 1 co. 2 bis della legge n. 20/1994, come sostenuto dalla difesa del convenuto.

Nel merito, l'impianto accusatorio trova riscontro nel materiale probatorio riversato nel fascicolo processuale, nei limiti di cui in motivazione, rendendosi necessario procedere, preliminarmente, ad una breve disamina della normativa in materia.

Questa prevede che ad una violazione amministrava consegua una sanzione pecuniaria, i cui limiti edittali minimi e massimi sono tassativamente fissati dal legislatore; la violazione amministrativa, sia generica (art. 14 legge n. 689/81), sia al codice della strada (art. 200 decreto legislativo n. 285/1992), deve essere immediatamente contestata al trasgressore, redigendo contestuale verbale; se la contestazione della violazione non è immediata, essa deve essere notificata (art. 201 c.d.s. e 14 legge n. 689/81); a seguito della contestazione della violazione amministrativa, sia contestuale, sia notificata, il trasgressore può estinguere l'obbligazione pecuniaria di natura sanzionatoria con il pagamento in misura ridotta, entro i termini specificati dalla legge (art. 202 c.d.s. e art. 16 legge n. 689/81); se il trasgressore non fruisce del pagamento in misura ridotta e non propone, o lo fa con esito infruttuoso, i rimedi amministrativi (ricorso al prefetto ex art. 203 c.d.s., deduzioni all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 18 legge n. 689/1981) e giurisdizionali (opposizione all'ordinanza ingiunzione, ex art. 205 c.d.s. e art. 22 legge n. 689/81), il verbale di contestazione della violazione al codice della strada e l'ordinanza ingiunzione diventano titolo esecutivo (art. 203 co. 3° c.d.s e art. 27 legge n. 689/81) in base al quale il creditore dell'obbligazione sanzionatoria, nel caso in esame il Comune di ... forma i ruoli e li trasmette ai concessionari che ne curano la riscossione.

In base alla puntuale normativa sopra citata non è previsto, dunque, l'esercizio di alcun potere di autotutela, consistente nell'annullamento o modifica del relativo verbale da parte dello stesso organo che lo ha emanato, qualora lo ritenga in tutto o in parte illegittimo, con conseguente riduzione della sanzione pecuniaria comminata in capo ai soggetti che hanno commesso la violazione: tale potere è espressamente conferito ad una diversa autorità amministrativa o all'autorità giudiziaria, come del resto ampiamente motivato nella circolare n. 66 datata 17.07.1995 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Affari del Personale.

Ne consegue che qualsiasi decurtazione della sanzione pecuniaria conseguente alla riscontrata violazione, operata al di fuori dell'ambito normativo e da un'autorità ivi non contemplata, si palesa illegittima e, pertanto foriera di danno erariale, prescindendo dalla circostanza se vi sia stato un sollecito da parte dell'interessato o di chicchessia.

Del resto, non si comprende il motivo per il quale un verbale illegittimo e come tale privo di fondamento, debba essere spontaneamente oblato in parte dal cittadino, con conseguente ammissione di responsabilità, anziché essere contestato nelle forme di legge.

In ogni caso, anche a volere ritenere esistente nella materia de qua un generale potere di autotutela da parte dell'Amministrazione, consistente in un'attività amministrativa di secondo grado avente ad oggetto il riesame di verbali ritenuti illegittimi, non ne ricorrerebbero i presupposti.

L'atto di autotutela, infatti, avendo natura amministrativa deve presentare i necessari requisiti, tra cui la motivazione, giusta il disposto precettivo dell'art. 3 della legge n. 241/1990, al fine di garantire il principio di trasparenza dell'azione pubblica, nonché il canone di buona amministrazione, come sanciti dall'art. 97 della Costituzione; in altri termini l'esercizio del potere di autotutela deve indicare, anche se succintamente, i motivi per i quali un precedente atto viene posto nel nulla, soprattutto nel caso in cui questo riguardi un'entrata economica per l'Ente pubblico, al fine di evitare che il potere di autotutela trasmodi in un'attività arbitraria, foriera di illecito erariale.

Nella fattispecie in esame, invece, non si è neppure in presenza di una parvenza di attività amministrativa di autotutela poiché i verbali contenenti infrazioni al codice della strada o ad altra normativa sono stati semplicemente decurtati, senza alcuna motivazione e prescindendo, nella quasi totalità dei casi, dall'istanza scritta dell'interessato: sugli stessi è stato semplicemente annotato l'importo incassato, la data ed in alcuni una sigla, senza allegare alcuna documentazione che avrebbe dovuto essere custodita al fine di consentire anche ex post un controllo sull'operato dell'Amministrazione.

Neanche in questa sede l'interessato ha fornito, con riferimento alle singole contestazioni, alcuna giustificazione.

Ciò posto, dall'esame della documentazione contenuta nel fascicolo processuale, risulta che il comandante...condannato dal Tribunale di ...con sentenza n. 212/2004, avverso la quale pende tutt'ora appello, per il reato di abuso d'ufficio continuato, ax artt. 81 e 323 c.p., perpetrato dal 1992 al 1998, ha provveduto a decurtare direttamente e illegittimamente le sanzioni pecuniarie comminate dai Vigili Urbani, nonché a tollerare e consentire, quale responsabile dell'Ufficio, una prassi illecita da parte dei suoi sottoposti.

omissis

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 maggio 2007.

L' Estensore Il Presidente ff

F.to Dott. Giuseppe Colavecchio F.to Dott. Salvatore Cultrera

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 4 giugno 2007

Il Direttore della Segreteria

F.to Dr. Sergio Vaccarino
Luca Ricci
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